AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.69
Data decisione, Autorità:
10.11.2000, ICCA
Incarto n.
11.95.00069
Lugano
20 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ____ spec.
(misure cautelari in procedura di stato) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promossa con istanza del 30 agosto 1988 da
__________, nata __________, __________,
(patrocinata
dall’avv. __________, __________),
contro
____________________,
(già
patrocinato dall’avv. __________, __________ e ora dall’avv. __________,
__________),
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 giugno
1994 di __________ contro il decreto cautelare 7 giugno 1994 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord;
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 giugno
1994 di __________ contro il decreto cautelare 10 giugno 1994 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord;
-
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata dall’appellante il 4 luglio
1994;
-
Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva del 18
luglio 1994 di __________ contro il decreto cautelare 7 giugno 1994 del Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Se dev’essere accolta l’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata dall’appellante
adesiva il 18 luglio 1994;
- Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ (1944) e __________ nata __________
(1949) si sono sposati il __________ maggio 1980 a __________. Dalla loro
unione è nato il figlio __________ (1980). Il marito, insegnante presso le
scuole medie di __________, negli anni 1992 e 1993 ha ottenuto un congedo per
una ricerca sulla metodologia di laboratorio per materiali viventi usati nei
corsi di biologia. La moglie, che durante l’unione coniugale si è occupata
dell’economia domestica, attualmente lavora presso il chiosco delle __________
di __________ quale venditrice. La coppia vive separata dalla primavera del
1993.
B. Il 25 agosto 1993 __________ ha instato per il
tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo senza successo il 7 settembre
successivo. Nel frattempo, il 30 agosto 1993, la moglie ha presentato
un’istanza per l’adozione di misure provvisionali tendenti, tra l’altro, a
ottenere un contributo alimentare di fr. 3’000.– per sé e il figlio. Dopo che
alla discussione del 16 settembre 1993, indetta per il contraddittorio, il
rappresentante del marito ha chiesto l’aggiornamento dell’udienza, con decreto
di medesima data il Pretore ha stabilito in fr. 4’000.– mensili il contributo
alimentare a favore della moglie e del figlio. All’udienza del 10 novembre
1993, nuovamente indetta per la discussione, le parti hanno sottoscritto un
accordo giudiziale mediante il quale il marito si impegnava a versare alla
moglie e al figlio l’importo di fr. 2’500.– mensili. Tale contributo è stato
vincolato alla condizione che la moglie potesse conservare il posto di lavoro
presso la __________ e occupare gratuitamente l’abitazione coniugale.
C.
Con istanza del 22 febbraio 1994,
dopo un secondo tentativo di conciliazione, la moglie si è nuovamente rivolta
al Pretore per ottenere che il contributo provvisionale fosse portato a
fr.
3’500.– per tenere conto dell’onere di locazione assunto nel frattempo. Il 16
marzo successivo essa ha postulato inoltre la trattenuta del contributo dallo
stipendio del marito. All’udienza del 21 marzo 1994 il Pretore ha formulato una
proposta di transazione, accettata dalla moglie, ma respinta dal marito. Successivamente
con decreto supercautelare del 1° aprile 1994 lo stesso giudice ha fissato in
fr. 1550.– il contributo per la moglie e in fr. 950.– quello per il figlio.
D. Il 5 aprile 1994 __________ ha postulato la
soppressione del contributo a favore della moglie e ha chiesto la riduzione a
fr. 850.– del contributo a favore del figlio. All’udienza del 21 aprile 1994,
indetta per la discussione delle istanze 22 febbraio e 16 marzo 1994 della
moglie e 5 aprile 1994 del marito, le parti si sono confermate nelle proprie
domande e argomentazioni. Le parti hanno implicitamente rinunciato alla
discussione finale (cfr. verbale pag. 8).
E. Statuendo il 7 giugno 1994 il Pretore ha fissato il
contributo alimentare per il figlio in fr. 990.– e quello per la moglie in
fr.
2’238.60 dal 1° giugno 1993 al 31 ottobre 1993, in
fr.
2’052.10 dal 1° novembre 1993 al 31 gennaio 1994 e in
fr.
1’320.25 dal 1° febbraio 1994 . Le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.–
sono state poste a carico per 1/5 dell’istante e per 4/5 a carico del
convenuto, tenuto a rifondere alla controparte l’importo di fr. 500.– per
ripetibili.
Il
10 giugno successivo il Pretore ha decretato inoltre la trattenuta dal salario
percepito dal marito del contributo dovuto alla moglie e al figlio.
F. __________ ha introdotto il 20 giugno 1994 un appello in cui
chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la sua istanza di ridurre a fr. 850.– il
contributo alimentare per il figlio e di sopprimere quello a favore della
moglie. Con separato appello introdotto in medesima data __________ ha chiesto
anche il rigetto dell’istanza di trattenuta dallo stipendio presentata dalla
moglie il 16 marzo 1994.
Il
24 giugno 1994 la presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la
richiesta di effetto sospensivo formulata dall’appellante.
G. Nelle sue osservazioni del 18 luglio 1994 __________
propone di rigettare entrambi i gravami e con appello adesivo insta perché il
contributo a suo favore sia aumentato a fr. 2’500.– dal 1° febbraio 1994.
__________ si è pronunciato il 27 luglio 1994 per la reiezione dell’appello
adesivo.
Entrambe
le parti hanno chiesto di essere poste al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerato
in
diritto:
-
Le
misure provvisionali adottate dal Pretore giusta l’art. 145 cpv. 2 CC sono emanate
in procedura sommaria (art. 376 cpv. 1 lett. a CPC). Ora l’art. 382 cpv. 1 CPC
stabilisce che solo i provvedimenti cautelari preceduti da contraddittorio
possono essere impugnati. Per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare
o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale (cfr. art. 395 CPC),
indetta dopo l’eventuale istruttoria (Rep. __________ 280 consid. 1 con
rinvii). Tale giurisprudenza è sempre stata confermata dal Tribunale di appello
(da ultimo: I CCA 7 ottobre 1993 i re T./ CDM SA e V SA; Cocchi/Trezzini, CPC annotato n. 2 ad
art. 382). La ricevibilità dell’appello, che non è stata contestata dalle
parti, va nondimeno verificata d’ufficio, come quella di ogni singolo atto processuale
(art. 95 n. 5 CPC). Orbene nel caso concreto il Pretore, dopo l’udienza del 21
aprile 1994, ha richiamato dall’autorità fiscale e esecutiva documenti, sulle
cui risultanze le parti non hanno potuto esprimersi. Sennonché il Pretore, dopo
la discussione si è riservato di giudicare senza ulteriore contraddittorio
(cfr. verbale 21 aprile 1994 pag. 8). Le parti, entrambe assistite da legali,
hanno sottoscritto il verbale d’udienza senza sollevare obiezioni sul modo di
procedere adottato, ragione per cui si può ritenere che lo hanno autorizzato a
statuire sulle domande provvisionali senza procedere alla discussione finale.
Gli appelli sono pertanto ricevibili.
-
I due appelli introdotti da __________ hanno la
medesima natura, la medesima origine, si fondano sugli stessi fatti e sono in
un certo senso dipendenti l’uno dall’altro. Si giustifica pertanto trattarli
nell’ambito di un’unica sentenza.
I. Sull’appello
principale contro il decreto del 7 giugno 1994
-
Preliminarmente l’appellata chiede la verifica della
tempestività dell’appello. Il decreto impugnato, datato 7 giugno 1994, è stato
intimato per raccomandata lo stesso giorno ed è stato ricevuto dall’appellante
il giorno successivo (come egli stesso ammette nell’atto di appello a pagina 2).
Ne discende che l’appello introdotto il 20 luglio 1994 direttamente a questa
Camera e trasmesso il giorno successivo alla Pretura di Mendrisio Nord, è tempestivo
(Cocchi /Trezzini, op. cit., n. 5
ad art. 308).
-
L’appellante censura anzitutto il contributo
alimentare di
fr.
3’228.60 per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 ottobre 1993., da un canto poichè
il riconocimento retroattivo del contributo non è giustificato, l‘istanza di
misure cautelari essendo stata presentata solo nel mese di agosto 1993 e
dall’altro poichè egli ritiene di non dovere più nulla a titolo di contributi
alimentari per quel periodo, avendo i coniugi sottoscritto il 10 novembre 1993
un accordo giudiziale mediante il quale egli si impegnava a versare un
contributo alimentare di fr. 2’500.–. Analoga critica egli solleva per il
periodo dal 1° novembre 1993 al 31 gennaio 1994, ritenuto che l’istanza di
modifica del contributo alimentare è stata introdotta nel mese di febbraio
1994.
