AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.20
Data decisione, Autorità:
22.06.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00020
Lugano
22 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di
iscrizione definitiva d’ipoteca legale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con petizione del 15 febbraio 1993 da
__________,
__________,
(ora patrocinata dal lic. iur. __________, __________a)
contro
__________,
__________,
__________,
(patrocinati dall’avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere
accolto l’appello dell’11 gennaio 1995 presentato dalla __________ __________ e
__________ __________ contro il decreto emesso il 6 dicembre 1994 dal Pretore
del Distretto di Bellinzona;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili;
Ritenuto
in fatto:
A. La __________
__________ e la __________ __________ __________ __________ __________ sono
comproprietarie in ragione di un mezzo delle particelle n. __________,
__________8, __________, __________e __________RDF di __________. Nel mese di
novembre 1991 alla ditta __________ __________ e __________ __________ di
__________ sono stati commissionati lavori da capomastro per l’edificazione di
tre case unifamiliari sulle precitate particelle. A seguito del mancato
pagamento di alcune fatture e della revoca del contratto di appalto, con
istanza del 9 giugno 1992 l’appaltatrice ha richiesto l’iscrizione di
un’ipoteca legale provvisoria di fr. 229’317.-- e di fr. 390’683.-- sulle
particelle __________e __________, di fr. 620’000.-- sulle particelle
__________e __________e di fr. 620’000.-- sulle particelle 1128 e 1127.
B. Con sentenza del 18
dicembre 1992 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto la
richiesta e ha ordinato l’iscrizione provvisoria di nove ipoteche legali a
favore dell’appaltatrice e a carico dei fondi, nel frattempo sottoposti al regime
della proprietà dei piani, di proprietà delle committenti (inc. __________/92).
L’appello presentato il 31 dicembre 1992 dalle convenute contro la predetta decisione
è tuttora pendente dinanzi questa Camera (inc. n. __________).
C. Il 15 febbraio 1993
la __________ ha introdotto dinanzi il Pretore del Distretto di Bellinzona
l’azione di accertamento del credito e di iscrizione di ipoteca legale definitiva,
alla quale si sono opposte le committenti con risposta del 9 giugno 1993. La
procedura è attualmente allo stadio della replica.
Il 3 settembre 1993 la
__________ ha denunciato la lite allo Stato del Cantone Ticino.
D. Il 17 ottobre 1994
l’avv. __________ __________ ha comunicato alla Pretura di non patrocinare più
la ditta attrice. Il Pretore, sulla scorta di tale dichiarazione, ha ordinato
il 18 ottobre 1994 alla __________ di munirsi di un nuovo patrocinatore entro
trenta giorni, con la comminatoria dello stralcio della causa in caso di inosservanza
del termine.
Preso atto che l’attrice
non aveva dato seguito all’ordinanza , Il Pretore ha decretato il 6 dicembre
1994 il Pretore lo stralcio della causa, ordinando all’Ufficiale dei registri
di Bellinzona di cancellare le ipoteche legali iscritte in via provvisoria a
favore dell’attrice e a carico delle proprietà per piani dei convenuti.
E. Contro il decreto
appena citato la __________ è insorta con un appello dell’11 gennaio 1995 in
cui propone la reintegra della causa da lei promossa, con la conseguente
reinscrizione delle ipoteche legali iscritte in via provvisoria a suo favore a
carico delle proprietà per piani delle convenute. Nelle loro osservazioni del
20 febbraio 1995 __________ e __________ postulano il rigetto del gravame.
Considerando
in diritto:
- Il Pretore, preso
atto che il precedente patrocinatore della ditta attrice aveva rinunciato al
mandato, con ordinanza del 18 ottobre 1994, ha assegnato alla parte in causa un
termine di trenta giorni per munirsi di un nuovo patrocinatore con la comminatoria
dello stralcio della lite in caso di inosservanza. Accertato che il termine
impartito era trascorso infruttuosamente, con decreto del 6 dicembre 1994 il
Pretore ha stralciato la causa dai ruoli.
L’appellante, pur
ritenendo giustificata la diffida del Pretore a munirsi di un patrocinatore,
censura sia la forma della decisione sia la sostanza della stessa. In particolare
essa rileva che la decisione sarebbe stata erroneamente emanata in forma di ordinanza.
