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Numero d'incarto:
11.1995.237
Data decisione, Autorità:
30.07.1998, ICCA
Incarto n.
11.95.00237
Lugano
23 aprile 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa __. __. ___ (modifica di sentenza di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 27 luglio 1993 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1.
Se dev’essere accolta l’appellazione del 24 agosto 1995 presentata da
__________ __________ contro la sentenza emanata il 5 luglio 1995 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
presentata contestualmente all’appello;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria presentata il 19 settembre 1995 da __________ __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 dicembre 1985 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha pronunciato la separazione per
tempo indeterminato tra __________ __________ (1941) e __________ nata
__________ (1947), omologando l’accordo preso tra i coniugi al dibattimento
finale del 17 aprile 1985. Il dispositivo n. 3 della sentenza prevedeva che il
marito erogasse alla moglie e alla figlia __________ (1970) un contributo alimentare
mensile di fr. 2’300.– indicizzato. Al momento del divorzio il marito lavorava
presso la __________ __________ __________ e percepiva fr. 8’000.– mensili.
Attualmente egli è senza impiego e convive con __________ __________. La moglie
non consta avere svolto attività lavorativa durante la vita in comune, essendosi
occupata della figlia, affetta da una grave malattia.
B. __________ __________
ha convenuto __________ __________ il __________ 1993 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, postulando la riduzione a fr. 1’300.– mensili
del contributo a favore di moglie e figlia. Nella risposta del 21 gennaio 1994
__________ __________ si è opposta alla domanda e ha chiesto il rigetto della
petizione. Nel successivo scambio di allegati scritti ogni parte ha mantenuto
le proprie richieste.
C. Ultimata
l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 25 gennaio 1995 __________
__________ ha chiesto la soppressione del contributo alimentare a favore della
moglie e della figlia. __________ __________ ha riproposto, nelle sue
conclusioni del 21 gennaio 1995, il rigetto dell’azione. Il dibattimento finale
si è tenuto il 25 gennaio 1995.
D. Statuendo il 5 luglio
1995, il Pretore ha accolto la petizione e ha soppresso il contributo
alimentare a favore della moglie e della figlia. Le spese e la tassa di giustizia
di complessivi fr. 1’500.– sono state poste a carico della convenuta con
l’obbligo di versare all’attore fr. 4’000.– per ripetibili. Entrambe le parti
sono state poste al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. Insorta contro la
citata sentenza con un appello del 24 agosto 1995, __________ __________
chiede, previo conferimento dell’assi-stenza giudiziaria, la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni
del 19 settembre 1995 __________ __________ conclude per la reiezione del
gravame, postulando a sua volta l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, dopo aver
ammesso la mutazione dell’azione -formulata dall’attore nelle conclusioni - e
tendente alla soppressione, e non solo alla riduzione, del contributo
alimentare a favore della moglie e della figlia, ha accolto la petizione
accertando che la situazione finanziaria dell’obbligato alimentare si era degradata
dopo l’emanazione della sentenza, a causa della prolungata disoccupazione.
L’appellante censura l’ammissibilità della domanda di soppressione del
contributo, formulata per la prima volta nelle conclusioni.
-
I rapporti di fatto
alla base della regolamentazione alimentare di una sentenza di separazione
possono mutare con gli anni in modo imprevisto. Nel caso di mutamento rilevante
e durevole di tali rapporti può essere chiesto un adeguamento della sentenza
alla nuova situazione (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, 3a edizione n. 43 alle osservazioni preliminari
agli art. 149-157). Contrariamente a quel che assume l’appellante, la causa di
soppressione e di riduzione del contributo alimentare non sono due azioni
diverse. Certo, la richiesta di soppressione implica la possibilità, per il
giudice, di ridurre semplicemente l’ammontare della rendita (in maiore minus),
senza riguardo alla circostanza che l’attore abbia formulato conclusioni subordinate,
il giudice decidendo per finire in termini di equità e non solo di diritto (Bühler/Spühler, op. cit., n. 56 e 76 ad
art. 153 CC), ma se si seguisse la tesi della convenuta, il rigetto della
domanda di riduzione non impedirebbe all’attore di introdurre una nuova causa
fondata sugli stessi fatti per ottenere la soppressione del contributo, ciò che
offenderebbe l’economia processuale. Si aggiunga che l’art. 75 lett. b CPC
prescrive che l’azione non si ritiene mutata quando la parte restringa o
estenda le sue domande principali o accessorie. Ne segue che in concreto non si
è in presenza di alcuna mutazione dell’azione.
