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Numero d'incarto:
11.1995.285
Data decisione, Autorità:
20.03.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00285
Lugano
20 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __ .___ (misure cautelari in procedura di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 17 marzo 1995 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che __________
__________ ha interposto appello il 24 novembre 1995 contro il decreto 13
novembre 1995 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
affidato la figlia __________ alla madre con un diritto di visita per il padre,
e ha obbligato __________ __________ a versare un contributo alimentare mensile
di fr. 1’050.-- per la figlia e di fr. 2’314.-- fino al mese di maggio 1995 e
successivamente di fr. 1’779.-- a favore della moglie;
visto l’appello
adesivo, con istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria,
introdotto da __________ __________ il 28 dicembre 1995;
preso atto che
l’appellante principale ha dichiarato l’8 febbraio 1996 di ritirare il gravame;
ricordato che il ritiro
dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla
lite e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con
obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili e
che l’appello adesivo ha carattere accessorio, cosicché decade in caso di
ritiro dell’appello principale (Anastasi,
Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo
1981, pag. 151);
ritenuto che la domanda
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria dell’appellante adesivo
non può essere accolta, poiché l’istante dispone di un’eccedenza mensile di fr.
377.-- (osservazioni pag. 8) e non può essere considerato indigente nel senso
inteso dalla giurisprudenza (DTF 118 Ia 369);
considerato che appare
inoltre opportuno moderare la tassa di giustizia per tenere conto della buona
volontà dimostrata dalle parti nel risolvere la vertenza (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC
decreta:
-
L’appello è
stralciato dai ruoli per desistenza.
-
Gli oneri
processuali dell’appello principale, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr.
400.-- per ripetibili di appello.
-
L’appello adesivo
è dichiarato caduco.
-
Non si prelevano
né tasse né spese per l’appello adesivo.
-
L’istanza di
assistenza giudiziaria presentata il 28 dicembre 1995 da __________ __________
è respinta.
-
Intimazione a:
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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