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Numero d'incarto:
11.1995.231
Data decisione, Autorità:
31.01.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00231
Lugano
31 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza di ricusazione presentata il 27 giugno 1995 da
__________ __________,
__________,
Contro
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2,
nella causa n. OA.95.683 (azione confessoria) promossa
nei suoi confronti con petizione 9 luglio 1990 da
__________ __________ __________ __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
viste le
osservazioni formulate il 12 luglio 1995 dal Pretore e il 10 luglio 1995
dall’__________ __________ __________ __________ __________,
sentite le parti all’udienza dell’11 ottobre 1995,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere
accolta l’istanza di ricusazione;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________
__________ __________ __________ __________ (__________) è proprietaria dei
fondi n. __________ e __________ __________ __________, a beneficio di un
diritto di passo veicolare a carico del fondo n. __________ __________
__________, proprietà di __________ __________ __________. Essa ha convenuto
quest’ultimo con petizione 9 luglio 1990 davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 2, lamentando asserite violazioni del diritto di passo e chiedendo
che fosse fatto ordine al convenuto di astenersi da ogni “ulteriore turbativa
del pacifico esercizio della servitù di passo”. Con risposta 21 settembre 1990
__________ __________ __________ si è opposto alla petizione, asserendo di non
aver mai contestato il diritto di passo. In via riconvenzionale egli ha chiesto
il pagamento dell’importo di fr. 11’030.20 per le spese di manutenzione della
strada oggetto del passo. Nella replica e risposta alla riconvenzione del 12
ottobre 1990 l’attrice contesta di dover pagare quanto richiesto per le spese
di manutenzione. A sua volta il convenuto ha duplicato il 10 luglio 1991,
confermando la sua risposta.
B. All’udienza
preliminare del 18 novembre 1991 la parte attrice ha offerto numerosi mezzi di
prova, mentre il convenuto ha rinviato ai documenti prodotti con gli allegati
scritti. L’istruttoria si è protratta fino al 1994. In data 5 dicembre 1994 il
convenuto ha presentato istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria (act.
VIII) postulando la designazione di un patrocinatore d’ufficio e producendo
le notifiche di tassazione degli ultimi tre bienni. In tale atto egli si doleva
inoltre di alcune espressioni formulate dal Pretore in occasione delle
audizioni testimoniali. Su esplicita richiesta del Pretore stesso, __________
__________ __________ ha precisato con lettera 23 gennaio 1995 che le sue
doglianze non erano gravi al punto di chiedere la ricusazione del giudice. Il
Pretore, con ordinanza 24 gennaio 1995, ha invitato il convenuto a munirsi del
certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, che è stato
prodotto l’8 febbraio 1995 (doc. 7). Il Municipio vi ha formulato preavviso
negativo, ritenendo che i redditi attestati nella tassazione 1993/1994 non
giustificavano l’ammissione all’assistenza giudiziaria. In occasione
dell’udienza 23 marzo 1995 l’attrice ha rinunciato all’assunzione di ulteriori
testi e il convenuto ha reiterato la domanda di assistenza giudiziaria
chiedendo che gli fosse designato un patrocinatore d’ufficio, non avendo trovato
legali disposti ad assumere il suo patrocinio. In data 6 giugno 1995 egli ha
comunque presentato personalmente conclusioni scritte (act. X). Alla
successiva udienza indetta il 9 giugno 1995 per il dibattimento finale,
__________ __________ __________ ha chiesto il rinvio della discussione per il
motivo che era tuttora pendente la sua domanda di assistenza giudiziaria.
L’istanza è stata accolta dal Pretore, che ha rinviato l’udienza al 28 giugno
1995.
Statuendo con decreto
26 giugno 1995, il Pretore ha respinto l’istanza di ammissione all’assistenza
giudiziaria, ritenendo che la posizione processuale del convenuto non
presentava probabilità di esito favorevole sia per quel che concerne
l’opposizione alla petizione che la domanda riconvenzionale, e ha posto la
tassa di giustizia di fr. 150.– a carico dell’istante (act. XII).
D. __________
__________ __________ ha presentato nel frattempo, il 27 giugno 1995, istanza
di ricusazione del Pretore, adducendo che il magistrato era da considerare
parziale, avendo egli anticipato il giudizio finale a favore dell’attrice senza
considerare la domanda riconvenzionale e avendo omesso di dare evasione alla richiesta
5 dicembre 1994. Il Pretore ha trasmesso gli atti alla Camera civile di appello
insieme con le proprie osservazioni del 28 giugno 1995, in cui dichiara di non
ravvisare gli estremi per una ricusazione. Nelle osservazioni 10 luglio 1995
l’attrice ha proposto la reiezione dell’istanza. All’udienza dell’11 ottobre
1995 indetta dalla Camera civile di appello il convenuto ha ribadito l’istanza
di ricusazione, alla quale si è opposta l’attrice. L’istante ha inviato alla
Camera il 13 novembre 1995 copia della corrispondenza intercorsa fra le parti
nel periodo luglio-ottobre 1995.
