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Numero d'incarto:
11.1995.193
Data decisione, Autorità:
11.12.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00193
Lugano
11 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire, su rinvio del Tribunale federale, nella causa n. __________ (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto
di Bellinzona, promossa con petizione 31 giugno 1988 da
__________ nata __________ , __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che __________
__________ nata __________ ha interposto appello il 4 novembre 1992 contro la
sentenza 19 ottobre 1992 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona, dopo
aver pronunciato il divorzio fra i coniugi, ha stabilito un contributo
alimentare per la figlia __________ di fr. 513.– fino ai 12 anni di età, di fr.
560.– fino ai 16 anni e di fr. 650.– fino alla maggiore età, da adeguarsi
all’indice dei prezzi al consumo, oltre agli assegni familiari;
visto l’appello adesivo
introdotto da __________ __________ il 4 dicembre 1992;
richiamata la sentenza
5 luglio 1994 di questa Camera, annullata il 9 dicembre 1994 dalla II Corte
civile del Tribunale federale, che ha rinviato la causa all’autorità cantonale
per completare gli accertamenti e emanare un nuovo giudizio;
preso atto che l’appellante
ha dichiarato all’udienza 5 dicembre 1995 di ritirare il gravame e che
l’appellante adesivo ha rinunciato a rivendicare ripetibili, confermando la
propria domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata
l’11 agosto 1993;
ricordato che il ritiro
dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine
alla lite e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali
con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili
e che l’appello adesivo ha carattere accessorio, cosicché decade in caso di
ritiro dell’appello principale (Anastasi,
Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo
1981, pag. 151);
ritenuto che la domanda
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria dell’appellante adesivo
può essere accolta, alla luce del modesto reddito risultante dagli atti e dalla
precaria situazione finanziaria provocata al convenuto dallo sfavorevole cambio
__________ /franco svizzero;
considerato che appare
inoltre opportuno moderare la tassa di giustizia per tenere conto della buona
volontà dimostrata dalle parti nel risolvere la vertenza (art, 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC
decreta:
-
L’appello è stralciato
dai ruoli per desistenza.
-
Gli oneri processuali
dell’appello principale, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
__________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria a decorrere dall’11 agosto
1993, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
-
L’appello adesivo è
dichiarato caduco.
-
Non si prelevano né
tasse né spese per l’appello adesivo.
-
Intimazione a:
avv. __________ __________, __________
avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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