AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.77
Data decisione, Autorità:
09.05.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00077
Lugano
9 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura
della giurisdizione di Locarno–Città, promossa con petizione 29 marzo 1993
da
__________, __________,
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolta
l’appellazione 2 marzo 1995 di __________ contro la sentenza 9 febbraio 1995
del Pretore della giurisdizione di Locarno–Città;
-
Se deve essere accolta
l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata con
l’appellazione;
-
Se deve essere accolta
l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ con
le osservazioni;
-
Il giudizio su spese e
ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________
__________ (1924) si è unito in matrimonio con __________ nata __________
(1926) davanti all’ufficiale di stato civile di __________ il __________ 1949.
Dalla loro unione sono nati i figli __________ __________ (nato il __________
1950 e deceduto __________ dopo), __________ (1953) e __________ (1956). In
data 24 marzo 1988 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha
pronunciato la separazione per tempo indeterminato fra i coniugi, accogliendo
la petizione 3 settembre 1986 della moglie (inc. n. __________). In seguito
all’appello del marito e all’appello adesivo della moglie contro la
determinazione del contributo alimentare eseguita dal Pretore, il contributo
alimentare mensile in favore della moglie è stato fissato da questa Camera in
fr. 2000.– fino al 31 luglio 1989, e in fr. 1500.– meno la rendita AVS
percepita dall’interessata a partire dal 1° agosto 1989 (sentenza 28 marzo
1989, inc. __________).
B. __________ ha in
seguito promosso davanti alla stessa Pretura, con petizione 20 febbraio 1991,
un’azione di modifica della sentenza di separazione, chiedendo l’adeguamento
del contributo alimentare all’indice nazionale dei prezzi al consumo, con
effetto retroattivo al 1° gennaio 1990 (inc. n. __________). __________ ha a
sua volta avviato, con petizione 26 marzo 1993, l’azione di divorzio, offrendo
alla convenuta una rendita d’indigenza ai sensi dell’art. 152 CC di fr. 300.–
mensili (inc. n. __________). La moglie ha aderito alla domanda di divorzio con
risposta 12 luglio 1993 e ha postulato un contributo alimentare di fr. 375.–
mensili, adeguato all’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo a partire dall’agosto
1989.
Ultimata
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato ad essere convocate per il
dibattimento finale e hanno presentato i rispettivi memoriali conclusivi. La
convenuta nelle conclusioni 26 settembre 1994 ha confermato l’adesione alla
pronuncia del divorzio e ha chiesto un contributo alimentare di almeno fr.
1000.–, da indicizzare, rimettendosi comunque al giudizio del Pretore
sull’entità della prestazione. Essa ha inoltre postulato l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria. A sua volta l’attore nelle conclusioni 30
settembre 1994 offre una rendita di indigenza non indicizzata di fr. 375.–
mensili.
C. Il Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città, statuendo il 6 dicembre 1994 sull’azione di
modifica, ha accolto parzialmente la petizione, ha condannato il marito a
versare all’attrice, quale adeguamento della pensione alimentare dal febbraio
1991 alla data della sentenza, l’importo di fr. 261.– e ha disposto
l’adeguamento del contributo alimentare mensile di fr. 375.– dovuto all’attrice
nella stessa misura in cui veniva adeguata la pensione percepita dal marito
(inc. n. ). Tale sentenza non è stata oggetto di impugnativa ed è
passata in giudicato. Il 9 febbraio 1995 il Pretore ha poi pronunciato il
divorzio tra le parti ed ha obbligato l’attore a pagare alla convenuta, in via
anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, a partire dal 1° febbraio 1995,
una rendita di indigenza di fr. 800.– mensili, di cui fr. 440.– indicizzati
secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo, con primo adeguamento al 1°
gennaio 1996, e fr. 360.– secondo l’effettiva indicizzazione della pensione percepita
versata all’attore dall’. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le
spese sono state poste a carico dell’attore per 5/7, con l’obbligo di rifondere
fr. 1500.– per ripetibili alla convenuta, cui è stato concesso il beneficio
dell’assistenza giudiziaria (inc. n. __________).
