AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.141
Data decisione, Autorità:
22.02.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00141
Lugano,
22 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della
presidente
Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Gianinazzi
sedente
per statuire nelle cause n. __________ (azione di divorzio) e __________
(azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promosse con petizioni del 3 ottobre e del 26 ottobre 1990 da
__________i, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________),
rispettivamente
da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
in
cui le parti sono vicendevolmente convenute;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
14 giugno 1994 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 24 maggio
1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ __________ (1942) e __________ (1933), cittadina italiana,
si sono sposati a __________ il __________ 1980, dopo sei anni di convivenza.
Al momento del matrimonio essi hanno adottato il regime della separazione dei
beni (atto notarile del 13 ottobre 1980). Il marito lavorava per la __________
a __________, la moglie era casalinga. Dall’unione non sono nati figli. I
coniugi si sono separati nel novembre del 1989, quando il marito ha lasciato
l’abitazione di __________ per andare a vivere con un’altra donna, dalla quale
ha poi avuto un figlio (__________a, nato il __________ 1991).
B. Il 7 febbraio 1990 __________ ha instato davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è
decaduto infruttuoso il 26 aprile successivo. Il 3 ottobre 1990 __________ ha
promosso azione di divorzio, chiedendo che in seguito allo scioglimento del
matrimonio la moglie fosse tenuta ad assumere l’intero carico ipotecario
gravante l’abitazio-ne coniugale (una proprietà per piani a lei intestata) e a
rimborsargli gli ammortamenti da lui versati alla __________ in qualità di
condebitore solidale. La moglie ha proposto di respingere la petizione e con
azione separata del 26 ottobre 1990 ha intentato causa di separazione per tempo
indeterminato, po-stulando un contributo alimentare di fr. 5400.– mensili
indicizzati, il pagamento di metà debito ipotecario gravante la proprietà per
piani di __________, l’attribuzione di tutto l’arredamento coniugale e
un’indennità di fr. 150 000.– in liquidazione delle pretese relative al periodo
di concubinato. Ogni parte si è reciprocamente opposta alle domande dell’altra.
C. Le due cause sono state congiunte all’udienza preliminare del 20
gennaio 1992. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 4 marzo 1994
ogni parte ha mantenuto le rispettive richieste di giudizio. __________ ha
concluso per l’accoglimento dell’azio-ne di divorzio e per il rigetto di quella
avversaria di separazione. __________ ha proposto il rigetto dell’azione di
divorzio e la pronuncia della separazione per tempo indeterminato; in subor-dine,
nella contestata ipotesi in cui il giudice avesse ravvisato gli estremi del
divorzio, essa ha chiesto che il contributo mensile di fr. 5400.– indicizzati
le fosse riconosciuto in virtù dell’art. 151 cpv. 1 CC e che le fosse
corrisposta un’indennità di fr. 30 000.– a titolo di riparazione morale (art.
151 cpv. 2 CC), ferme restando le altre pretese pecuniarie.
D. Con sentenza del 24 maggio 1994 il Pretore ha sciolto il matrimonio
per divorzio e ha dichiarato priva di oggetto l’azione di separazione.
__________ è stato condannato a versare alla moglie un contributo mensile di
fr. 2000.– indicizzati giusta l’art. 152 CC, oltre a fr. 31 300.– in
liquidazione delle pretese derivanti dal periodo di concubinato, mentre è stato
liberato dal vincolo di solidarietà verso la __________ in relazione al ca-rico
ipotecario gravante la nota proprietà per piani a __________, intestata alla
moglie. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 8000.–, sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza citata è insorta __________ con appello del 14
giugno 1994 nel quale chiede che, riformato il giudizio del Pretore, l’azione
di divorzio sia respinta e quella di separazione accolta; subordinatamente,
nell’ipotesi in cui fosse pronunciato il divorzio, essa postula la reiezione di
tutte le domande avversarie, lo stanziamento di un contributo indicizzato di
fr. 5400.– mensili a suo favore giusta l’art. 151 cpv. 1 CC e di una riparazione
morale di fr. 30 000.– (art. 151 cpv. 2 CC), oltre alle ulteriori domande già
formulate in esito alla causa di separazione (fr. 150 000.– in liquidazione del
concubinato, l’assunzione da parte del marito di metà debito ipotecario
gravante la proprietà per piani di __________ e l’attribuzione del mobilio coniugale).