-
L’appellante
contesta la decisione del Pretore di non computare all’attore un reddito
potenziale. Essa ritiene che, tenuto conto della formazione e dell’esperienza,
il marito sia in grado di percepire mensilmente almeno fr. 8’000.–.
a) Secondo la
giurisprudenza il guadagno imputabile a un coniuge non è necessariamente quello
conseguito: se un coniuge diminuisce volontariamente il proprio reddito, ma
potrebbe realizzare di nuovo un reddito più elevato e ciò sarebbe ragionevolmente
esigibile da lui, la determinazione dei contributo può fondarsi su tale reddito
ipotetico (DTF 119 II 316 __________. __________ con richiami di giurisprudenza
e dottrina).
b) Nel caso in esame
risulta dal fascicolo processuale risulta che al momento della sentenza di
separazione il marito, dopo essere stato direttore commerciale della Banca di
partecipazione e investimenti con uno stipendio di fr. 10’000.– mensili, è
passato alle dipendenze della __________ __________ __________, dove guadagnava
fr. 8’000.– mensili. Il 1° novembre 1992, a seguito della ristrutturazione del
gruppo, egli è stato licenziato e dopo di allora è sempre rimasto disoccupato
(interrogatorio formale del 14 ottobre 1993). Dal 22 aprile 1994 egli è stato
posto al beneficio di indennità straordinarie di disoccupazione, le cosiddette
“misure di crisi”.
Nelle circostanze
descritte non si può negare che la situazione economica dell’attore si sia
notevolmente degradata. Rispetto all’epoca della separazione egli è stato licenziato
e nulla induce a credere che abbia provocato in qualche modo tale provvedimento
per sottrarsi ai propri obblighi familiari (art. 163 CC). L’appellato, che da allora
è rimasto senza occupazione, ha perso il diritto alle prestazioni assicurative,
riceve unicamente le indennità straordinarie dette “misure di crisi” varianti
tra fr. 468.45 e fr. 368.10 (doc. F e H) e non ha tuttora reperito un’attività.
Il peggioramento della sua situazione appare pertanto duraturo non potendosi
sostenere, alla luce del mercato del lavoro in Ticino, che egli possa trovare
un’occupazione a breve termine. Del resto l’attore non si è adagiato nella
disoccupazione e ha dimostrato di aver condotto con metodo e impegno le
ricerche di un’attività remunerativa (doc. E e I). Ciò posto, non si può sostenere
che la prolungata disoccupazione e le concrete difficoltà di impiego dell’appellato
gli siano imputabili. Che quindi le circostanze siano cambiate in modo
ragguardevole e imprevisto rispetto al momento della separazione è indubbio,
anche perché la comune esperienza fa apparire inverosimile che l’attore, nonostante
la buona volontà, possa ricrearsi una situazione di reddito analoga a quella
del 1985: egli è infatti cinquantasettenne e nonostante la sua eccellente
formazione professionale ha scarse possibilità di essere assunto. Ne discende
che la possibilità per l’appellato di percepire un salario di fr. 8’000.– non
può essere presunta.
c) A detta
dell’appellante il marito ha un tenore di vita superiore rispetto a quanto egli
ammette. Dall’istruttoria è invero emerso che l’appellato fino al mese di
aprile 1994 versava all’attuale convivente l’importo di fr. 1’500.- e dopo di
allora fr. 500.– mensili (deposizione __________ __________); questa sola circostanza,
di per sé, non basta ancora per dimostrare che l’attore sia in grado di
ricrearsi una situazione di reddito analoga a quella del 1985. Come pure di
nessun sostegno è il fatto che egli utilizzi una autovettura Audi 90, poiché il
veicolo è di proprietà della convivente (deposizione __________ __________),
così come risulta indifferente che questa possieda, in locazione, un’appartamento
a __________, anche perché essa non ha alcun obbligo di aiutare l’appellato per
il mantenimento della di lui moglie.