D. __________,
insorto con appello 2 marzo 1995, postula in riforma della sentenza pretorile
la riduzione della rendita di indigenza a fr. 375.– mensili, di cui fr. 207.–
da adeguare all’indice dei prezzi al consumo e fr. 168.– in funzione
dell’effettivo adeguamento al rincaro della rendita __________, con protesta di
spese e ripetibili. Chiede inoltre che la sua domanda di assistenza giudiziaria
venga integralmente accolta con il beneficio del gratuito patrocinio in
appello.
E. Nelle
osservazioni 28 marzo 1995 __________ propone la reiezione dell’appello e la
conferma della sentenza pretorile, chiedendo essa pure l’ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede di
appello.
Considerato
in diritto:
- Nella risposta
12 luglio 1993, la convenuta ha chiesto una pensione alimentare di fr. 375.–,
da indicizzare. Al termine dell’istruttoria, preso atto in particolare dei dati
relativi al calcolo delle rispettive rendite AVS delle parti dopo la pronuncia
del divorzio, essa ha esteso con le conclusioni 26 settembre 1994 la propria
domanda, chiedendo una rendita di almeno fr. 1000.– per la cui determinazione
si è rimessa al giudizio del Pretore. Quest’ultimo ha completato l’istruttoria,
in virtù degli art. 88 lett. d e 89 CPC, chiedendo alle parti informazioni sui
rispettivi fabbisogni con ordinanza 14 dicembre 1994. Il 20 gennaio 1995 l’attore
ha preso posizione sui nuovi documenti prodotti dalla convenuta, contestando la
possibilità di estendere la domanda. Il primo giudice ha ritenuto ammissibile
l’estensione della domanda avuto riguardo all’art. 75 CPC, e ha accordato alla
convenuta una rendita di indigenza di fr. 800.– mensili, dopo aver proceduto a
determinare i fabbisogni dei coniugi e le rispettive disponibilità.
Nel gravame, come già
nelle osservazioni 20 gennaio 1995, l’attore contesta che la convenuta potesse
aumentare in sede di conclusioni l’importo del contributo alimentare e adduce
che la rendita deve quindi essere limitata all’importo di fr. 375.–, così come
formulato nella risposta di causa. A detta dell’appellante, infatti, la nuova richiesta
di giudizio non si fonda sulle stesse tesi sostenute nello scambio degli allegati
e configura una mutazione dell’azione, impossibile allo stadio delle
conclusioni. La censura non è seria, se si considera che la convenuta ha
postulato una rendita di indigenza ai sensi dell’art. 152 CC, fondata sulla propria
situazione finanziaria precaria, e ciò sia nella risposta di causa che nelle
conclusioni. La domanda non è quindi mutata, ma è stata semplicemente estesa
per adeguarla alle risultanze dell’istruttoria (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
annotato, Lugano 1993, note 5, 6, 9, 10 ad art. 75 CPC). L’attore ha avuto per
altro la possibilità di discutere in contraddittorio le tesi della convenuta ed
è stato chiamato a esprimersi sui nuovi documenti richiesti d’ufficio dal Pretore
in merito ai fabbisogni delle parti.
Come correttamente
indicato dal Pretore, quindi, l’aumento del contributo alimentare richiesto ai
sensi dell’art. 152 CC contenuto nelle conclusioni 26 settembre 1994 non
costituisce una mutazione dell’azione, ma una semplice estensione della domanda
ai sensi dell'art. 75 lett. b CPC. L’appello deve pertanto essere respinto su
questo punto.
- Il Pretore, dopo
aver determinato in fr. 2196.– il fabbisogno del marito e in fr. 2205.– quello
della moglie, ha constatato che la convenuta non è in grado di coprire il proprio
fabbisogno con il reddito di fr. 1087.–, composto della sola rendita AVS, e si
è pertanto scostato, per motivi di equità, dal calcolo invalso per la
determinazione delle rendite di indigenza (DTF 118 II 99, 114 II 304),
imponendo al marito un contributo alimentare di fr. 800.– mensili. Egli ha in
sostanza ritenuto che non sia equo, in presenza di un coniuge indigente al
punto da non coprire neppure il proprio minimo di base, garantire al coniuge debitore
delle prestazioni un fabbisogno più ampio del minimo esecutivo.