F. __________ propone anzitutto, con osservazioni del 4 agosto 1994, di
dichiarare l’appello irricevibile nella misura in cui mira alla separazione, la
moglie avendo aderito subordinatamente al divorzio in sede di dibattimento
finale. Nelle successive osservazioni del 12 settembre 1994 egli postula, nel
merito, la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Considerando
in
diritto:
- L’appellato sostiene preliminarmente che il ricorso va dichiarato
irricevibile nella misura in cui rimette in causa lo scioglimento del
matrimonio, non più controverso al dibattimento finale del
4 marzo 1994, e che su questo
punto il gravame sarebbe temerario. Temeraria è, se mai, la tesi
dell’appellato. Nel memoriale conclusivo del 23 febbraio 1994, cui il verbale
del dibattimento finale si richiama, __________ aveva bensì aderito al divorzio,
ma solo subordinatamente, nella denegata ipotesi in cui l’azione di separazione
fosse stata respinta. Ciò non le precludeva, con ogni evidenza, la possibilità
di contestare l’eventuale scioglimento del matrimonio (ci si potrebbe finanche
domandare se una parte che aderisce in un primo tempo al divorzio perda per
questo solo fatto la facoltà di opporvisi in seguito: v. Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 494, nota 71). Non vi è dubbio quindi che
l’appello debba essere vagliato nel merito.
-
Il Pretore, accertata l’esistenza di un grave e irrimediabile dissidio
fra le parti, ha escluso ogni prospettiva di riconciliazione e ha respinto di
conseguenza l’azione di separazione. Ciò premesso, egli ha ritenuto che la
moglie non aveva dimostrato la colpa preponderante del marito e che pertanto
essa non poteva legittimamente opporsi al divorzio (art. 142 cpv. 2 CC). La
turbativa, annosa, esisteva già “in larga misura” prima che il marito si legasse
a un’altra donna, di modo che la relazione extraconiugale del marito – ancorché
lesiva dei doveri coniugali – appariva come la conseguenza e non come la causa
della disunione. Il marito non potendo essere ritenuto coniuge colpevole,
decadeva anche l’eventualità di un contributo alimentare o di un’indennità
giusta l’art. 151 CC. Quanto a un’eventuale rendita fondata sull’art. 152 CC,
essa dipendeva dalla capacità economica della beneficiaria. Ora, il marito doveva
ragionevolmente essere liberato dall’obbligo di contribuire all’estinzione del
debito gravante l’ex abitazione coniugale (la proprietà per piani della
moglie); al marito doveva essere imposta, per contro, la restituzione di fr. 31
300.– ricevuti in mutuo all’epoca del concubinato. La moglie, da parte sua,
dispone di una sostanza valutabile attorno ai fr. 200 000.–. Stimato il suo
fabbisogno mensile in circa fr. 4200.–, il Pretore ha ritenuto equo stabilire a
favore della moglie un contributo giusta l’art. 152 CC di fr. 2000.– mensili,
la beneficiaria potendo colmare la differenza con la propria sostanza. Il reddito
del marito (fr. 11 751.– mensili) consentiva del resto l’assunzione di tale
onere, il fabbisogno di questi potendo essere valutato in poco meno di fr.
7000.– mensili. Data l’età della moglie (classe 1933), la rendita è stata
fissata a vita.
-
L’appellante contesta l’esistenza di una grave e irrimediabile turbativa
prima che il marito si legasse a un’altra donna (settem-bre del 1989). Afferma
che, a parte piccoli screzi, il matrimonio era “sano ed equilibrato”. Proprio
il marito le aveva dimostrato incomprensione, invece, quando lei si era malata
(primavera del 1989), “procurandole così grave dolore e offesa”. Ancora nel
giugno del 1989 il marito aveva ammesso di non avere motivo per separarsi e
nell’agosto successivo aveva finanche confermato che le cose “andavano meglio”.
In realtà egli, stanco e stufo di una moglie ormai anziana e malata, era
”pronto alla fuga”, ciò che ha fatto nel settembre del 1989 cominciando una
relazione con un’altra donna. A torto perciò il Pretore avrebbe respinto
l’opposizione al divorzio (art. 142 cpv. 2 CC), accogliendo l’azione del marito
(appello, punto 7).
a) Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le re-lazioni
coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa
ragionevolmente esigere da essi la conti-nuazione dell’unione coniugale; se
tale stato dipende da col-pa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può
essere domandato soltanto dall’altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante
si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori
elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe
dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e
giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
b) Dagli atti risulta che il matrimonio delle parti ha incontrato
difficoltà già nel 1982 e che i primi seri attriti si sono manifestati
nell’ottobre del 1983 (deposizione __________i, verbale del 9 giugno 1993, pag.
2 verso il basso). L’unione è entrata in crisi nel 1985, quando il marito ha
lasciato – su invito della moglie – l’abitazione coniugale, salvo ritornarvi dopo
sei mesi quantunque la moglie affermasse che le cose non andavano meglio (loc.
cit.; interrogatorio formale della moglie: verbale del 9 febbraio 1993, pag. 2
in alto; deposizione __________, stesso verbale, pag. 1; deposizione
__________, verbale del 3 febbraio 1993, pag. 3 a metà). Tra alti e bassi la
convivenza è proseguita fino al gennaio del 1987, quando i coniugi si sono
rivolti a uno psichiatra e psicoterapeuta, il dott. __________, “perché
andavano parecchio male” (de-posizione __________, loc. cit.). Il medico ha
constatato che “il rapporto fra le parti era caratterizzato da tanti scontri su
piccole cose”, dovuti sostanzialmente alla difficoltà per entrambi di
rispettare il vicendevole punto di vista. Le relazioni erano buone solo quando
i coniugi erano separati o in vacanza (deposizione __________, pag. 1; deposizione
Arsie, pag. 2; v. anche doc. 5 della causa n. __________).
c) Dalla testimonianza del __________. __________ __________ risulta,
in particolare, che nell’aprile del 1989 la moglie stava molto male, era
stanca, si sentiva poco appoggiata dal marito, aveva addirittura avuto idee
suicide e si domandava se non fosse il caso di separarsi (pag. 1 in fondo).
Essa ha confidato al medico che non riusciva più ad avvicinarsi al marito a
causa di atteggiamenti da lei interpretati come affronti. Il marito dichiarava
invece, nel giugno del 1989, che si sentiva abbastanza bene e che non riteneva
di interpellare un avvocato. Nell’ agosto successivo egli ha confermato tali
dichiarazioni, mentre la moglie si è limitata a dire: “Finché possiamo metterci
una pezza, tiriamo avanti” (loc. cit., pag. 2). In seguito la situazione è
precipitata. Dopo un viaggio a Napoli, nel settembre del 1989, la moglie è tornata
con la fotografia di un guru (esponente di __________ __________, una congregazione
religiosa indiana: deposizione __________, verbale del 14 ottobre 1993, pag. 3)
e il marito si è rifiutato di entrare nella camera matrimoniale finché la
fotografia non fosse stata tolta (deposi-zione __________, pag. 3). Ne è
scaturito un violento litigio (depo-sizione __________, verbale del 3 febbraio
1993, pag. 6) e la fotografia è rimasta dov’era. Tale stato di cose è durato
quindici giorni (deposizione __________i, pag. 2). Proprio in quel periodo il
marito ha cominciato una relazione con __________ __________, conosciuta nel
luglio di quell’anno (depo-sizione __________i, pag. 4; interrogatorio formale
del marito, verbale del 9 febbraio 1993, pag. 4 in fondo).
d) Nell’appello la moglie tenta invano di far apparire il matrimo-nio
come un’unione armoniosa e serena fino alla sua malattia (primavera del 1989).
