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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.178
Data decisione, Autorità:
05.04.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00178
Lugano
5 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della Presidente
Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
di correzione del 3 aprile 1995 presentata da
__________, __________
relativa alla sentenza emessa il
28 febbraio 1995 dalla I Camera civile del Tribunale di appello nella causa n.
__________ (modifica di pensione alimentare) che opponeva l’istan-te a
__________, __________
(patrocinato dall’avv.
__________ __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se
dev’essere accolta l’istanza di correzione;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che il 3 aprile 1995 __________ __________ __________ ha
chiesto di correggere su tre punti la motivazione di una sentenza emessa il 28
febbraio 1995 dalla I Camera civile di appello nell’ambito di una causa
vertente tra lei medesima e il marito __________ __________ __________ (modifica
di pensione alimentare);
che l’art. 339 cpv. 1 CPC prevede la correzione di “errori materiali
nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi”;
che gli errori materiali devono ricondursi a
inavvertenze o a sviste meramente redazionali, non all’esito – foss’anche
discutibile – dell’apprezzamento delle prove (art. 90 CPC);
che l’istanza di correzione è destinata in altri termini a far
apportare semplici rettifiche (art. 339 cpv. 1 CPC), eventualmente a far
interpretare dispositivi ambigui o oscuri (art. 339 cpv. 2 CPC), ma non può
rimettere in causa la valutazione delle risultanze istruttorie;
che le prime due correzioni chieste dall’istante riguardano
accertamenti legati alla valutazione delle prove (reddito conseguito dal figlio
__________ nel 1988, guadagno mensile del marito nello stesso anno) e non
semplici sviste o inavvertenze redazionali;
che a tale proposito una modifica della sentenza non può quindi
entrare in linea di conto, a prescindere dalla circostanza che le pretese
correzioni nulla influirebbero sui dispositivi, unici suscettibili di passare
in giudicato (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 365; Habscheid, Schweizerisches
Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, Basilea 1986, pag. 225 n. 621; Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, 3ª
edizione, pag. 283; Kummer,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ª edizione, pag. 146);
che la terza correzione postulata concerne infine articoli di
legge, ma al riguardo l’istanza è palesemente infondata, l’obbligo di fornire
un contributo alimentare al coniuge in pendenza di separazione essendo retto
appunto dalle norme citate nella sentenza e non – come crede l’istante – dagli
art. 150, 151 e 153 CC;
che, ciò posto, l’istanza di correzione appare già a un primo
esame votata all’insuccesso, ciò che ne rende superflua la notifica alla
controparte;
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza, ma
avendo l’istante agito senza l’ausilio di un legale si può rinunciare – per
questa volta – al prelievo di tasse e spese;
che non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla
controparte, cui l’istanza non è nemmeno stata notificata;
pronuncia:
-
L’istanza è respinta.
-
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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