L’appellante contesta
tale conclusione, facendo valere in primo luogo che non è possibile ridurre il
coniuge debitore al solo minimo esecutivo, dovendogli essere garantito il 120% del
fabbisogno. Egli rileva inoltre che nel computo del reddito della moglie devono
essere inseriti gli interessi dei capitali a risparmio, che la voce relativa
all’alloggio deve essere ridimensionata, il costo sopportato dall’appellata
essendo troppo oneroso nelle sue condizioni finanziarie, e infine che nel
reddito della moglie deve essere considerata la prestazione complementare AVS.
-
L’attore ha
sempre riconosciuto il diritto della convenuta a una rendita di indigenza ai
sensi dell’art. 152 CC e il requisito dell’innocenza del coniuge richiedente è
pacificamente adempiuto nella fattispecie. La rendita di indigenza ha come
scopo ultimo quello di evitare che un coniuge si trovi a causa del divorzio in
una situazione d'indigenza (Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 3a ed., Berna 1995, n. 755). La grave ristrettezza
del coniuge innocente giusta la citata norma è da ammettere quando si verifichi
per il richiedente un sensibile cambiamento della situazione economica rispetto
a quella esistente in costanza di matrimonio, con conseguente pericolo di
indigenza (Rep. __________, p. 310; SJ 1992 380). Per consolidata
giurisprudenza, il fabbisogno da tenere in considerazione per il calcolo della
rendita di indigenza equivale al 120% del minimo esistenziale (DTF 121 III 49,
118 II 100, 115 II 424), epurato da voci non comprese nella definizione di
fabbisogno minimo (come telefono, elettricità ecc.). La prestazione prevista dall'art.
152 CC dipende in primo luogo dai bisogni della beneficiaria, dal suo reddito
attuale e dalle risorse di cui beneficerà o potrà beneficiare in avvenire (DTF
108 II 30; Rep. __________,187), come pure dalle possibilità del
debitore, che devono essere tenute in debita considerazione (cfr. Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit.,
n. 764). L’età dei coniugi, la formazione del coniuge beneficiario nonché il
suo stato di salute sono elementi da considerare nel calcolo (DTF 108 II 81 ad
art. 151 CC, applicabile anche all’art. 152 CC).
-
Il giudizio
sulle pensioni alimentari, conseguenze accessorie del divorzio, e in genere i
rapporti patrimoniali fra i coniugi, sono soggetti alla massima dispositiva e
al principio attitatorio (Rep. __________ 195; Guglielmoni/Trezzini, in: Rep. __________129 e
riferimenti citati; Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, Ergänzungsband, 191, n. 84 ad art. 151 CC). Incombe pertanto
alle parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese. Nella
fattispecie il Pretore, constatato che era rilevante per il giudizio
determinare i rispettivi fabbisogni delle parti, li ha invitati con ordinanza
14 dicembre 1994 a completare le prove agli atti, conformemente agli art. 88
lett. d e 89 CPC. Solo la convenuta ha fornito alcuni dei dati richiesti,
mentre l’attore ha indicato nella lettera 20 gennaio 1995 alcune voci del
proprio fabbisogno, senza produrre i relativi documenti giustificativi. Il
primo giudice, sulla base della comune esperienza e del normale andamento delle
cose, ha comunque ritenuto fedefacenti le indicazioni delle parti e su questo
punto, rimasto incontestato, non vi è motivo di scostarsi dal prudente
apprezzamento del Pretore.
5 a) Secondo gli
accertamenti eseguiti dal primo giudice l’attore, pensionato, disporrà dopo il
divorzio di un reddito complessivo di fr. 3216.–, composto della rendita AVS di
fr. 1760.– e della pensione previdenziale versata dall’__________ di fr.