A quel momento in realtà il connubio era già passato attraverso un periodo di
seria crisi (la separazione dei coniugi per sei mesi nel 1985) e continuava a
essere fonte di scontri incessanti, perfino su piccole cose, tant’è che dal
gennaio 1987 i coniugi erano in cura presso uno psichiatra e psicoterapeuta per
una terapia di coppia. Gli affronti e le trascuranze di cui si doleva la moglie
nella primavera del 1989 erano in realtà “episodi da lei interpretati dal
profilo dei valori etici e morali diversamente dal marito” (deposizione
__________i, pag. 2). Né a quell’epoca la moglie sembra aver dimostrato
particolare comprensione per il ma-rito, che si trovava a vivere accanto a una
persona malata: anzi, per suo stesso dire essa non riusciva più nemmeno ad avvicinarglisi
(aprile 1989).
Ciò posto, il degrado oggettivo
dell’unione appare grave ed evidente. Certo, dal 13 giugno al 25 agosto 1989 la
moglie ha soggiornato a Nizza, dove il marito l’ha raggiunta negli ultimi 10
giorni o nelle ultime due settimane (deposizione __________, pag. 2). In tale
breve periodo le cose sembrano essere migliorate (deposizione __________, pag.
2). Se non che, la situazione è trascesa in un nuovo e violento litigio il mese
dopo, nel settembre 1989, quando la moglie è tornata da Napoli con la
fotografia di un santone indiano. Per finire le relazioni tra le parti – più
simili ormai, secondo le dichiarazioni della moglie medesima, a quelle tra una
madre e un figlio che non a quelle tra coniugi (deposizione __________o, pag.
6) – si sono talmente deteriorate che alla presenza del marito nella camera
matrimoniale la moglie ha preferito per quindici giorni la fotografia del guru.
La relazione del marito con un __________, cominciata proprio nel settembre del
1989, costituisce quindi una violazione dei doveri coniugali, ma nelle
circostanze descritte non può rinenersi una colpa preponderante per
rapporto a tutti i fattori oggettivi di disunione (art. 142 cpv. 2 CC). A
giusto titolo quindi il Pretore ha respinto l’opposizione della moglie al divorzio.
- Sostiene l’appellante che, fosse pure ammissibile l’azione di divorzio,
il marito andrebbe considerato “coniuge colpevole” a norma dell’art. 151 CC.
Egli dev’essere tenuto perciò a rifonderle l’intero pregiudizio consecutivo
allo scioglimento del matrimonio e non solo a erogarle un contributo giusta
l’art. 152 CC. Da questo profilo una pensione di fr. 5400.– mensili è il minimo
che si possa riconoscerle per ”vivere decorosamente” (appello, pun-to 8).
a) L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio
rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspet-tative di un coniuge
innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Se le
circostanze che han-no determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle
relazioni personali del coniuge innocente, gli può inoltre essere aggiudicata
un’indennnità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC).
Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando
in conse-guenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza,
l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una
pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche.
b) L’obbligo di corrispondere un’“equa indennità” secondo l’art. 151
cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore;
questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’essere causale
per la disunione (Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi
riferimenti di dottrina e giurisprudenza). La gravità della colpa influisce per
converso sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband
1991, nota 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a
termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in alto).
c) Nella fattispecie si è già escluso che al marito possa essere
addebitata una colpa preponderante. Tutt’al più gli può essere imputata una
colpa grave – come ha ritenuto il Pretore (sentenza, pag. 9 a metà) – ma a
prescindere dalla questione di sapere se ciò sia davvero il caso, la colpa dal
marito non può definirsi causale. È vero che per essere causale un
comportamento colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica causa
della turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa
una colpa lieve della controparte), esso abbia contribuito a disgregare
l’unione (Hinderling/Steck, op.
cit., pag. 273 con rinvii). In concreto non si può dire tuttavia che la
relazione iniziata del marito nel settembre 1989 con un’altra donna abbia
concorso apprezzabilmente ad aggravare il dissidio coniugale. Il matrimonio era
già in crisi profonda: i coniugi erano da anni in terapia di coppia, i litigi
si susseguivano, la moglie si era malata (assumeva psicofarmaci: deposizione
__________i, pag. 3 in alto) e per finire si era venuta a creare tra le parti
una sorta di insofferenza fisica, la moglie tenendo lontano il marito con la
fotografia del guru nella camera matrimoniale e il marito provando infine
repulsione per la moglie (deposizione __________, pag. 2 nel mezzo). Al momento
in cui il marito ha al-lacciato la relazione con __________ l’unio-ne era
quindi naufragata senza apprezzabili possibilità di salvezza. Ciò esclude
l’applicazione dell’art. 151 CC. Anche su questo punto l’appello si rivela
quindi destinato all’insuc-cesso.