Dal
fascicolo processuale risulta che all’udienza del 10 novembre 1993 le parti, dopo
ampia discussione, hanno sottoscritto a verbale una convenzione in cui il
marito si impegnava a versare un contributo di fr. 2’500.– mensili per la
moglie e il figlio (act. __________). Il Pretore avrebbe potuto rifiutare
l’omologazione dell’accordo (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3a edizione, nota 426 segg. ad art. 145), ciò
che tuttavia non ha fatto (ha firmato anzi il verbale di udienza senza intervenire).
Certo, l’intesa era subordinata alla condizione che la moglie potesse mantenere
il posto di lavoro presso la __________, dove percepiva fr. 500.– mensili, e
che non dovesse assumere oneri di locazione. Ma proprio per la decadenza della
seconda condizione la moglie ha postulato il 22 febbraio 1994 la modifica
dell’assetto cautelare, in modo da ottenere un aumento del contributo pari
all’entità della nuova pigione. Il che era senz’altro proponibile, ma non con
effetto retroattivo alla stipulazione dell’accordo (Bühler/Spühler, op.cit., note 438 e 445 ad art. 145). Ne
segue che, per quanto riguarda il contributo alimentare relativo al periodo dal
1° giugno 1993 all’introduzione dell’istanza (22 febbraio 1994), il Pretore non
poteva più modificare a posteriori l’assetto provvisionale. Nella
fattispecie si giustifica tuttavia una piccola eccezione, nel senso che appare
giusto far decorrere la modifica dal 1° febbraio 1994. La convenzione infatti
era espressamente subordinata alla condizione che la moglie potesse usufruire
gratuitamente dell’alloggio coniugale (clausola n. 3). Già il 19 gennaio 1994
essa ha scritto al marito, tuttavia, comunicandogli che l’immobile sarebbe
stato oggetto di imminente esecuzione forzata e che quindi si sarebbe dovuta
trasferire con il figlio in un appartamento (doc. L). Da quel momento il marito
era perfettamente cognito che una delle condizioni cui era vincolato l’accordo
del 10 novembre 1993 era decaduta, ciò che giustifica di far decorrere la
modifica dal 1° febbraio 1994. Entro questi limiti l’appello è fondato e il
decreto cautelare dev’essere riformato.
- L’appellante chiede che il contributo a favore del
figlio sia ridotto a fr. 850.– mensili dal 1° febbraio 1994.
Il
Pretore, sulla base delle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del
Canton Zurigo, ha fissato il contributo in
fr.
990.–. L’appellante non spende una parola per motivare la prospettata riduzione
del contributo a favore del figlio, ciò che rende il gravame irricevibile (art.
309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Il principio inquisitorio imposto dal diritto
federale in materia di filiazione è destinato infatti, e in primo luogo, a
tutelare gli interessi del minorenne, non del genitore. Trattandosi di fissare
i contributi di mantenimento - mera questione patrimoniale - l’intervento del
giudice a tutela del genitore è limitato nei casi in cui l’offerta del genitore
al figlio è manifestamente eccessiva o sproporzionata (DTF dell’11 marzo 1993
in re C., consid. 2b). Se non ricorrono tali estremi il giudice non è abilitato
a ridurre un contributo alimentare di mantenimento. In concreto la somma
destinata al figlio, calcolata dal Pretore in applicazione delle note raccomandazioni,
e corrispondente al fabbisogno medio in denaro per un ragazzo dell’età di
__________, non appare affatto eccessiva o sproporzionata. In assenza di una
valida - ovvero motivata - censura dell’obbligato, questa Camera non può quindi
ridurre l’importo fissato dal primo giudice. In proposito l’appello sfugge a un
esame di merito.
- L’appellante chiede dipoi di essere esonerato dal
versamento di un contributo per la moglie, sempre dal 1° febbraio 1994.
a) In merito ai contributi dovuti tra coniugi, giova
preliminarmente rilevare che la metodica per il calcolo del contributo
alimentare è stabilita dal diritto federale e va applicata d’ufficio (DTF 114
II 31 consid. 7 e 8). Si procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di
tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei
coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia
esecutiva (DTF 114 II 304; SJ 1992 380). Le spese per l’elettricità, la luce,
il telefono e simili (ad esempio l’abbonamento TV via cavo) non rientrano nella
nozione di supplemento ai minimi esecutivi (I CCA 28.12.1992 in re S./S.; cfr.
Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla
CEF), né nel fabbisogno “allargato” definito dal Tribunale federale. Nel
fabbisogno minimo va inoltre tenuto conto dei rispettivi oneri fiscali per il
corrente periodo d’imposta e dei premi d’assicurazione relativi alla copertura
di rischi d’interesse per l’intera comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht,
n. 11 ad art. 163 CC). L’onere fiscale, in assenza di dati attendibili può essere
prudentemente stimato, non essendo compito dell’autorità giudiziaria, in procedura
sommaria, di procedere al suo calcolo. L’eccedenza che ne dovesse risultare
dopo aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia la somma dei fabbisogni
dei coniugi e dei figli, va ripartita tra i coniugi in linea di principio in
ragione di metà ciascuno (DTF 119 II 319; 114 II 31 consid. 7; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit.. n.
26 ad art. 176 CC).
b) I rispettivi fabbisogni devono essere corretti
d’ufficio stralciando tutto quanto non rientra nella definizione di fabbisogno
dianzi citata, ossia la posta relativa all’elettricità stimata in fr. 150.–. Il
fabbisogno della moglie dev’essere corretto di conseguenza.
- Il
Pretore ha valutato in fr. 8’900.– il reddito complessivo della famiglia
(fr.7’800.– per il marito e fr. 1’110.– per la moglie). Deducendo dal citato
reddito i rispettivi fabbisogni, valutati in
fr.
2’748.95 per la moglie, fr. 990.– per il figlio e fr. 5’489.75 per il marito e
risultandone un ammanco di fr. 328.70, il primo giudice ha riconosciuto alla
moglie un contributo di fr. 1’320.25, corrispondente all’eccedenza del marito,
già dedotto il contributo per il figlio.
a) L’appellante
rimprovera dapprima al Pretore di aver determinato in modo errato il suo
reddito, che ritiene essere di fr. 7’244.55. La censura è priva di fondamento
se solo si considera che il primo giudice ha tenuto conto della quota parte di
tredicesima che il marito, impiegato __________, notoriamente percepisce. Il
reddito dell’appellante, fissato dal Pretore in fr. 7’800.– mensile merita
pertanto piena conferma.
b) L’appellante insorge contro la determinazione del
suo fabbisogno, calcolato dal Pretore in fr. 5’489.75 mensili. Egli lamenta che
il primo giudice non ha tenuto conto dei pasti presi fuori domicilio stimati in
fr. 180.–, dei costi per telefono, telefax, materiale informatico e spostamenti
diversi per fr. 500.–, dei costi per il contratto leasing dell’autovettura,
nonché dei costi relativi all’utilizzazione della stessa per fr. 1’200.–. Egli
chiede inoltre che gli oneri fiscali siano fissati in fr. 1’100.– e che la
decurtazione operata dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti sul suo salario a
seguito di un pignoramento sia fissata in fr. 730.–. In sostanza egli ritiene
che il suo fabbisogno ammonti a fr. 6’135.–.
c) In
merito all’importo di fr. 500.– esposto per spese di telefono, telefax,
materiale informatico, l’appellante non dà alcun ragguaglio. Egli afferma che
queste spese sono connesse a un lavoro di ricerca per il quale egli deve
mantenere regolari contatti con altri ricercatori e scienziati in Svizzera
tedesca e all’estero. Analogo discorso è stato esposto per le spese dovute
all’utilizzazione dell’autovettura, che il Pretore ha riconosciuto in fr. 820.–
(fr. 570.– per il leasing e fr. 250.– per le assicurazioni). In linea di
principio, in mancanza di elementi che rendano verosimile la pretesa, queste
spese non sono riconosciute. Certo agli atti figurano una bolletta telefonica e
una bolletta per tassa di teleinformatica, nonché fatture per le spese di
riparazione dell’autovettura, ma queste spese non rendono ancora attendibile
che la pretesa avanzata sia connessa all’esercizio della professione. Ciò
nonostante, e sulla scorta della sentenza del 27 maggio 1994 con la quale la
Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ha riconosciuto
all’appellante l’importo di
fr.