1456,10. Il fabbisogno del marito può essere valutato, secondo i dati ritenuti
attendibili dal Pretore e qui non contestati, in fr. 2196.– (minimo base fr.
1025.–, alloggio fr. 850.–, premio della cassa malati fr. 261.–, imposte
presumibili fr. 60.–) cui deve essere aggiunto il 20%, ossia fr. 440.– (DTF 114
II 304, 118 II 100) dal momento che il minimo del diritto esecutivo è solo un
punto di partenza indicativo per il calcolo della rendita, per un totale quindi
di fr. 2636.–.
b) La convenuta,
essa pure pensionata, disporrà dopo il divorzio unicamente della rendita AVS in
fr. 1087.– (cfr. lettera Istituto delle assicurazioni sociali del 14 dicembre
1994, incarto richiamato I). L’attore sostiene che nel reddito dell’appellata
deve essere computato anche il provento dei capitali a risparmio, il cui
ammontare non precisa, e l’importo delle prestazioni complementari (PC) AVS.
Dai vari certificati municipali per l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria prodotti dalla convenuta risulta invero che essa dispone ancora di
diversi libretti di risparmio, per un totale di circa fr. 11’000.– al 1°
gennaio 1995 (cfr. dichiarazione 1995/1996). L’attore non si è tuttavia mai curato,
nel corso della procedura, di far accertare il reddito della sostanza percepito
dalla moglie, che per altro egli stesso definisce “esiguo” nelle conclusioni di
causa. La censura relativa a tale reddito si rivela pertanto improponibile,
poiché il gravame non indica di quale preciso importo deve essere maggiorato il
reddito computato all’appellata (art. 309 cpv. 2 lett. g CPC) né consente di
determinarlo attraverso gli atti di causa.
Non è contestato che
la convenuta percepisce dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI una
prestazione complementare che le consente di raggiungere il limite di reddito determinante
stabilito dalla Legge federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC, RS __________.30,
art. 2 e 3; cfr. decisione del 14 gennaio 1994, incarto richiamato I). Tale
importo ammontava nel 1994 a fr. 582.– mensili (di cui fr. 140.– versati direttamente
alla cassa malati). L’appellante sostiene che tale prestazione deve essere
computata nel reddito della convenuta, che avrà comunque diritto alle
prestazioni assicurative anche dopo il divorzio. La giurisprudenza non computa
le prestazioni complementari all’AVS/AI nel reddito determinante per il calcolo
della rendita di indigenza (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, Ergänzungsband __________, n. 15 ad art. 152 CC; SJZ
__________n. 40 pag. 366). Una parte della dottrina critica tale
giurisprudenza, sostenendo che le prestazioni complementari AVS/AI sono un
diritto dell’assicurato e non una prestazione di assistenza (T. Koller in: Recht __________, pag. 80)
ma la dottrina dominante considera che occorre dapprima far capo alle
prestazioni del diritto di famiglia e solo sussidiariamente a quelle delle
assicurazioni sociali (Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo __________, pag. 303 nota 11b; Deschenaux/Tercier/Werro, 3a
ed., Berna __________, n. 762-763). Del resto i lavori preparatori della LPC
indicano che il legislatore ha dato la precedenza alla solidarietà familiare rispetto
alla solidarietà sociale e in tal senso si situa anche il progetto di nuovo
diritto del divorzio, che consacra una solidarietà finanziaria dei coniugi
anche dopo il divorzio (Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., n. 763; Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero in
Foglio federale 1996, volume I, n. __________.31, pag. 49). A ogni modo, come
si vedrà in seguito, il quesito è irrilevante per il giudizio odierno, perché
anche se si considerasse un reddito della convenuta di fr. 1569.– (rendita AVS
fr. 1087.– più prestazioni complementari in denaro fr. 482.–) rimarrebbe
comunque un ammanco rispetto al fabbisogno, da colmare mediante un contributo
alimentare.
Il fabbisogno mensile
dell’appellata, tenuto conto di quanto esposto in precedenza, ammonta a fr.