- Per quanto riguarda le conseguenze patrimoniali dell’azione di
stato, l’appellante assume che – fossero pur dati, per ipotesi, gli estremi del
divorzio – è ad ogni modo inammissibile liberare il marito dal vincolo di
solidarietà verso la __________ in relazione al carico ipotecario gravante la
proprietà per piani a lei intestata. Al momento dell’acquisto (1981) il marito
si era co-stituito infatti debitore in ragione di un mezzo con vincolo di
solidarietà per l’intero mutuo ottenuto dalla banca. Egli intendeva così
esprimere riconoscenza alla moglie, che gli aveva estinto debiti personali
all’epoca del concubinato, e compensare in un certo senso il regime di
separazione dei beni contratto al momento del matrimonio (appello, punto 9).
a) Il Pretore ha svincolato il marito dagli obblighi assunti verso la
__________ argomentando che il riconoscimento di debito era avvenuto nel
rispetto dell’art. 163 CC, ogni coniuge dovendo far fronte convenientemente
agli oneri del matrimonio, compreso l’alloggio coniugale. Sciolto il
matrimonio, “non si vede per quale ragione il marito dovrebbe continuare a
finanziare e/o garantire personalmente la sostanza immobiliare della moglie
(...), ritenuto che __________ __________ ne otterrebbe tutti i vantaggi,
mentre ad __________ __________ non spetterebbe comunque nessun diritto reale
sull’immobile in questione o credito verso la proprietaria dello stesso”
(sen-tenza, pag. 6).
b) Nella misura in cui fa valere che il marito si sarebbe contrattualmente
impegnato verso di lei ad assumere in via definitiva metà del debito ipotecario
gravante la proprietà per piani, l’appellante si vale di un fatto nuovo, mai
allegato prima, e come tale improponibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Nel
memoriale conclusivo del 23 febbraio 1994 essa si era limitata a paventare “il
rischio per la moglie di una futura, possibile (voluta o reale) insolvenza del
marito, con tutte le nefaste conseguenze del caso” (pag. 22), ma non aveva
prospettato l’esistenza di un contratto verbale con il marito. Del resto essa non
indica un solo elemento di prova a conforto della sua tesi. Nulla induce a
supporre, in altri termini, che dichiarandosi debitore verso la banca in
ragione di un mezzo con vincolo di solidarietà con la moglie per l’intero mutuo
ottenuto, il marito intendesse far beneficiare la consorte di una liberalità e
non solo partecipare nel debito modo – come gli imponeva appunto l’art. 163
cpv. 2 CC – alle spese per l’abitazione coniugale in costanza di matrimonio.
L’appello si rivela perciò, una volta ancora, destituito di consistenza.
- Sempre per quanto attiene agli effetti patrimoniali della causa,
l’appellante ribadisce che la condanna del marito al rimborso di soli fr. 31
300.– per i debiti personali da lui estinti con denaro di lei all’epoca del
concubinato è irrisoria. Nella fattispecie, tenuto conto di tutte le
contingenze del caso, il Pretore non avrebbe dovuto fissare un rimborso
inferiore a fr. 100 000.–, e nella peg-giore delle ipotesi non inferiore a fr.
70 000.– (appello, punto 10).
a) Il Pretore ha accertato che durante il concubinato __________
__________ aveva pagato svariati debiti personali con il proprio guadagno,
mentre __________ sopportava interamente i costi dell’economia domestica. Tale
libera scelta non poteva essere ridiscussa dalle parti né andava riveduta dal
giudice. Se non che, __________ __________ risultava aver ricevuto dalla convivente,
a titolo straordinario, anche fr. 31 300.– che andavano rimborsati a norma
degli art. 530 segg. CO, che disciplinano per analogia l’unione libera,
compresa la sua liquidazione. Prove che il marito avesse ricevuto importi
maggiori, per contro, non emergevano dall’incarto (sentenza, pag. 7).
b) Che durante il concubinato __________ abbia ricevuto denaro dalla
convivente è stato riferito da vari testi, anche se essenzialmente per sentito
dire (____________________, verbale del 3 febbraio 1993, pag. 1; __________
__________, stesso verbale, pag. 5; __________ __________, verbale del 9
febbraio 1993, pag. 2; __________ __________, verbale del 9 giugno 1993, pag.
4; __________ __________, verbale del 14 ottobre 1993, pag. 4). Sull’ entità
dei prestiti manca, in ogni modo, qualsiasi ragionevole precisazione, né
l’appellante indica quali debiti __________ avrebbe pagato con il suo denaro.
Certo è soltanto che con averi dell’appellante egli ha estinto una pendenza
di fr. 31 300.– verso l’avv. __________ __________ (interrogatorio formale
del 9 febbraio 1993, pag. 2, risposta 1d con riferimento al doc. D della causa
n. __________). Tutto il resto è corroborato unicamente da indizi più o meno
vaghi (si veda per esempio l’attergato al doc. G della causa n. __________),
che tuttavia non consentono alcuna seria deduzione. Anche la tesi secondo cui
__________ avrebbe designato l’appellante come beneficiaria di una sua polizza
di assicurazione sulla vita allo scopo di garantirle la copertura dei mutui è
rimasta a livello di semplice asserzione (interrogatorio formale citato, pag. 3
in fondo). Ne segue che l’appellante deve sopportare le conseguenze di quanto
non è stata in grado di dimostrare, poiché a lei incombeva l’onere di provare i
suoi crediti (art. 8 CC e 183 CPC), tanto più se si pensa che la liquidazione
di rapporti di concubinato è retta per analogia – come rileva il Pretore –
dalle norme sulla società semplice (Deschenaux
/Tercier/Werro, op. cit., pag. 213, n. 1060). Una volta di più l’appello
risulta, ciò posto, privo di buon diritto.
- Da ultimo l’appellante insorge avverso il contributo di fr. 2000.–
mensili assegnatole dal primo giudice in virtù dell’art. 152 CC. Essa ribadisce
che, seppure il divorzio fosse concesso e il marito fosse riconosciuto coniuge
non colpevole, tale importo non le assicurerebbe nemmeno il fabbisogno minimo.
Contrariamente all’assunto del primo giudice, essa non possiederebbe né reddito
né sostanza fruttifera, sicché il marito dovrebbe essere tenuto a erogarle
almeno fr. 4560.– mensili, pari al contributo fissato dal primo giudice in via
provvisionale con decreto cautelare del 29 novembre 1993 (appello, punto 11).
a) Il Pretore ha accertato che la moglie è proprietaria del noto
appartamento in condominio a __________, il cui valore netto si aggira attorno
a fr. 100 000.– (fr. 400 000.– meno gli oneri ipotecari), che essa era
proprietaria di un immobile a __________ venduto per fr. 30 000.–, che essa ha
ricevuto un’inden-nità di fr. 120 000.– dalla propria assicurazione in seguito
a una rapina e che essa ha un credito di fr. 31 300.– verso __________
__________ in liquidazione del concubinato, onde una sostanza complessiva di almeno
fr. 200 000.–. Quanto al fabbisogno, il primo giudice l’ha stimato in circa
fr. 4200.– mensili (il minimo del diritto esecutivo aumentato del 20%). Sulla
base a tali valutazioni egli ha fissato il contributo a carico del marito in
fr. 2000.– mensili, la moglie potendo far capo per il resto alla propria
sostanza (sentenza, pag. 11 e 12; v. anche sopra, consid. 2 in fine).