Inoltre essa costituirebbe un’applicazione eccessivamente rigorosa dell’art. 39
CPC dato che non spettava all’attrice proporre il successivo atto procedurale e
che lo stralcio della causa comportava pure la cancellazione delle ipoteche
legali iscritte in via provvisoria.
- Per l’art. 39 cpv. 2
CPC quando il giudice ritiene che una persona non è capace di proporre e di
discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi di
un patrocinatore, con la comminatoria di stralcio di causa se la parte è attrice.
La facoltà di compiere
personalmente tutti gli atti di causa, rientra nella capacità di una parte
(art. 97 n. 4 CPC), e trattandosi di un presupposto processuale esso va
definito con un decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). A ragione l’appellante sostiene
che la decisione del Pretore del 18 ottobre 1994 di assegnarle un termine di
trenta giorni per munirsi di un patrocinatore avrebbe dovuto essere emanata
nella forma del decreto e non in quella dell’ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 3 ad art. 39).
La conseguenza non è però
la nullità dell’atto, non verificandosi alcuno dei casi previsti dall’art. 142
CPC, considerato in particolare che in concreto l’erronea denominazione del
provvedimento, non ha comportato per la parte alcun pregiudizio nei suoi diritti
di difesa (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC). In questo senso non ricorrono di
conseguenza neppure gli estremi per ritenere la decisione annullabile ai sensi
dell’art. 143 CPC.
Non può neppure essere
validamente sostenuta la censura di carente motivazione (appello pag. 12). La
decisione 18 ottobre 1994, apposta a retro della lettera 17 ottobre 1994 con la
quale il precedente patrocinatore comunicava la rinuncia al mandato, si
richiamava dell’art. 39 CPC. Tale motivazione è sufficiente in diritto (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art.
285) poiché la semplice lettura del citato disposto di legge consente di capire
che il giudice riteneva la parte attrice incapace di condurre personalmente la
causa, conclusione del resto condivisa dalla stessa appellante.
- Anche la censura
riguardante l’interpretazione troppo rigida della norma in questione, la quale
impone tempi troppo stretti e una sanzione troppo rigorosa non può essere
condivisa. Una volta verificatesi le premesse per l’applicazione della norma,
questione sulla quale il giudice decide disponendo di un ampio margine di apprezzamento
(Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 7,
8 e 12 ad art 39), l’art. 39 cpv. 2 CPC non si presta più a interpretazioni.
Esso va applicato come tale.
Nel caso concreto è incontestato
che l’appellante non è in grado di condurre da sola la propria causa, come è
pacifico pure che essa non ha ossequiato il termine assegnatole dal Pretore per
munirsi di un patrocinatore. Non può quindi essere ritenuta più o meno rigorosa
la decisione del primo giudice di stralciare la causa, dato che per il codice
di rito quella era la conseguenza obbligata della situazione venutasi a creare.
Si aggiunga che
l’appellante ha perfettamente inteso il significato e la portata della
decisione del Pretore, tant’è che essa si è posta alla ricerca di un nuovo
patrocinatore. Che poi essa lo abbia trovato unicamente dopo la scadenza del
termine assegnatole non concerne la corretta applicazione dell’art. 39 CPC. La
questione di sapere se il ritardo sia imputabile alla parte in causa avrebbe
riguardato, se mai, il giudizio su un’eventuale istanza di restituzione in
intero davanti al primo giudice. Va infine rilevato che se l’appellante si
trovava in difficoltà nella ricerca di un patrocinatore nel termine assegnato
poteva pur sempre chiedere al Pretore una proroga per l’assegnazione di un
ulteriore termine, ciò che nel caso concreto non risulta essere stato fatto. Ne
discende che l’appello dev’essere respinto e la decisione impugnata confermata.
- Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti integralmente a
carico dell’appellante, la quale rifonderà alle controparti un’adeguata
indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto
e il decreto impugnato è confermato.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.--
b) spese fr.
50.--
fr. 500.--
sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà alle controparti, in solido, l’importo
complessivo di fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili di appello.
- Intimazione a:
-
lic. Iur. __________,
studio avv. __________, __________
-
avv. __________,
__________a
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster