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Numero d'incarto:
11.1995.170
Data decisione, Autorità:
13.02.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00170
Lugano
13 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Morini
visto
l’appello 23 marzo 1995 presentato da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
il
decreto del 9 marzo 1995 (causa __________: provvedimenti assicurativi per la devoluzione
dell'eredità) con cui il Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 4, ha designato, su istanza 19 gennaio 1995
dell’esecutrice testamentaria __________, __________ (rappresentata dall’avv.
__________ __________, __________)
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
e
__________,
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
eredi
di
__________ nata __________, 1898, già domiciliata a __________ e deceduta a
__________ il __________ 1993
esaminati
gli atti
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere
accolto l’appello;
-
Il giudizio
sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il __________ 1995 è
deceduta a __________ __________ (1898), cittadina __________ domiciliata a
__________. Con testamento olografo del 13 febbraio 1989 essa aveva designato
erede universale l’associazione __________ di __________. Successivamente con
codicilli del 13 luglio, rispettivamente del 17 agosto 1993, __________ ha
completato la sua disposizione testamentaria lasciando l’arredamento del suo
appartamento e la disponibilità di un conto corrente bancario a __________
__________.
B. Su istanza del notaio
__________ __________, il testamento e le relative aggiunte sono stati
pubblicati il 13 settembre 1993 davanti il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4. Il 21 settembre successivo il Pretore ha attestato la qualità di
esecutore testamentario della __________ di __________. Il 30 giugno 1994 il
notaio __________ __________ ha chiuso l’inventario della successione dal quale
è risultato che gli unici attivi sono costituiti da due conti correnti bancari
e dall’arredamento dell’appartamento occupato dalla defunta. L’associazione
__________ e __________ __________ hanno entrambi dichiarato di accettare
l’eredità.
C. Il 19 gennaio 1995
l’esecutrice testamentaria ha chiesto al giudice l’emissione del certificato
ereditario a nome della __________ di __________.
D. Il 9 marzo 1995 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha rilasciato il certificato
ereditario attestante che unici eredi della defunta __________ sono
l’associazione __________ di __________ e __________ __________.
E. L’associazione
__________ è insorta il 23 marzo 1995 chiedendo che, in riforma del querelato
giudizio, il certificato ereditario sia annullato con il riconoscimento della
sua qualità di unica erede della defunta __________.
G. Nelle sue
osservazioni del 5 aprile 1995 __________ __________ propone di respingere
l’appello e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto:
-
Contrariamente alla
tesi dell’appellata il gravame è ricevibile. Benché, dal profilo formale,
manchi l’indicazione della parte appellata, questa non ha subito alcun pregiudizio,
avendo potuto esprimersi sull’appello (Rep. 1978 397). Inoltre dal contenuto
dell’appello appare chiara la volontà di impugnare il dispositivo n. 1 del
decreto 9 marzo 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
l’appellante ha chiesto l’annullamento del certificato ereditario e il
riconoscimento della sua qualità di unica erede della defunto __________.
L’appellata chiede inoltre l’estromissione dei documenti prodotti
dall’appellante. La questione non merita particolare disamina, ritenuto che
questi documenti sono già compresi nel fascicolo pretorile, ragione per cui la
richiesta diventa priva d’interesse.
-
Con il giudizio
impugnato il Pretore ha riconosciuto l’associazione __________ di __________ e
__________ __________ unici eredi della successione relitta da __________
__________ nata __________n. L’appellante contesta la qualità di erede di
__________ __________, asseverando che la stessa è unicamente legataria.
Per l’art. 483 cpv. 1 CC
l’istituzione di erede comporta l’attribuzione integrale dell’intera
successione o di una frazione di essa; per contro l’attribuzione di uno o più
beni determinati costituisce legato (art. 484 cpv. 1 CC). Per giudicare, nel dubbio,
se una disposizione si riferisca all’uno o all’altro istituto bisogna
interpretare la volontà del testatore, indipendentemente dalle espressioni
usate (Escher, Commentario
zurighese, n. 3 ad art. 483; Piotet,
Traité de droit privé suisse, volume IV, pag. 83). Scopo dell’interpretazione è
la ricerca della reale volontà del disponente. Quest’ultima può essere dedotta
e dal testo della disposizione stessa di ultima volontà e da elementi esterni,
quali lettere, diari, dichiarazioni verbali del disponente ai (futuri) eredi o
terze persone, specificità linguistiche utilizzate dallo stesso, suo grado di
cultura e così via (DTF 115 II 323 consid. 1a; Rep. 1992 251 con riferimenti).
Tuttavia la reale volontà del defunto non potrà mai trovarsi in contraddizione
con il testo chiaro di una disposizione di ultima volontà che non lascia spazio
a interpretazione; quest’ultima è possibile solo quando il testo si presti a diverse
possibili interpretazioni, in ragione della sua mancanza di chiarezza (per
l’utilizzazione di termini non tecnici, con diversi significati, ecc.).
3.a) Nel caso concreto, con
testamento olografo del 13 febbraio 1989 __________ ha designato l’associazione
__________ __________ sua unica erede. Il 13 luglio 1993, a complemento della
sua disposizione testamentaria, la disponente ha legato a __________ __________
l’arredamento del suo appartamento; infine, il 17 agosto successivo, in
aggiunta alle sue disposizioni testamentarie depositate presso il notaio
__________ __________, ha lasciato la disponibilità del conto n. __________
presso __________ __________ __________ __________ alla stessa
Gi__________seppa __________. Il notaio __________ __________ ha determinato in
fr. 218’171.-- l’attivo della successione; esso consta per fr. 210’884 di
quanto depositato su due conti correnti bancari, per fr. 5’000.-- di mobili e
arredamento e per fr. 2’287.20 di un ristorno dalla cassa malati __________
(cfr. brevetto n. __________ del notaio __________ __________).
b) Dal testamento del 13
febbraio 1989 la volontà della defunta di istituire l’associazione __________
sua unica erede è chiara e non necessita di interpretazione, così come dal codicillo
del 3 luglio 1993 emerge la volontà di istituire un legato a favore di
__________ __________. Per contro nel codicillo del 17 agosto 1993 la
testatrice si è limitata a lasciare a __________ __________ la disponibilità
del conto bancario presso __________ __________ __________ __________. Ora, benché
l’uso del verbo “lasciare” possa assumere più di un significato, a seconda di
come lo intendeva la defunta (volontà di istituire __________ __________ quale
erede o semplice legato), nella fattispecie la disposizione non può che
costituire un legato.
Contrariamente all’assunto
dell’appellata, le due ultime disposizioni non hanno revocato il testamento del
13 febbraio 1989, bensì lo hanno completato. Ciò risulta evidente dalla lettura
dei due codicilli che iniziano entrambi con la chiara volontà di integrare le
precedenti disposizioni testamentarie. Dalla redazione dei due codicilli emerge
l’univoca intenzione di non revocare il testamento del 13 febbraio 1989, ciò
che esclude la volontà di istituire __________ __________ sua erede unitamente
all’associazione __________. Ne consegue che l’indicazione “lasciare la
disponibilità del contenuto del conto n. __________ presso __________ a
__________ __________ ” dev’essere inteso come istituzione di legato e non come
istituzione di erede.
-
L’appellata sostiene
invero che la defunta, avendole devoluto la quasi totalità dei suoi beni, ha
inteso di fatto istituirla erede. A torto. Il legato si distingue
dall’istituzione di erede, tra l’altro, per il fatto che non può concernere
l’intera successione o una frazione della stessa, ma soltanto una determinata
cosa o un determinato diritto (art. 484 CC; DTF 89 II 281 consid. 4; Piotet, op. cit., pag. 82). Certo, in
particolari circostanze è possibile ammettere un’istituzione di erede allorquando
i beni legati rappresentano tutta, o quasi, la successione (Rep. 1987 202; Piotet, op. cit., pag. 83), ma la
chiara e inequivocabile volontà espressa dalla testatrice il 13 febbraio 1989
di istituire l’appellante sua unica erede non permette di intravedere a
un’istituzione di erede anche a favore dell’appellata. Si aggiunga infine che,
contrariamente all’opinione dell’appellata, la pretesa dell’appellante non è abusiva,
non risultando che quest’ultima intenda rifiutare l’esecuzione del legato. Ciò
posto, in accoglimento dell’appello il certificato ereditario dev’essere
annullato.
-
Gli oneri del
presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a
carico dell’appellata che si è, a torto, opposta al gravame.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese la tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L’appello è accolto
e la decisione del Pretore è così riformata:
-
Unica
erede della successione relitta da __________ __________ nata __________
(1898-1993), fu , è l’associazione __________ __________
(), __________
Per il resto la decisione rimane invariata.
- Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.--
b) spese fr.
50.--
__________r.
300.--
sono posti a carico di
__________ __________ che rifonderà alla controparte fr. 400.-- a titolo di
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
-
avv. __________,
__________;
-
avv. __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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