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Numero d'incarto:
11.1995.232
Data decisione, Autorità:
21.09.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00232
Lugano
21 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (iscrizione definitiva di ipoteca legale
degli artigiani e degli imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 3, promossa con petizione 27 ottobre 1992 da
__________ __________ __________. in liquidazione, __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________),
Contro
__________, __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
letti
ed esaminati gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolta l’appellazione
presentata il 3 luglio 1995 dalla __________ __________. in liquidazione contro
il decreto di stralcio emanato il 27 giugno 1995 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3;
-
Il giudizio sulle spese
e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. La __________
__________. ha inoltrato in data 27 ottobre 1992 alla Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 3, una petizione intesa a ottenere l’iscrizione definitiva di
un’ipoteca legale degli artigiani per un importo di fr. 24’389,70 sulla
particella n. ____________________ di __________a, proprietà di __________
__________i. L’ipoteca provvisoria era stata iscritta a registro fondiario con
decreto 24 settembre 1992 (incarto n. / della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3). In pendenza di causa la ditta attrice è stata
posta in liquidazione ed è stata cancellata dal registro di commercio il 4
aprile 1995 (pubblicazione sul FUSC del __________ 1995).
B. __________
__________ ha chiesto il 24 maggio 1995 lo stralcio della causa, dal momento
che l’attrice, cancellata dal registro di commercio, non aveva più la capacità
processuale. Invitata a esprimersi su tale istanza, l’attrice si è opposta allo
stralcio, adducendo di aver ceduto in data 29 dicembre 1994 i suoi crediti,
compreso quello vantato nei confronti del convenuto, alla __________
. di __________ (), che subentrava quindi in causa. Il
convenuto si è opposto il 22 giugno 1995 al subingresso nella lite della
cessionaria avvalendosi dell’art. 110 cpv. 2 CPC, e ha ribadito la propria
istanza di stralcio della causa.
C. La __________
__________ __________, liquidatrice della __________ __________, ha inoltrato
il 23 giugno 1995 un’istanza di reinscrizione della società __________
__________. in liquidazione all’Ufficio del registro di commercio di Lugano. La
richiesta è giunta all’ufficio il 26 giugno 1995. Nel frattempo, preso atto
della cancellazione della società attrice dal registro di commercio, il Pretore
ha stralciato la causa dai ruoli con decreto 27 giugno 1995.
D. __________
__________ in liquidazione chiede con appello 3 luglio 1995 la constatazione
della nullità del decreto pretorile, per il motivo che l’istanza di reinscrizione
era pervenuta all’Ufficio del registro di commercio ed era stata iscritta a giornale
il giorno prima dell’emanazione del decreto di stralcio.
E. __________
__________ ha proposto nelle osservazioni 8 agosto 1995 la conferma della
decisione pretorile.
F. Con ordinanza 9
agosto 1995 il giudice delegato della Camera, in applicazione dell’art. 322
lett. a CPC, ha acquisito agli atti gli estratti del registro di commercio relativi
alla __________ __________ in liquidazione (__________/__________e
/) assegnando alle parti un termine di 10 giorni per la presentazione
di eventuali osservazioni. L’appellato ha rinunciato a tale facoltà mentre
l’appellante si è riconfermato con le osservazioni 21 agosto 1995 nelle domande
d’appello.
Considerato
in diritto:
-
In concreto è in
discussione il quesito di sapere se al momento in cui il Pretore ha decretato
lo stralcio della causa dai ruoli l’attrice godeva della personalità giuridica
e poteva quindi essere parte in causa (art. 38 cpv. 1 CPC). La stessa attrice
ammette pacificamente di essere stata posta in liquidazione nel corso
dell’istruttoria di causa e di essere stata cancellata dal registro di
commercio il 13 aprile 1995. Essa sostiene tuttavia di essere stata reinscritta
il giorno prima dell’emanazione del decreto di stralcio, ossia il 26 giugno
-
Invitata a esprimersi sulle risultanze dell’istruttoria condotta, su sua
stessa richiesta, dal giudice delegato della Camera, e dalla quale risultava
che essa era invece stata reinscritta a giornale il 30 giugno 1995,
l’appellante ha sostenuto che è determinante la data d’entrata dell’istanza
all’Ufficio del registro di commercio e non la data di iscrizione a giornale.
-
La società
anonima acquista la personalità giuridica soltanto con l’iscrizione nel registro
di commercio (art. 643 cpv. 1 CO) e la perde con la radiazione (Patry, Précis de droit suisse des sociétés,
vol. II, Berna 1977, pag. 283-284). Se i liquidatori di una società anonima
radiata desiderano proseguire una causa avviata prima della radiazione dal
registro di commercio devono chiederne la reinscrizione. Mancando l’iscrizione
a registro di commercio, infatti, la società anonima è priva della personalità
giuridica (art. 643 cpv. 1 CO; Montavon/Wermelinger,
Droit et pratique de la société anonyme, vol. II, Losanna 1994, § 5, cap. II )
e difetta quindi della capacità di essere parte in causa.