Considerato
in diritto:
-
I documenti
nuovi prodotti da __________ __________ __________ il 13 novembre 1995 non sono
ricevibili. Le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi per scritto e
oralmente; lo stadio delle allegazioni si è concluso pertanto all’udienza
dell’11 ottobre 1995 e un’ulteriore produzione di documenti sarebbe potuta
avvenire solo previa autorizzazione del giudice (art. 30 cpv. 3 con rinvio
all’art. 365 cpv. 2 seconda frase CPC). Nella fattispecie tale autorizzazione
non è nemmeno stata richiesta. A ogni buon conto, la documentazione trasmessa
il 13 novembre 1995 è ininfluente per il giudizio, poiché si riferisce a
corrispondenza fra le parti in vista di una composizione extragiudiziaria della
vertenza e non concerne il Pretore oggetto dell’istanza qui in esame.
-
L’art. 27 CPC
dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi
siano esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia
tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente
“in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). Il giudizio sulla
ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello; quella del segretario
“al giudice da cui dipende” (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata
con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3
CPC).
In concreto l’istante
non pretende che il giudice si trovi in stato di esclusione o nutra grave
inimicizia nei suoi confronti, ma sostiene che il Pretore avrebbe dimostrato
nel corso della procedura di essere parziale. La ricusazione deve quindi
reputarsi ancorata all’art. 27 lett. b CPC. Tale norma di legge abilita le
parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia
fattori oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli
occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep.
1988 pag. 369). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1
Cost. e 6 par. 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non
prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia
285 consid. 3d, 119 Ia 226 __________. __________ __________ con richiami). Nel
valutare la prova della prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d’altro
lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art.
58 con riferimenti) poiché l’istituto della ricusazione ha carattere
eccezionale (DTF 116 Ia 40 __________. __________, 19 __________. __________).
- Nell’istanza 28
giugno 1995 il convenuto rimprovera al Pretore di essersi lasciato andare, in
apertura dell’udienza 9 giugno 1995, “ad affermazioni sul suo giudizio, pregiudizievoli
per il convenuto”; in sostanza, cioè, il magistrato avrebbe anticipato il
giudizio finale, mostrando di voler decidere solo sulla petizione dell’attrice
e non sulla domanda riconvenzionale relativa alle spese di manutenzione della
strada gravata dal diritto di passo litigioso. L’istante ha reiterato tali
rimproveri al Pretore nel corso dell’udienza 11 ottobre 1995 davanti a questa
Camera, precisando che in precedenza, in particolare dopo l’udienza 7 novembre
1994, egli aveva solo sospetti sulla prevenzione del giudice, ma che tali dubbi
si erano trasformati in certezza dopo l’udienza 9 giugno 1995. In quest’ultima
occasione, infatti, il Pretore sarebbe “scattato”, dicendo al convenuto “lei in
questa causa è perdente”.
a) L’istante aveva rivolto
al Pretore già nell’istanza 5 dicembre 1994 diverse doglianze, relative in
particolare ai commenti e al suo comportamento in occasione delle audizioni
testimoniali, tanto che il giudice l’aveva invitato a precisare se egli
intendeva proporre domanda di ricusazione. Il convenuto aveva comunicato il 23
gennaio 1995 di non ritenere i propri rimproveri di gravità tale da indurlo
alla ricusazione e aveva poi partecipato ad altri atti di causa, segnatamente
presentando il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria e partecipando all’udienza 9 giugno 1995. Nella misura in cui
l’istante riprende tali rimproveri, la sua domanda di ricusa dovrebbe pertanto
essere considerata tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 4 CPC, tanto più che
secondo il Tribunale federale le istanze di ricusazione devono essere
presentate senza indugio (DTF 119 Ia 228 in fondo). Come che sia, l’istante
rimprovera in particolare al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, di non
aver constatato la divergenza esistente tra le deposizioni rilasciate il 7
novembre 1994 dalle testi __________ e __________ e quanto dichiarato dalle
stesse nel verbale di interrogatorio penale del 4 novembre 1987, contenuto
nell’incarto n. / della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 4. A prescindere dal fatto che le due deposizioni sono avvenute davanti
a giudici diversi, ogni Sezione della Pretura del Distretto di Lugano essendo
indipendente, i verbali di interrogatorio penale non sono neppure stati
richiamati agli atti della causa ..__________
(precedentemente n. __________). Il Pretore __________ ne era quindi ignaro e
nulla gli può essere rimproverato al riguardo.
b) Per quel che concerne
invece le affermazioni che sarebbero state rese dal giudice all’udienza 9
giugno 1995, e che avrebbero trasformato in certezza i dubbi dell’istante sulla
parzialità, il relativo verbale di udienza è del tutto silente (act.
