AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1995.52
Data decisione, Autorità:
11.10.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00052
Lugano
11 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ____ (accertamento della proprietà) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 1° luglio 1986 da
__________ e
__________, __________a
(patrocinati
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione presentata il 31 gennaio 1991 da __________ contro la
sentenza emessa l’8 gennaio 1991 dal Pretore del Distretto di Riviera;
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione adesiva presentata il 15 marzo 1991 dal Patriziato di
__________ contro la medesima sentenza;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ è
l’attuale proprietario delle particelle n. __________ vecchia mappa di
__________ (odierna n. __________ RT) e __________ (odierna n. __________). Il
Patriziato di __________ è proprietario delle strade che attraversano i due
fondi. Nell’ambito della procedura di raggruppamento dei terreni, __________ e
la sorella __________, allora comproprietaria delle particelle in questione,
hanno interposto il 7 novembre 1984 reclamo contro la mappa censuaria aggiornata,
sostenendo, tra l’altro, che la superficie del loro fondo n.
__________risultava di 510 m2 inferiore a quella formante oggetto
dalla partita n. __________del registro censuario di __________. Con decisione
del 30 maggio 1986 il perito unico avv. __________, constatando che dal
confronto delle misurazioni risultavano 470 m2 a sfavore dei
reclamanti, ha assegnato loro la particella n. __________, di appunto 470 m2,
contigua alla particella n. __________già di loro proprietà.
B. Il 1° luglio 1986
__________ e __________ hanno convenuto il Patriziato di __________ dinanzi il
Pretore del Distretto di Riviera chiedendo l’accertamento della loro proprietà
sulla particella n. __________così come delimitata nella planimetria del
__________ a, rispettivamente in quella dell’ing. __________ (parti segnate in
giallo e in rosa della planimetria allegata alla petizione), con il relativo
ordine di iscrizione all’Ufficio del registro fondiario. Essi hanno chiesto
inoltre la condanna del convenuto a rifondere loro l’importo di fr. 207.75
corrispondente al rimborso delle spese sostenute nella procedura svoltasi
davanti il perito unico. Con risposta del 31 luglio 1986 il Patriziato di
__________ si è opposto alle domande di petizione. Nei successivi atti scritti
ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.
C. Ultimata
l’istruttoria, le parti hanno introdotto un memoriale conclusivo, confermandosi
essenzialmente nelle rispettive domande di giudizio. __________ ha comunicato
di aver acquistato il 1° settembre 1989 le quote di comproprietà della sorella,
e di essere così l’unico proprietario delle particelle n. __________e
__________. Il convenuto ha postulato la retrocessione della particella n.
__________. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 13 dicembre 1989.
D. Statuendo l’8
gennaio 1991 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, assegnando agli
attori ulteriori 5 m2 da aggiungere alla particella n. __________
già attribuita loro dal perito unico. Le altre domande sono state respinte. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.-- sono state poste a carico degli
attori, tenuti a rifondere alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di
ripetibili.
E. Contro la predetta
sentenza __________ è insorto con un appello del 31 gennaio 1991 in cui chiede
la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la sua petizione.
Nelle sue osservazioni del 15 marzo 1991 il Patriziato di __________ propone di
respingere il gravame e con appello adesivo insta perché la petizione sia integralmente
respinta. __________ nelle sue osservazioni del 24 aprile 1991 postula la
reiezione dell’appello adesivo.
F. Il 2 dicembre 1991
la presidente di questa Camera ha rinviato la causa al Pretore affinché
procedesse alla determinazione del valore litigioso. Questi, con decreto del 14
gennaio 1992, ha fissato in fr. 9’700.-- il valore della lite.
G. Le parti sono
state successivamente convocate da questa Camera alla discussione orale del 13
luglio 1993, in occasione della quale è stata formulata una proposta di
transazione giudiziale. Accettata dall’appellante con scritto del 27 agosto
1993, il convenuto l’ha respinta il 18 febbraio 1994.
Considerando
in diritto:
-
Con decreto del
14 gennaio 1992 il Pretore del Distretto di Riviera ha fissato, sulla scorta
della perizia di __________, il valore della lite in fr. 9’700.--. L’appello è
pertanto ricevibile.