b) L’appellante contesta l’obbligo di realizzare la proprietà per piani
e rivendica il diritto di conservare “il suo rifugio”, soprattutto “alla sua
età e malata”. Essa argomenta altresì che più niente resta dei fr. 120 000.–
riscossi dall’assicurazione, destinati in parte a speculazioni (fallite) sul
dollaro e in parte a spese voluttuarie, così come nulla rimane di quanto incassato
con la vendita dell’immobile a __________ (fr. 30 000.–), consumati nel periodo
1991–1993 quando il marito le stanziava solo fr. 1550.– mensili. Il suo
fabbisogno poi non sarebbe di fr. 4200.– mensili, ma era già di fr. 4560.– nel
1993, come aveva stabilito a suo tempo il Segretario assessore fissando in via
provvisionale il contributo alimentare con decreto del 29 novembre 1993.
c) L’art. 152 CC prescrive che quando in conseguenza del divorzio un
coniuge innocente – nella fattispecie è indiscusso che l’appellante sia tale –
si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può
essere obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui
condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il
coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC),
bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale
secondo il diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298
segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., pag. 152, n. 760 seg.). L’ammontare della pensione mensile va
determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in
alto).
d) Nella misura in cui pretende di conservare per sé l’ex abitazione
coniugale senza che se ne consideri il relativo valore, l’appellante insiste
nel voler conseguire un privilegio indebito. Questa Camera ha già avuto modo di
ricordare all’appel-lante che il fatto di abitare da sola in un appartamento di
120 m² destinato in precedenza a due persone costituisce addirittura un
miglioramento del tenore di vita rispetto a quello che avevano adottato i
coniugi durante la vita in comune (I CCA, sentenza del 15 novembre 1994, consid.
5, inc. 165/93). Ciò non è giustificato, tanto meno sotto il profilo dell’art.
152 CC che assicura soltanto – come detto – la copertura del fabbisogno minimo.
A giusta ragione il Pretore ha imputato alla moglie, pertanto, la proprietà di
una sostanza virtuale pari a fr. 100 000.– (il valore netto della proprietà per
piani, riconosciuto dall’interessata: appello, pag. 37).
Quanto alla nota indennità
assicurativa di fr. 120 000.– che l’appellante afferma di aver consumato,
quand’anche si ammettesse un dispendio di fr. 50 000.– per spese voluttuarie
(“viaggi, vestiario, vini, alberghi e ristoranti di lusso ecc.”: appello, pag.
38), rimane pur sempre un’asserita perdita di fr. 70 000.– per speculazioni sul
corso del dollaro che l’ap-pellante non ha nemmeno tentato di dimostrare
(sentenza, pag. 11 in fondo). Né essa, nel suo memoriale, pretende il contrario.
Se alle cifre predette (fr. 100
000.– e fr. 70 000.–) si aggiunge la somma che l’appellante potrà riscuotere da
__________ __________ come rimborso dei mutui concessi durante il periodo del
concubinato (fr. 31 300.–), importo che l’interessata non sostiene essere di
difficile o di impossibile incasso, si ottiene già il valore prudenziale della
sostanza stimato dal Pretore (fr. 200 000.–). Anche su questo punto il giudizio
impugnato sfugge dunque alla critica, indipendentemente da quel che
l’appellante fa valere in relazione alle altre poste della sostanza accertate
dal primo giudice (i fr. 30 000.– provenienti dalla vendita di un immobile a
__________, consumati per il proprio sostentamento, e i fr. 50 000.– dilapidati
in spese voluttuarie).
e) Il fabbisogno mensile dell’appellante è stato calcolato dal Pretore
sommando a un minimo da lui stimato (fr. 1400.–) un canone di locazione
ipotetico (fr. 1300.–), i presumibili oneri fiscali (fr. 400.–) e il premio
della cassa malati (fr. 350.–), il tutto aumentato del 20% per un totale di
circa fr. 4200.– (sentenza, pag. 12). L’appellante fa valere un fabbisogno di
fr. 4560.– con riferimento a un decreto cautelare emanato il 31 ottobre 1993
dal Segretario assessore, ma disconosce che tale non era il suo fabbisogno,
bensì il contributo a suo favore giusta l’art. 145 cpv. 2 CC. Del resto il suo
fabbisogno, fissato a fr. 4385.– mensili dal Segretario assessore, era stato
ridotto da questa Camera a fr. 3406.– (sentenza citata, del 15 novembre 1994,
consid. 5). Sulle singole voci stimate dal Pretore (minimo esistenziale, locazione,
imposte, cassa malati) l’appellante non spende una parola per dimostrarne
l’eventuale erroneità. Ciò posto, non v’è ragione per discostarsi dal
fabbisogno di fr. 4200.– mensili stabilito dal primo giudice.