2205.– (minimo base fr. 1025.–, alloggio fr. 1007.–, premio della cassa malati
fr. 113.–, imposte presumibili fr. 60.–) e maggiorato del 20% raggiunge fr.
2646.–. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, un onere di fr. 1000.–
mensili per l’alloggio non è da considerare eccessivo nella zona urbana di
__________ e non vi è motivo di ridurre tale voce, per altro documentata con la
produzione del contratto di locazione (doc. 1). Vi è dunque un ammanco di fr.
1559.– secondo quanto calcolato dal Pretore, rispettivamente di fr. 1077.–se si
seguisse la tesi dell’appellante e si considerasse la prestazione complementare
alla stregua di un reddito.
c) Contrariamente a
quanto deciso dal primo giudice, il debitore della rendita di indigenza non può
essere ridotto al puro minimo esecutivo, neppure quando la creditrice della
prestazione sia in situazione di assoluta indigenza. Secondo la più recente
giurisprudenza del Tribunale federale al debitore deve infatti essere lasciato,
di principio, il fabbisogno del minimo esecutivo maggiorato di almeno il 20%
(DTF 121 III 49 segg., consid. 1c; 118 II 100 in alto; 114 II 304; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n.
764). Il Pretore si è invero richiamato all’equità per derogare a tale
consolidata prassi, ma la solidarietà fra gli ex coniugi anche dopo il divorzio
tiene già conto di tale elemento, che è alla base anche della maggiorazione del
fabbisogno minimo, e non vi è motivo per appesantire ulteriormente la
situazione dell’attore. Il contributo alimentare dovuto da quest’ultimo dopo il
divorzio ammonta quindi a fr. 580.–, pari alla differenza fra il reddito
complessivo di fr. 3126.– e il fabbisogno maggiorato del 20%, di fr. 2636.–. La
rendita di indigenza sarà adeguata al rincaro nella misura stabilita dal primo
giudice, vale a dire fr. 440.– secondo l’evoluzione dell’indice dei prezzi al
consumo e fr. 140.– nella misura in cui sarà adeguata la rendita versata
dall’__________. L’appello dell’attore merita pertanto parziale accoglimento
limitatamente alla fissazione della rendita in fr. 580.– mensili.
-
L’appellante
contesta inoltre la data di decorrenza delle prestazioni, che il Pretore ha
stabilito al 1° febbraio 1995. A detta dell’attore, infatti, la rendita è
dovuta solo dal passaggio in giudicato della sentenza di appello. La tesi non
può essere condivisa. L’obbligo contributivo decorre, di principio, dal giorno
successivo a quello del passaggio in giudicato del pronunciato di divorzio,
salvo casi particolari che qui non ricorrono (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, 3a ed., n. 54 ad art. 151 CC). La pronuncia del
divorzio in quanto tale è passata in giudicato, non essendo stata dedotta in
appello, il 3 marzo 1995 e la rendita di indigenza decorre pertanto in concreto
dal 4 marzo 1995, vigendo fino ad allora, come correttamente esposto dal primo
giudice, la sentenza di separazione, rispettivamente la sentenza di modifica
del 6 dicembre 1994. L’importo dovuto nel mese di marzo 1995 dovrà
evidentemente essere calcolato sulla quota parte del contributo mensile a partire
dalla data di decorrenza.
-
Gli oneri
processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’esito
del gravame giustifica la modifica della ripartizione di tasse e spese operata
dal primo giudice. L’appellante vede infatti accolta parzialmente la sua tesi e
deve versare una rendita di indigenza di fr. 580.– mensili invece dell’importo
di fr. 375.– da lui offerto. Dal momento che la convenuta chiedeva un
contributo di almeno fr. 1000.–, le parti sono ugualmente soccombenti, di modo
che gli oneri processuali di prima sede devono essere sopportati in parti
uguali. La reciproca soccombenza delle parti in una lite
che verte sul diritto di famiglia configura infatti un giusto motivo ai sensi
dell'art. 148 cpv. 2 CPC per prescindere da un riparto strettamente numerico
delle spese (cfr. sentenza TF II Corte civile, inedita, del __________ 1988 in
causa R/C, consid. 5). Le ripetibili, come le tasse di giustizia, devono
pertanto essere sopportate in ugual misura dalle parti e sono compensate.