-
Con l’acquisto da
parte di __________ delle le quote di comproprietà della sorella, avvenuto il
1° settembre 1989, egli è diventato unico proprietario dei fondi oggetto di
contestazione; ciononostante in mancanza di un’esplicita accettazione da parte
del convenuto, __________ non può essere estromessa dalla lite e continua a
essere parte in causa (art. 110 CPC). Pur non avendo introdotto appello contro
la sentenza in esame, __________ è tuttavia rappresentata dall’altro
comproprietario, litisconsorte necessario (art. 46 CPC), di modo che il gravame
introdotto da __________ è ricevibile e il pronunciato esplica effetti anche
nei confronti di __________.
I. Sull’appello principale
- Il Pretore, dopo
aver rilevato che la proprietà degli attori ha sempre dato luogo a
controversie, ha riconosciuto la validità della convenzione sottoscritta dal
Patriziato di __________ e dal padre degli attori, il 9 maggio 1961, con la
quale i contraenti avevano accettato il piano di mutazione del geometra
__________, con il quale i fondi elencati sono stati attribuiti in proprietà di
__________ mentre le strade sono state lasciate in proprietà del Patriziato. Il
primo giudice, pur ammettendo la verosimiglianza di un allargamento delle
strade patriziali, ha negato un’occupazione della proprietà degli attori, non
essendo stata provata la modifica del tracciato delle strade. In definitiva
egli ha assegnato agli attori 5 m2 da aggiungere alla particella n.
__________, la diminuzione della loro proprietà di mq 475 essendo già stata riconosciuta
dal perito unico.
L’appellante si duole
di tale risultanze, asseverando che l’istruttoria ha dimostrato lo spostamento
del tracciato stradale verso valle, ciò che ha comportato lo sconfinamento
nella sua proprietà.
4.a) Dal fascicolo
processuale risulta che nel 1956 __________, padre degli attori, ha acquistato
dagli eredi fu __________ la particella n. __________. Successivamente, volendo
procedere all’accertamento della sua proprietà, __________ ha incaricato il
geometra __________ __________ di allestire un piano di mutazione, dal quale è
risultata una superficie della particella in questione di complessivi 4068 m2
(doc. C e D). Il 9 maggio 1961 __________ e il Patriziato di __________ hanno
sottoscritto una convenzione con la quale hanno accettato il piano di mutazione
del geometra __________, hanno riconosciuto la proprietà di __________ sulla
particella ivi figurante, con la modifica della numerazione e la creazione di
due nuovi numeri di mappa (__________e __________), hanno deciso la rinuncia
del Patriziato a ogni diritto di proprietà sulla zona medesima, impegnandosi
__________ di posare i termini, e hanno riconosciuto la proprietà del
Patriziato sulle strade indicate nel piano di mutazione (doc. E). Detta
convenzione è stata ratificata il 28 luglio 1961 dal Consiglio di Stato (doc.
G). Nel 1984 il Municipio di __________ ha approvato la planimetria del 12
novembre 1981 dell’ing. __________, incaricato dagli attori di accertare lo sconfinamento
delle strade patriziali sulla proprietà , e dalla quale risultava una
diminuzione della proprietà __________ di 475 m2 (doc. H e
planimetria allegata alla petizione). Nel frattempo, nel 1965, la Società
__________ () ha acquistato dal Patriziato di __________ una
particella sulla quale è poi stata costruita una cabina in sostituzione di un
vecchio impianto (doc. I).
b) Sia il perito
unico avv. __________ che il Pretore hanno ammesso una diminuzione della
proprietà __________ che il perito ha calcolato in 470 m2 e il
Pretore in 475 m2. L’appellato ribadisce invero l’impossibilità di
dedurre qualsiasi diritto dalla sovrapposizione di due planimetrie concepite
con tecniche diverse, rilevando che la planimetria allestita nel 1961 dal
geometra __________, a differenza di quelle aerofotogrammetriche, non è
attendibile, poiché frutto di una misurazione sul terreno. L’argomentazione,
ancorché teoricamente sostenibile (Rep. __________620), non può essere seguita
nel caso concreto. Dal piano di mutazione allestito il 20 settembre 1961 dal
geometra __________ (doc. D) risulta che la particella acquistata da __________
misura 4068 m2. Nell’ambito dell’ispezione dei registri comunali del
18 gennaio 1988 è emerso che “i dati contenutivi riferiti alla superficie della
particella n. __________riflettono i dati espressi nel piano di mutazione 20
settembre 1961”. Tale consonanza di superfici, pure ammessa dal Pretore
(sentenza pag. 5, consid. 10), non è stata, del resto, contestata
dall’appellato, che nelle sue osservazioni all’appello si limita a ribadire la
sua opposizione di fondo al metodo di misurazione. Se non che, in difetto di
prove contrarie la mappa (e i registri censuari) costituisce un serio indizio
di proprietà (Rep. __________627). Essa può essere infirmata da altre
presunzioni o prove contrarie (Rep. __________74, consid. 1 con riferimenti
giurisprudenziali). Occorre esaminare se tale sia il caso nella fattispecie.
- L’appellante
sostiene che nel corso degli anni le strade di proprietà del Patriziato di
__________ si sono allargate a seguito delle piogge e hanno invaso le proprietà
confinanti.
a) Dall’istruttoria
è emerso che il fondo stradale veniva scavato dallo scorrere delle acque
piovane a ogni precipitazione, tanto che era necessario ogni volta l’impiego di
scavatrici per renderlo nuovamente transitabile e divenne indispensabile
l’asfaltatura (deposizione __________i, verbale 27 marzo 1987). E` risultato
inoltre che nella zona contestata si è preceduto a due interventi di
asfaltatura, il primo attorno agli anni 60 (deposizione __________), e il
secondo nel 1971 (deposizione __________ __________). Entrambi i testi, pur
esprimendo riserve, hanno affermato che durante i lavori di asfaltatura il
tracciato stradale è stato modificato verso valle, circostanza pure ammessa dal
teste __________. Questi ha dichiarato altresì che lo spostamento del tracciato
delle strade corrisponde a quello risultante tra il confronto della planimetria
allegata alla decisione su reclamo (doc. B) e quella del piano di mutazione del
geometra __________ (doc. 1). Il tracciato della strada in specie era spostato
verso monte e il fondo stradale occupava l’attuale superficie della cabina
elettrica in tutto o in parte (verbale 16 ottobre 1987). Tale circostanza è
stata pure confermata a grandi linee dal teste __________, per il quale la rete
viaria della zona era parzialmente diversa: soprattutto a monte della cabina
elettrica (segnata sul piano doc. B con il numero di particella __________ a)
la strada compiva un tornante verso destra, oggi non più esistente. Infine il
teste __________ ha avuto modo di affermare che il tratto di strada dal bivio a
valle al bivio a monte della cabina elettrica non ha subito sostanziali
modifiche di direzione, senza esprimersi su eventuali cambiamenti a monte della
cabina della __________. Da queste testimonianze si deve dedurre che prima
della costruzione della nuova cabina della __________ il tracciato della strada
passava a monte della stessa (deposizioni __________ e __________) e che
durante la prima asfaltatura della strada, avvenuta in epoca anteriore alla
costruzione della cabina, vi sono stati allargamenti verso valle (deposizione
__________), ciò che poi si è verificato anche in occasione dell’asfaltatura
del 1971 (deposizione __________).
b) In merito
all’ubicazione della nuova cabina della __________ le deposizioni agli atti
divergono. Per il teste __________ essa è stata costruita accanto al trasformatore
esistente ed entrambe le costruzioni distavano pochi metri dalla strada. Il
teste __________ ha affermato che la nuova cabina è stata costruita poco
lontano dal vecchio trasformatore, riconoscibile dal piano di mutazione
allegato al contratto di compravendita tra la __________ e il Patriziato di
__________ (doc. 2), senza escludere però che il segno sul piano poteva essere
anche un garage di legno. Quest’ultima eventualità è stata confermata dal teste
__________, per il quale accanto alla cabina __________ si trovava, appunto,
una baracca di legno usata quale garage. La __________ non è stata in grado di
indicare con precisione ove si trovasse il vecchio trasformatore (doc. I).
c) In queste
circostanze, pur non potendo assurgere a prova assoluta, ben si può affermare
che la situazione così come descritta dall’ing. __________ è stata sostanzialmente
confermata dall’istruttoria di causa e in particolare dalle testimonianze assunte.