XI), limitandosi a menzionare il rinvio del dibattimento finale. Tale posizione
del Pretore sembra invero trasparire dal decreto 26 giugno 1995, nel quale il
giudice ha respinto l’istanza 5 dicembre 1994 ritenendo sprovvista di esito
favorevole la posizione processuale del convenuto. La decisione sull’assistenza
giudiziaria, peraltro esplicitamente sollecitata dal convenuto, è stata emanata
prima della conclusione della procedura giudiziaria e il Pretore ha quindi dovuto
procedere a un sommario esame della fattispecie e degli atti di causa (Rep.
__________ pag. __________). Il giudice civile deve spesso prendere decisioni
processuali di vario tipo nel corso di una causa e a tal fine deve
necessariamente eseguire un apprezzamento sommario delle prove. Nonostante
l’apparenza che potrebbero suscitare nel pubblico, tali decisioni
interlocutorie non costituiscono motivo di ricusazione, appunto per le particolarità
della procedura civile, nella quale il magistrato può trovarsi a dover
risolvere svariati incidenti processuali per condurre a termine una determinata
procedura (Poudret, COJ, Berna
1990, vol. I, n. 5.3 ad art. 23; DTF 113 Ia 407 __________. __________). La
decisione finale nel merito della vertenza, a differenza di tali giudizi
interlocutori, viene invece emanata dopo un attento esame degli atti di causa,
in particolare delle risultanze istruttorie. In assenza di altre circostanze
oggettive atte a dimostrare l’apparenza di prevenzione del giudice,
l’emanazione di una decisione interlocutoria sfavorevole alla parte che si
prevale della ricusazione non è pertanto indizio sufficiente di parzialità, come
non lo è l’opinione espressa dal giudice nel corso della procedura giudiziaria
sulla posizione processuale dell’una o dell’altra parte, sulla base della
sommaria valutazione possibile prima della conclusione della causa (RDAT 1992
II pag. 41).
c) Ci si potrebbe chiedere
se l’istanza 5 dicembre 1994 non debba essere interpretata alla stregua di una
richiesta di designazione di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 39
cpv. 3 CPC. Il convenuto, che in precedenza era patrocinato, ha fatto valere di
non essere riuscito a trovare un altro legale e ha quindi chiesto al Pretore di
designargli un patrocinatore. Tale domanda può essere presentata indipendentemente
da un’istanza di assistenza giudiziaria, dal momento che il patrocinatore designato
d’ufficio secondo l’art. 39 cpv. 3 CPC è remunerato dalla parte patrocinata e
non dallo Stato (art. 67 cpv. 1 CPC). Il Pretore in concreto ha constatato che
il convenuto era in grado di difendere con chiarezza la propria causa e non
aveva pertanto necessità di un patrocinatore. Decisione invero opinabile,
poiché una parte può comparire personalmente in giudizio, ma non vi è obbligata
e può quindi far capo, a sue spese, a un rappresentante se lo ritiene
opportuno. Il convenuto non ha tuttavia impugnato il decreto 26 giugno 1995 e
il tema non deve quindi essere esaminato dalla Camera. Anche ammettendo,
nell’ipotesi più favorevole all’istante, che la decisione pretorile sia errata proceduralmente,
ciò non basta a suffragare una domanda di ricusazione, poiché le scorrettezze
di procedura possono essere censurate con i rimedi giuridici offerti dalla
legge (DTF 116 Ia 20 __________. __________ con rinvio, 114 Ia 158 __________.
__________) e nella fattispecie non sono riscontrabili errori particolarmente
gravi o ripetuti del giudice (DTF 115 Ia 404 __________. __________).
Se ne conclude che nel
caso concreto non emergono “gravi ragioni” che mettano in dubbio l’imparzialità
del magistrato. L’istanza di ricusazione deve essere quindi respinta.
- Gli oneri del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre la tassa di
giustizia è volutamente contenuta per tenere conto della natura della
decisione. La controparte, che ha presentato osservazioni scritte e che è
comparsa all’udienza dell’11 ottobre 1995 davanti alla Camera civile di appello,
ha diritto a una congrua indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
Nella misura in cui è
ricevibile, l’istanza di ricusazione è respinta.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico
dell’istante, che rifonderà a controparte fr. 500.– per ripetibili.
- Intimazione:
–
__________ __________ __________, __________
–
avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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