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11.1995.256 ΓÇó Appeal withdrawn in divorce case; no costs awarded
11.1995.256Übriges Gericht18.10.1995Withdrawn
The Ticino Court of Appeal's First Civil Chamber dealt with a divorce appeal that the appellant withdrew before the appeal had even been served on the respondent. Treating the withdrawal as desistance, the court struck the appeal from the docket. It considered that, although desistance normally leads to cost consequences, no party compensation was justified in the circumstances and, in equity, no court fees or expenses were charged.
Art. 352 cpv. 1 CPC; ritiro dell’appello e desistenza. Il ritiro del gravame equivale a desistenza e pone fine alla lite, con la conseguenza ordinaria dell’addebito degli oneri processuali e della rifusione di ripetibili. Tuttavia, in presenza di circostanze particolari, segnatamente quando l’atto di appello non è ancora stato notificato alla controparte, il giudice può rinunciare tanto alle ripetibili quanto al prelievo di tasse e spese in applicazione dell’art. 148 cpv. 2 CPC. La desistenza determina lo stralcio del gravame dai ruoli.
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.256
Data decisione, Autorità: 18.10.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00256
Lugano 18 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 18 ottobre 1993 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
premesso che __________ __________ ha interposto appello il 20 settembre 1995 contro la sentenza 29 agosto 1995 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il divorzio fra i coniugi __________ e __________ __________ e ha regolamentato le conseguenze accessorie dello stesso;
preso atto che l’11 ottobre 1995 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che in concreto non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, l'atto di appello non essendo ancora stato notificato;
ritenuto che appare equo, viste le circostanze, rinunciare in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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