-
Tenuto conto del
fatto che la rendita fissata nella sentenza di separazione appare ormai
sproporzionata all’odierna situazione economica dell’attore, occorre esaminare
se il contributo vada semplicemente ridotto o interamente soppresso. Il reddito
attribuito al marito è invero esiguo, ma come si è visto in precedenza non vi
sono elementi per imputargli un reddito ipotetico superiore, che egli non
appare in grado di realizzare. Il fabbisogno del marito, in assenza di dati
attendibili, può prudentemente essere stimato in fr. 1’675.– mensili (fr. 925.–
minimo vitale per persona solo convivente, fr. 500.– locazione, fr. 200.– cassa
malati, fr. 50.– oneri fiscali). Di conseguenza, visto che il reddito attuale risulta
essere inferiori al fabbisogno minimo indispensabile al debitore, non vi è
spazio per il versamento di un contributo alimentare in favore della moglie,
dal momento che la più recente giurisprudenza del Tribunale federale impone di
lasciare al debitore alimentare almeno il fabbisogno esecutivo (DTF 121 III
301, 121 I 97). Del resto l’appellante non può pretendere che l’attuale
convivente del marito lo aiuti nel pagamento del contributo, non sussistendo
alcun obbligo in questo senso. Si aggiunga che, come già ricordato dal primo
giudice, qualora la situazione economica del marito dovesse migliorare, la
moglie potrà ripresentare la sua richiesta di contributo.
-
L’appellante si
duole del fatto che il Pretore abbia considerato un’imprevedibile evoluzione
degli eventi la rendita AI di fr. 1’987.– mensili percepita dalla figlia
__________. A torto. Intanto il 1° gennaio 1990 la figlia __________ è
diventata maggiorenne, ragione per cui l’obbligo di mantenimento del padre è
decaduto (art. 277 cpv. 1 CC), non ricorrendo gli estremi di cui all’art. 277
cpv. 2 CC. Inoltre non risulta che il padre si sia impegnato convenzionalmente
a provvedere al pagamento di un contributo per la figlia anche dopo la maggiore
età, la convenzione sugli effetti accessori della separazione essendo silente
al riguardo. Il fatto che egli abbia continuato a versare il contributo può
costituire un indizio, ma in assenza di ulteriori elementi, ciò non basta
ancora per ravvisare la chiara volontà di versare un contributo anche dopo la
maggiore età della figlia.
-
Da ultimo
l’appellante ritiene che la decisione del Pretore di sopprimere il contributo
per la figlia costituisca una violazione dell’art. 163 CC. La censura è priva
di fondamento già per il fatto che tale norma, riferita ai figli, concerne
unicamente il mantenimento dei minorenni e non di quelli maggiorenni. Si aggiunga
che l’appellante non spende una parola per confortare l’eventualità che la
rendita AI di fr. 1’987.– percepita dalla figlia sarebbe insufficiente a
garantirle il fabbisogno in denaro. Infine va rilevato che se in pendenza di
procedura di separazione i coniugi hanno il diritto di mantenere - in linea di
massima - il tenore di vita avuto durante la vita in comune, tale principio
viene meno ove le entrate non bastino più per coprire i costi di due economie
domestiche (DTF 114 II 26). In circostanze siffatte il coniuge che durante la vita
in comune non esercitava un’attività lucrativa, può vedersi costretto a
iniziare un’attività remunerativa in modo da sopperire alle maggiori esigenze
economiche della famiglia.
-
L’appellante ha
chiesto in questa sede che la controparte sia tenuta a fornirle una provvigione
ad litem di fr. 2500.–, subordinatamente che le sia concesso il
beneficio dell’assistenza giudiziaria. Ora, tenuto conto della situazione
economica dell’appellato, la concessione di una provvigione ad litem non
entra in linea di conto. Neppure può essere accolta la richiesta di assistenza
giudiziaria, poiché pur non potendo negare all’appellante il requisito
dell’indigenza, in concreto difetta al gravame la parvenza di buon esito. Dato
nondimeno che il prelievo di oneri processuali sottrarrebbe all’interessata
risparmi necessari a colmare l’ammanco mensile, soccorrono “giusti motivi” (nel
senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare eccezionalmente alla riscossione.
Ciò vale anche per l’incasso delle ripetibili che il marito si verrebbe
riconoscere. Ciò posto, si giustifica pertanto di ammettere l’appellato al
beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
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L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata il 24 agosto
1995 da __________ __________ è respinta.
-
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
-
Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
-
avv. __________
__________, __________;
-
avv. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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