500.– per spese varie e fr. 1’060.– per le spese relative all’utilizzazione
dell’autovettura, in questa sede si può, in via del tutto eccezionale, stimare
prudenzialmente in fr. 1’000.– le spese d’utilizzazione dell’autovettura e in
fr. 130.– quelle per le altre spese professionali. Tenuto conto che ad entrambi
i coniugi va garantito - in quanto possibile e di massima (cioè fatte salve circostanze
che giustifichino altre soluzioni : DTF 114 II 26, con riferimento a 111 II 106
e 115 II 424) - un tenore di vita tra di loro equivalente e uguale a quello
precedente la sospensione della comunione domestica, nella fattispecie non si
giustifica di riconoscere importi superiori, poiché verrebbe a crearsi un ammanco.
Resta inteso, in ogni caso e come già deciso dalla CEF, che queste spese sono
riconosciute sino al 31 agosto 1994, dopo di che esse non sono più computate
nel fabbisogno dell’appellante.
Vista
la sentenza 27 maggio 1994 della CEF, che ha ridotto da fr. 2’000.– a fr. 730.–
l’eccedenza mensile pignorabile, la richiesta dell’appellante di computare
quest’ultimo importo nel suo fabbisogno merita accoglimento.
Quanto
alle spese relative ai pasti consumati fuori domicilio, le stesse possono essere
ammesse, ritenuta la lontananza del domicilio dal posto di lavoro, e sono pertanto
fissate in fr. 180.– (fr. 9.– x 5 x 4), corrispondenti all’importo massimo
riconosciuto dalla tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, edita dalla CEF.
Infine
la voce oneri fiscali va prudenzialmente rivalutata in fr. 1’000.– per tenere
conto della situazione (doc. I incarto fiscale richiamato).
d) In
conclusione il fabbisogno mensile del marito è valutato in
fr.
5’310.– (minimo base fr. 1’025.–, locazione fr. 990.–, cassa malati fr. 255.–,
pasti fuori domicilio fr. 180.–, spese professionali fr. 130.-, assicurazioni
autovettura, spese di utilizzo e leasing autovettura fr. 1’000.–, pignoramento
salario fr. 730.–, onere fiscale fr. 1’000.–).
Quello
della moglie, con lo stralcio della posta relativa all’elettricità, è fissato
fr. 2’600.– e quello del figlio a fr. 990.–, per un totale complessivo di fr.
8’900.–.
- L’appellante ritiene infine che il Pretore avrebbe
dovuto computare alla moglie un reddito di fr. 3’500.– per tenere conto delle
sue potenzialità di reddito. Essa dispone infatti di un diploma di fotografa e
è di lingua madre tedesca. A torto.
a) Giusta l’art. 163 CC l’obbligo di mantenimento della
famiglia non incombe più prioritariamente al marito, ma ai coniugi in comune,
ciascuno nella misura delle proprie forze. Così la moglie non ha più una
pretesa legale a essere di principio esentata dall’obbligo di assolvere
un’attività lavorativa prestando il suo contributo con il governo della casa.
In caso di separazione o di divorzio, il coniuge che non aveva sino ad allora
esercitato un’attività lucrativa o che l’aveva esercitata solo in misura limitata,
può essere tenuto, a seconda delle circostanze (in particolarità dell’età,
della formazione professionale, dello stato di salute, del ruolo svolto in
precedenza nell’ambito familiare e della durata del matrimonio) a riprendere o
a estendere la propria attività lavorativa. Un tale obbligo può segnatamente
intervenire nel caso in cui il reddito del marito non è sufficiente per coprire
le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF
114 II 57 consid. 5; 302 consid. 3a).
b) Ora
in concreto, la moglie non ha mai esercitato un’attività lavorativa durante
l’unione coniugale. Attualmente essa è impiegata presso il chiosco della
stazione __________ di __________ quale venditrice e percepisce mensilmente uno
stipendio di circa fr. 1’200.– (doc. S). Certo essa ha una formazione di
fotografa, ma è ragionevolmente impensabile che alla sua età e dopo tanti anni
essa possa riprendere senz’altro questa attività, considerata l’evoluzione
tecnica nel settore. Sennonché, come visto in precedenza i fabbisogni della
famiglia risultano coperti dagli attuali redditi dei coniugi e non vi è dunque
motivo, quanto meno nella situazione attuale, per far obbligo alla moglie di
estendere la sua attività remunerata. L’appello si rileva dunque infondato
nella misura in cui vorrebbe calcolare un reddito superiore alla moglie.