L’attore contesta da
ultimo la determinazione della tassa di giustizia, sostenendo che l’importo di
fr. 1000.– fissato dal Pretore è eccessivo tenuto conto della particolare
situazione finanziaria delle parti. Nelle cause di stato la tassa di giustizia
va da fr. 250.– a fr. 10’000.– (art. 18 LTG) e quella fissata dal Pretore nella
fattispecie rientra nei limiti inferiori della tariffa. Tenuto conto della
complessità della vertenza una tassa di giustizia di fr. 1000.– appare del
tutto adeguata alle circostanze e la decisione del primo giudice non presta
fianco a critiche, neppure in presenza di parti con redditi limitati, come
nella fattispecie. In sede di appello l’attore ottiene soddisfazione solo nella
misura di circa un terzo e deve dunque sopportare i due terzi degli oneri processuali.
Egli dovrà inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili
ridotte di appello.
L’appellante ha
postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
beneficio in questa sede. La domanda deve essere respinta per carenza del
requisito dell’indigenza ai sensi dell’art. 155 CPC. L’attore risulta infatti disporre,
dai documenti agli atti, di una sostanza superiore a fr. 20’000.– (cfr.
notifica di tassazione 1993/1994, del 12 settembre 1994), con i quali può
sopperire ai costi della causa. L’esito del giudizio odierno gli consente
d’altra parte di conservare per le proprie esigenze un fabbisogno maggiorato
del 20% (cfr. consid. 5a) e la sostanza può quindi essere destinata al pagamento
dei costi legali.
La convenuta, pur
disponendo di un libretto di risparmio con un saldo di fr. 11’131.– al 31
dicembre 1994 (cfr. certificato municipale dell’8 maggio 1995), deve invece
essere considerata indigente, poiché non è in grado di coprire con le proprie
entrate il fabbisogno minimo e dovrà forzatamente intaccare il capitale per
vivere. Non le si può quindi imporre di destinare l’esigua sostanza,
indispensabile ai bisogni minimi, alle spese di causa. La sua istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria può quindi essere accolta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
I. Nella misura in cui è
ricevibile l’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così
modificata:
“1.2 A titolo di contributo alimentare per la moglie
ex art. 152 CC, il marito verserà un importo mensile anticipato di fr. 580.–.
1.3 Tale contributo verrà adeguato annualmente
all’aumento del costo della vita nel seguente modo:
-
la somma di fr. 440,–, all’inizio di ogni
anno, secondo l’indice dei prezzi al consumo, valendo come base quello vigente
al 1° gennaio 1995 e con primo adeguamento al 1° gennaio 1996;
-
la somma di fr. 140.– a
dipendenza dell’effettiva e concreta indicizzazione della rendita
pensionistica versata dall’__________ ad __________.
1.4 Il contributo dovrà essere versato
con decorrenza dal 4 marzo 1995, ritenuto che per il periodo precedente fanno
stato la sentenza di separazione e la sentenza di modifica del 6 dicembre 1994
e che il contributo dovuto per il mese di marzo 1995 sarà calcolato sulla quota
parte del contributo mensile.
- Le spese, con una tassa di
giudizio di fr. 1000.–, in parte già anticipate dall’attore, sono poste a suo
carico per 1/2, rilevato che la convenuta è stata posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria in data 6 settembre 1993. Le ripetibili sono
compensate.
Per il resto la
sentenza rimane invariata.
II. L’istanza di
assistenza giudiziaria presentata il 2 marzo 1995 da __________ è respinta.
III. __________ è ammessa
al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________.
IV. Gli oneri del presente
giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono a carico per 2/3
di __________ e per 1/3 a carico di __________, e per essa, la beneficio
dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. __________ rifonderà inoltre
a __________ l’importo di fr. 300.– per ripetibili ridotte di appello.
V. Intimazione:
–
avv. __________, __________
–
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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