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Numero d'incarto:
11.1995.282
Data decisione, Autorità:
04.11.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00282
Lugano
4 novembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa . ._ (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 27 ottobre 1995 dall’
avv.
__________ __________, __________n
per
ottenere il certificato ereditario della successione fu
__________ __________ (1925),
già
domiciliato a __________ e ivi deceduto il __________ 1995,
al
cui rilascio si è opposto
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________),
procedimento
nel quale risultano interessati anche
__________, __________
__________, __________, e
__________, __________;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione
del 20 novembre 1995 presentata da __________ __________ contro il certificato
ereditario rilasciato __________ 1995 in luogo e vece del Pretore dal
Segretario assessore straordinario della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
4;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il __________ 1995 è
deceduto a __________ __________ __________ __________ (1925), il quale ha
lasciato alla moglie __________ __________h, con testamento olografo del
__________ 1994, l’usufrutto di tutto il suo patrimonio, disponendo che alla
morte di costei il figlio __________ ricevesse unicamente la porzione
legittima;
che il 14 giungo 1995
l’avv. __________ __________i, già rappresentante del defunto __________
__________, ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, la
pubblicazione del testamento olografo del __________ 1994, richiesta riconfermata
il 5 luglio 1995 dalla notaia __________ __________ __________ (inc. __________
.);
che il 17 luglio 1995 il
Segretario assessore straordinario della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, constatata la presumibile insolvenza della successione, ha sospeso
la pubblicazione del testamento e ha decretato la liquidazione d’ufficio della
successione (inc. __________ _. .);
che il 27 ottobre 1995
l’avv. __________ __________ ha chiesto al Pretore l’emissione del certificato
ereditario;
che l’8 novembre 1995 il
Segretario assessore straordinario, preso atto di una segnalazione 21 agosto
1995 con cui l’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________ comunicava
che __________ __________ aveva compiuto atti d’ingerenza nella successione, ha
revocato la liquidazione d’ufficio e ha rilasciato il certificato ereditario
attestante che il figlio __________ __________ è unico erede;
che contro l’emissione del
certificato ereditario __________ __________ è insorto con un appello del 20
novembre 1995 in cui chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del certificato stesso e la concessione di una proroga del
termine per rinunciare alla successione;
che il 20 dicembre 1995 la
presidente della I Camera civile ha accordato all’appello effetto sospensivo;
che, invitato a
legittimare la propria qualità di rappresentante, l’avv. __________ __________
ha comunicato il 25 ottobre 1996 di non ritenersi parte al procedimento;
Considerando
in diritto: che nel caso in esame il
primo giudice ha rilasciato il certificato ereditario, reputando che
l’appellante si fosse ingerito negli affari della successione per avere sottoscritto
un contratto di cessione della propria quota ereditaria;
che l’appellante chiede
l’annullamento del certificato in rassegna e una proroga del termine per
rinunciare alla successione, sostenendo di avere subordinato la cessione della
propria quota all’accettazione dell’eredità;
che il certificato
ereditario in esame è stato rilasciato su istanza dell’avv. __________
__________;
che la legittimazione di
una parte dev’essere esaminata d’ufficio in ogni stadio della procedura (Ottaviani, Le parti nel processo civile
ticinese, Zurigo 1989, pag. 18 n. 83 e 84);
che giusta l'art. 559 CC,
trascorso un mese dalla comunicazione della disposizione d'ultima volontà, gli
eredi istituiti, i cui diritti non siano espressamente contestati dagli eredi
legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una
dichiarazione dell'autorità (certificato ereditario) nel senso di essere
riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità;
che il certificato
ereditario è rilasciato su richiesta di un erede, sempre che questi non abbia
rinunciato all'eredità (art. 566 CC) o stipulato un contratto di rinuncia d'eredità
a norma dell'art. 495 CC (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, n. 3
ad art. 559 CC; Escher, Zürcher Kommentar, n. 19 ad art.
559 CC);
che legittimati a
postulare l’emissione del certificato ereditario sono unicamente gli eredi,
istituiti o legittimi (Escher, op. cit., n. 2 ad art. 559 CC; Tuor/Picenoni,
op. cit., n. 3 e 14 ad art. 559 CC; Piotet:
in Traité de droit suisse, vol. IV, pag. 646; DTF 57 II 401 consid. 2),
eventualmente l’esecutore testamentario (Guinand/Stetter,
Droit civil II, Successions [art. 457 - 640 CC], 3a edizione, pag.
173, n. 362);
che dal fascicolo
processuale l’istante risulta essere stato rappresentante del defunto, ma non
consta essere anche rappresentante di un erede o essere stato designato
esecutore testamentario (si veda il testamento olografo del __________ 1984);
che, del resto, l’istante
stesso ha comunicato di non ritenersi parte al presente procedimento;
che, pertanto, il primo
giudice ha emesso il cerficato ereditario su istanza di una parte non legittimata;
che ciò comporta
l’accoglimento dell’appello e l’annullamento del certificato in questione;
che nelle circostanze
descritte più non occorre statuire sulla pretesa violazione del diritto
d’essere sentito o sulla contestata ingerenza negli affari della successione;
che, per altro, il
problema di sapere come debba essere trattato un erede che si è immischiato
negli affari della successione non va risolto in questa sede;
che per quanto riguarda le
spese dell’odierna procedura, esse sono poste a carico dell’istante, che con il
suo comportamento ha provocato l’indebita emissione del certificato ereditario
(cfr. DTF 95 I 316 consid. 4; Messmer/Imboden,
Die eidgenössichen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 35 nota 19);
che l’indennità per
ripetibili assegnata all’appellante tiene conto del fatto che il gravame è
stato accolto indipendentemente dai motivi da lui invocati;
per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria;
pronuncia:
- L’appello è accolto
e il decreto impugnato è così riformato:
I. L’istanza è respinta.
II. Le spese processuali, con una tassa
di giustizia di fr. 100.–, sono poste a carico dell’istante.
III. (Invariato).
- Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
50.–
fr.
100.–
sono posti a carico
dell’avv. __________ __________, che rifonderà a __________ __________
l’importo di fr. 150.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________i, __________;
– __________ __________,
__________;
– __________ __________ -__________,
__________;
– __________ __________,
__________.
Comunicazione
a:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4;
– avv. __________
__________, __________;
–
__________. r-, __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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