c) In
conclusione, accertato un reddito della famiglia di fr. 8’900.– e un fabbisogno
complessivo di fr. 8’900.–, non vi è eccedenza da suddividere. Il contributo
alimentare a favore della moglie ammonterebbe quindi a fr. 1’650.– (fabbisogno
della moglie
fr.
2’750.– /. reddito proprio fr. 1’100.–). Ne discende che l’appello principale
dev’essere respinto.
II. Sull’appello
adesivo
-
Preliminarmente va rilevato che l’appello adesivo,
nonostante l’opinione dell’appellante principale, è ammissibile anche nella
procedura cautelare (I CCA 24.10.1991 in re C./C., massima pubblicata in Cocchi/Trezzini, op. cit. n. 7 ad art.
314 e n. 1 ad art. 382).
-
L’appellante adesiva chiede che il contributo a suo
favore sia aumentato a fr. 2’500.–, contestando l’inserimento nel fabbisogno
del marito dell’importo di fr. 2’000.–, corrispondente alla trattenuta operata
dall’Ufficio esecuzione e fallimenti per i debiti da lui contratti. Essa, nel
caso fossero ammessi questi debiti, ritiene che l’importo debba essere ridotto
a fr. 730.– così come proposto dal marito, e reputa inoltre che il canone di
locazione di fr. 990.– sia eccessivo per una persona sola.
Orbene
in linea di principio i debiti verso terzi non sono prioritari nei confronti
del mantenimento della famiglia (Rep. __________92). Essi possono essere riconosciuti
a determinate condizioni, se il mantenimento della famiglia è assicurato (Bühler/Spühler, op. cit. n. 162 ad art.
145), oppure quando si tratta di spese decise in comune e che sono andate a
beneficio di entrambi i coniugi (Perrin
in SJ 1993 437; Steinauer, in RFJ
1992 7). Nella fattispecie risulta che questi debiti sono in parte sorti in
pendenza dell’unione coniugale (doc. 7), mentre altri riguardano debiti di
imposte o oneri sociali (doc. 2), di modo che essi possono essere inseriti nel
calcolo del fabbisogno del marito, ritenuto pure che, come che sia, il mantenimento
della famiglia è assicurato.
In
merito alla richiesta di riduzione dell’onere in questione, la censura merita
accoglimento. Come visto in precedenza (consid. 5c), il marito stesso ha
proposto di ridurre a fr. 730.– la quota di pignoramento, ragion per cui essa
viene ammessa in tale misura.
Quanto all’onere di locazione, dal fascicolo processuale
risulta che il marito ha locato un appartamento di tre locali a __________ per
una pigione di fr. 990.–. E’ vero che tale appartamento è adibito a abitazione
familiare per due persone, ma una pigione di fr. 990.–, già comprensiva delle
spese accessorie, non può essere definita eccessiva e non contravviene il
principio della parità di trattamento dei coniugi.
In
conclusione, come dianzi visto (consid. 6c) il contributo alimentare a favore
dell’appellante adesiva ammonta a fr. 1’650.–, di modo che è solo in questa
misura che l’appello adesivo può essere accolto.
III. Sull’appello
contro il decreto del 10 giugno 1994
- Con il decreto del 10 giugno 1994 il Pretore ha
ordinato al Dipartimento delle finanze e dell’economia del Cantone Ticino di
trattenere sul salario del marito l’importo mensile di fr. 2’310.25 e di
versarlo direttamente alla moglie.