-
La data
dell’iscrizione nel registro di commercio è quella in cui la notificazione è stata
registrata nel giornale (art. 932 cpv. 1 CO). L’Ufficiale del registro di
commercio esegue l’iscrizione a giornale dopo aver verificato se ne ricorrono
le condizioni legali (art. 940 CO, 19 e 21 ORC; Eckert, in: Obligationenrecht II, edito da Honsell/Vogt/Walter,
Zurigo, 1993, pag. 1746 ). Egli non può operare alcuna iscrizione in mancanza
di un’esplicita richiesta o se questa non è presentata secondo le norme (Patry, Das Handelsregister, in: Schweizerisches
Privatrecht, VIII/1, 1976, pag. 136 ).
L’appellante rileva,
correttamente, che il sistema d’iscrizione a registro di commercio diverge da
quello del registro fondiario. Infatti per quanto riguarda il registro fondiario,
l’ufficiale registra nel giornale l’istanza non appena la riceve (art. 14 cpv.
1 ORF, testo in vigore dal 1° gennaio 1995, pubblicato in RU 1995 pag. 14-30) e
dopo verifica esegue le iscrizioni nel libro mastro con la data delle
iscrizioni corrispondenti nel giornale (art. 26 cpv. 1 ORF). Nel registro di
commercio, per contro, l’ufficiale esegue l’iscrizione a giornale solo dopo
aver verificato la validità formale dell’istanza, ciò che può comportare, come
ammette lo stesso appellante, un certo lasso di tempo per verificare la
regolarità e la completezza dell’istanza stessa. La funzione e la
caratteristica del giornale a registro di commercio non può quindi essere paragonata
con quella del giornale a registro fondiario, già per la diversità delle norme
giuridiche applicabili a ognuna delle istituzioni.
- L’argomentazione
dell’appellante, secondo la quale deve far stato la data di presentazione
dell’istanza, non può essere condivisa, essendo in contrasto con il chiaro testo
delle norme legali applicabili (art. 932 cpv. 1 CO, art. 19 cpv. 2 e 21 ORC),
che non necessita di interpretazione. Vi è inoltre da rilevare che in concreto
l’iscrizione litigiosa, contrariamente a quanto asserito dall’appellante, è
avvenuta in tempi brevi. L’istanza è giunta all’Ufficio del registro di
commercio lunedì 26 giugno 1995, e la reinscrizione a giornale della __________
__________ in liquidazione è avvenuta venerdì __________ 1995, come ammesso
dalla stessa appellante nelle osservazioni aggiuntive. Ciò significa che il
funzionario incaricato ha impiegato due giorni, martedì 27 e mercoledì 28
giugno 1995, per eseguire le verifiche necessarie alla reinscrizione della
__________ __________ in liquidazione. Il giovedì 29 giugno 1995 era infatti
giorno festivo e non può essere considerato nel computo. L’iscrizione a
giornale è pertanto avvenuta in tempi e modi adeguati al caso, in considerazione
dell’obbligo di verifica che la legge impone all’ufficiale del registro di
commercio (art. 21 cpv. 2 ORC).
Spettava semmai ai
responsabili dell’appellante, cui era nota già a fine maggio l’istanza di
stralcio presentata dal convenuto per l’intervenuta carenza della capacità di
essere parte dell’attrice, prendere tempestivamente le misure atte a salvaguardarne
gli interessi. Non poteva del resto sfuggire all’attrice che la sua radiazione
dal registro di commercio avrebbe avuto conseguenze rilevanti sulla causa
avviata nei confronti del convenuto (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato,
Lugano 1993, ad art. 38 n. 11, pag. 80), poiché il subingresso della cessionaria,
avuto riguardo al chiaro tenore letterale dell’art. 110 cpv. 2 CPC, richiedeva
l’esplicito consenso della controparte.
- L’appello deve
quindi essere respinto, visto che al momento dell’emanazione del decreto di
stralcio l’attrice, radiata dal Registro di commercio, non aveva più personalità
giuridica e, di conseguenza, difettava della capacità processuale (art. 38 cpv.
1 CPC).
Spese e ripetibili
seguono l’integrale soccombenza dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
-
Gli oneri processuali
del presente giudizio, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà ad __________ __________ l’importo di fr. 1500.–
per ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
avv. __________
__________, __________
avv. __________
__________, __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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