Essa costituisce pertanto un ulteriore e decisivo indizio che avvalora le tesi
dell’appellante, il quale è riuscito a rendere credibili le sue argomentazioni.
d) In conclusione è
vero che, se non è data la prova assoluta della proprietà dell’appellante, il
vaglio critico delle prove addotte, per induzione o deduzione logica, suffraga
il convincimento che con ogni probabilità le argomentazioni da lui esposte sono
aderenti alla realtà. In sostanza se manca una prova formale e assoluta, non
potendosi escludere completamente la possibilità del contrario, nel caso concreto
gli elementi affermativi predominano su quelli negativi (Rep. __________128).
Ne discende che su questo punto l’appello merita accoglimento e il giudizio impugnato
deve essere riformato.
- In merito alla
richiesta di rifusione di fr. 207.75, pari all’importo delle spese sostenute
nella procedura di reclamo, respinta dal Pretore poiché il Patriziato non
risultava parte nella procedura di aggiornamento della mappa censuaria, la
censura è irricevibile. L’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC prevede che un appello
deve contenere, sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), i motivi di fatto
e di diritto sui quali si fonda. In concreto l’appellante non spende una parola
a sostegno della sua tesi, ragione per cui il ricorso sfugge a un esame di
merito. Si aggiunga che per l’art. 85 della Legge generale sul Registro
fondiario, applicabile per il rimando dell’art. 91 cpv. 4, in caso di
ammissione totale o parziale del ricorso, il perito potrà dividere le spese tra
il proprietario e il Comune. Il Patriziato di __________, estraneo alla
procedura di reclamo relativa all’aggiornamento della mappa, nulla deve quindi
agli attori per le spese provocate loro da tale vertenza, di modo che l’appello
deve essere respinto su questo punto.
II. Sull’appello adesivo
- L’appellante
adesivo lamenta una violazione dell’art. 86 CPC, il Pretore avendo assegnato
alla parte attrice più di quanto da essa richiesta. Visto l’esito dell’appello
principale la questione non ha più interesse, la sentenza del primo giudice
dovendo essere riformata con la conseguente retrocessione della particella n.
__________ al Patriziato di __________.
III. Sulle spese e le ripetibili
- L’esito
dell’appello principale comporta la modifica del pronunciato sulle spese e le
ripetibili di primo grado, che vanno poste a carico dell’attore in ragione di
1/10 e del convenuto in ragione di 9/10, con l’obbligo per quest’ultimo di
rifondere un’adeguata indennità per ripetibili.
In questa sede gli
oneri processuali seguono la quasi integrale soccombenza del Patriziato di
__________ nella procedura principale e la soccombenza integrale in quella
adesiva. Nella commisurazione della tassa di giustizia e delle ripetibili si
tiene conto del valore litigioso (fr. 9’700.--).
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello
principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
“1. La petizione è parzialmente accolta e di
conseguenza è accertata la proprietà di __________ della particella n.
__________così come delimitata nella planimetria del geometra __________a,
rispettivamente in quella dell’ing. __________ (parti segnate in giallo e in
rosa).
-
E’ fatto
ordine all’Ufficiale dei registri del Distretto di Riviera e al geometra
responsabile di procedere alle necessarie rettifiche dei pubblici registri.
-
La
domanda intesa al pagamento da parte del Patriziato di __________ a __________
e __________ di fr. 207.75 è respinta.
-
La tassa
del presente giudizio consistente in fr. 150.-- e le spese sono poste a carico
del convenuto che rifonderà alla controparte fr. 1’000.-- per ripetibili”
II. Gli oneri
processuali dell’appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.--
b)
spese fr. 50.--
fr. 400.--
da anticipare
dall’appellante, sono posti a suo carico in ragione di 1/10 e dell’appellato in
ragione di 9/10, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte
l’importo di fr. 1’200.-- per ripetibili ridotte di appello.
III. L’appello
adesivo è respinto.
IV. Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.--
b)
spese fr. 50.--
fr. 400.--
sono a carico
dell’appellante adesivo che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 500.--
per ripetibili.
V. Intimazione a:
avv. __________, __________
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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