L’appellante,
contestando di dovere un contributo alla moglie, e facendo valere di aver
sempre versato regolarmente il contributo alimentare, ritiene la misura ingiustificata
e ne chiede la revoca. A torto. Dagli atti risulta che il marito non ha sempre
versato con regolarità i contributi dovuti (doc. N, O e lettera 6 aprile 1994
con copia del bonifico bancario), circostanza del resto confermata dallo stesso
all’udienza del 21 aprile 1994 (cfr. verbali pag. 12). In queste circostanze, e
tenuto conto della situazione debitoria dell’appellante, la richiesta di
trattenuta dello stipendio merita tutela. D’altro canto le giustificazioni
addotte nell’appello non sono tali da consentire la revoca del provvedimento,
ritenuto che non vi è alcuna relazione tra il pagamento dei contributi alimentari
e la necessità di aver a disposizione tutto il suo salario per ultimare il suo
lavoro di ricerca.
Si
aggiunga che in assenza di un appello adesivo il decreto in questione non è modificato
dall’odierno giudizio sull’ammontare del contributo alimentare.
IV. Sulle
spese
- Il parziale accoglimento dei due appelli giustifica
una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede. Dato che il marito
si vede ottenere lo stralcio dell’obbligo di versare un contributo
supplementare per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 gennaio 1994, ma che per
il periodo successivo lo stesso, oltre a soccombere sul principio del
contributo, vede aumentare a
fr.
1’650.– quello a favore della moglie, si giustifica una suddivisione di in 1/3
a carico della moglie e di 2/3 a carico del marito, tenuto a rifondere fr.
350.– per ripetibili.
In
questa sede l’appellante principale ha ottenuto lo stralcio dell’obbligo di
versare un contributo supplementare per il periodo antecedente il 31 gennaio
1994, ma perde sul principio del contributo stesso dopo questa data, motivo per
cui si giustifica ripartire gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno.
Visto l’esito dell’appello adesivo gli oneri sono posti a carico della moglie
in ragione di 1/3 e del marito in ragione di 2/3. Tenuto conto che il marito,
limitatamente a quest’ultima procedura, beneficia dell’aiuto dello Stato per le
spese legali, non si giustifica nel caso concreto di accordare ripetibili.
Gli
oneri dell’appello relativo alla trattenuta dello stipendio sono a carico
dell’appellante, pure tenuto a rifondere alla controparte un’adeguata indennità
per ripetibili ridotte.
- Per quel che concerne l’istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata dall’appellante
principale il 4 luglio 1994, la stessa può essere accolta, visto che il
richiedente non dispone di mezzi necessari e che il suo appello presentava
probabilità di esito favorevole, almeno parziale. Il beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio decorre però solo dal momento in cui è
stato chiesto, non essendovi effetto retroattivo (Cocchi/Trezzini, CPC commentato,
n. 6 ad art. 155).
Tenuto
conto dell’indigenza e della probabilità di esito favorevole, l’istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata dalla moglie può
essere integralmente accolta.
Per
questi motivi
vista
sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’appello principale è parzialmente accolto e di
conseguenza il decreto impugnato è così riformato:
“ IIa.
annullato.
IIb.
annullato.
VI. Le
spese con una tassa di giustizia di fr. 300.–, da anticipare alla moglie,
restano a suo carico in ragione di 1/3 e per la rimanenza a carico del marito,
che dovrà altresì rifondere alla moglie fr. 350.– a titolo di ripetibili “.
-
A __________ è concesso il beneficio dell’assistenza
giudiziaria a decorrere dal 4 luglio 1994, con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________.
-
Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono
posti a carico dell’appellante principale in ragione di ½ e dell’appellata, e
per essa a beneficio dell’assistenza giudiziaria a carico dello Stato, per
l’altra metà. Le ripetibili sono compensate.
- L’appello adesivo è parzialmente accolto e il decreto
impugnato è così modificato:
“IIc. __________
è tenuto a versare alla moglie __________, anticipatamente ogni mese, a partire
dal 1° febbraio 1994:
fr. 1’650.– per il di lei mantenimento,
fr. 990.– per il figlio __________ (AF compresi)”.
-
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
-
Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono
posti a carico dell’appellante adesiva, e per essa a carico dello Stato, in ragione
di 1/3 e dell’appellato adesivo, e per esso a beneficio dell’assistenza giudiziaria
a carico dello Stato, per 2/3. Non si accordano ripetibili.
-
L’appello del 20 giugno 1994 di __________ è
respinto e il decreto 10 giugno 1994 è confermato.
-
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr.
200.– per ripetibili.
- Intimazione a:
avv. __________, __________
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord e, limitatamente al
dispositivo n. 2, all’avv. __________, __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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