f) Rimane da esaminare se, premessa una sostanza di circa fr. 200
000.– e un fabbisogno di fr. 4200.– mensili, la pensione di fr. 2000.– mensili
per la moglie fissata dal Pretore giusta l’art. 152 CC sia equa. Ora, seguendo
il giudizio del Pretore l’appellante, che non ha mai esercitato alcuna attività
lucrativa né durante il concubinato né durante il matrimonio, si vedrebbe
costretta a prelevare fr. 2200.– mensili dalla propria sostanza. Data l’età,
non si può presumere infatti ch’essa sia in grado di coprire almeno in parte il
proprio fabbisogno – neppure a medio termine – con guadagno autonomo. Se non
che, così facendo, l’appellante esaurirebbe il suo patrimonio nel giro di un
decennio. Poco dopo i 70 anni essa si troverebbe quindi a versare
repentinamente nell’indigenza, ciò che offende il sentimento di equità. Sull’
ammontare della pensione mensile l’appello deve quindi – in linea di principio
– essere accolto. Occorre ancora esaminare in che misura.
g) In pendenza di causa, ancorché dopo l’emanazione del giu-dizio
impugnato, il Pretore ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi con
decreto cautelare del 18 maggio 1995. Da quest’ultimo risulta (pag. 3) che dal
1° marzo 1995 l’appellante percepisce una rendita AI di fr. 1455.– mensili.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, nondimeno, essa
riceverà solo fr. 772.– “quale rendita ordinaria di vecchiaia per persona sola”
(lettera 3 aprile 1995 dell’Istituto delle assicurazioni sociali, nella rubrica
in fondo ai documenti della parte attrice). All’appellante rimane così uno
scoperto mensile di fr. 3450.– circa, cui il marito può essere equamente
chiamato a contribuire con fr. 2500.–. La moglie deve attingere alla propria
sostanza, in tal modo, nella misura di fr. 950.– mensili, ciò che le consentirà
di coprire il proprio fabbisogno per oltre un ventennio. Nelle sue osservazioni
all’appello il marito non pretende, per altro, di non poter versare una
pensione di tale entità, ragionevolmente sopportabile sia secondo i dati del
suo reddito e del suo fabbisogno contenuti nella sentenza impugnata (pag. 12 in
basso) sia secondo quelli che figurano nel successivo decreto cautelare del 18
giugno 1995 (pag. 6). Se ne conclude che l’appello dev’essere accolto entro
detti limiti e la sentenza del Pretore riformata di conseguenza.
- Gli oneri processuali di appello seguono di massima il reciproco
grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene parzialmente
causa vinta sull’entità della pensione, ma perde su tutto il resto. Appare equo
in tali condizioni che tre quarti degli oneri processuali siano posti a suo
carico e che alla controparte sia attribuita un’indennità per ripetibili
ridotte. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere, del resto,
in caso di vicendevole insuccesso riguardante la modifica di una sentenza sulle
prestazioni al coniuge divorziato si può prescindere da un riparto strettamente
aritmetico degli oneri processuali (sentenza inedita del 21 aprile 1988 in re
R., consid. 5); tale principio può essere applicato per analogia anche in
concreto. Non è il caso invece di modificare il giudizio sulle spese e le
ripetibili di prima sede, la riforma non incidendo al punto da legittimare una
suddivisione diversa.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’appello è parzialmente accolto e
il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ verserà a __________ __________ __________, anticipatamente entro il
5 di ogni mese, un contributo alimentare fr. 2500.– mensili a norma dell’ art.
152 CC. Tale importo sarà adeguato annualmente all’indice nazionale dei prezzi
al consumo, la prima volta il 1° gennaio 1995, valendo come indice base quello
del mese di maggio 1994, e ciò nella misura in cui sarà indicizzato anche il
reddito del marito.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr. 3950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 4000.–
sono posti per un quarto a carico
di __________ __________ e per tre quarti a carico dell’appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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