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Numero d'incarto:
11.1995.139
Data decisione, Autorità:
17.08.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00139
Lugano,
17 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di separazione per tempo deter-minato) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 21 marzo 1994 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
27 giugno 1994 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 30 maggio
1994 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ (1963) e __________ (1967) si sono sposati a __________ il
__________ 1986. Dal matrimonio è nata una figlia, __________, il __________
1988. Nel giugno del 1993 i coniugi si sono separati e il 27 luglio successivo
la moglie ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il
tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 4 ottobre 1993. In
tale occasione il marito ha accettato di versare a titolo provvisionale un
contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la moglie e di fr. 600.– mensili
per la figlia, oltre gli assegni familiari.
B. Il 21 marzo 1994 __________ ha promosso causa, chiedendo che fosse
pronunciata la separazione per la durata di tre anni, che fosse omologata la convenzione
sugli effetti accessori stipulata con la moglie l’8 marzo 1993 e che le spese
processuali fossero ripartite a metà, compensate le ripetibili. Nella convenzione
egli si è impegnato a erogare per la figlia, affidata alla madre, un contributo
indicizzato di fr. 800.– mensili fino al 12° anno, di fr. 900.– mensili fino al
16° anno e di fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età. Nella convenzione
figurano le clausole seguenti:
2.1.3 Sino al dicembre 1996 compreso, il marito
corrisponderà alla figlia l’assegno per figli minori, percepito dal datore di
lavoro, ammontante a fr. 184.– mensili per il 1994. A far tempo dal 1° gennaio
1997 l’assegno familiare per la figlia __________ è versato alla madre in
ragione della metà.
Se, a cagione della modifica della legge
sugli assegni familiari o di qualsiasi legge inerente alle prestazioni supplementari
– di natura sociale – per figli, la metà dell’aumento di queste in rapporto
all’assegno familiare ordinario attuale sgraverà il contributo dovuto dal
marito alla madre per la figlia.
2.1.4 Da quanto percepito dalla figlia prima della
maggiore età a titolo di rimunerazione per la sua attività lavorativa, quanto
eccede l’importo di fr. 300.– (importo indicizzato [...]) va dedotto dal
contributo dovuto dal padre.
C. Nella sua risposta del 6 aprile 1994 __________ ha aderito alle
richieste del marito. All’udienza preliminare del 25 maggio 1994 le parti hanno
confermato le richieste comuni, ribadendo il contenuto della convenzione sugli
effetti accessori della separazione. Non sono state notificate prove e il
dibattimento finale ha avuto luogo seduta stante.
D. Con sentenza del 30 maggio 1994 il Segretario assessore, statuendo in
luogo e vece del Pretore, ha pronunciato la separazione dei coniugi per tre
anni e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori, salvo le clausole
2.1.3 e 2.1.4, che sono state stralciate. Le spese processuali, con una tassa
di giustizia di fr. 1200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Il 21 giugno 1994 __________ si è rivolta al Segretario assessore con
una domanda di interpretazione perché fosse precisato, visto lo stralcio delle
clausole 2.1.3 e 2.1.4, che gli assegni familiari riscossi dal marito devono
essere pagati in aggiunta al contributo alimentare previsto nella
convenzione. Non risulta che il Segretario assessore abbia deciso la domanda.
F. Contro la sentenza del Segretario assessore __________ ha esperito,
da parte sua, un appello del 27 giugno 1994 volto a ottenere l’omologazione
della clausola 2.1.3 così com’è stata presentata e la riformulazione della
clausola 2.1.4 in questo modo:
2.1.4 Da quanto percepito dalla figlia prima della
maggiore età a titolo di remunerazione, il 30% di questo verrà dedotto dal contributo
dovuto dal padre.
G. Nelle sue osservazioni del 25 luglio 1994 __________ propone di
accogliere parzialmente l’appello, nel senso di stabilire il contributo
alimentare per la figlia in fr. 984.– mensili fino al 31 dicembre 1996, fr.
892.– fino al 30 settembre 2000, fr. 992.– fino al 30 settembre 2004 e fr.
1092.– fino alla maggiore età, assegni familiari compresi. Nel contempo
essa prospetta la sostituzione delle due note clausole con le seguenti:
2.1.3 Il contributo alimentare (...) sarà aumentato
in ragione della metà dell’aumento degli assegni familiari o di ogni altra prestazione
sociale a favore dei figli di cui dovesse beneficiare il padre.
2.1.4 Da quanto percepito dalla figlia prima della
maggiore età a titolo di rimunerazione, il 30% di questo verrà dedotto dal
contributo dovuto dal padre, purché il 30% della rimunerazione sia superiore a
fr. 300.–.
Considerando
in
diritto:
-
Il primo giudice ha rifiutato l’omologazione della clausola 2.1.3
con l’argomento che scopo dell’assegno familiare non è quello di sgravare
finanziariamente la persona tenuta al mantenimento, bensì di migliorare la
posizione economica dei figli. Quanto alla clausola 2.1.4, egli ha rilevato che
dal figlio minorenne apprendista si può esigere solo una partecipazione al
proprio mantenimento, pari di regola a un terzo del salario, mentre la
rimanenza rimane al figlio stesso come spillatico o risparmio. Nessuna delle
due pattuizioni poteva dunque essere approvata a norma dell’art. 158 n. 5 CC.
-
L’appellante sostiene, in sintesi, che la clausola 2.1.3 non lede in
alcun modo gli interessi della figlia, nulla impedendo una ridistribuzione
dell’assegno familiare ove il fabbisogno del figlio minorenne sia adeguatamente
garantito. Il Segretario assessore non aveva quindi – a parere dell’appellante
– alcun motivo per intervenire, né l’art. 285 cpv. 2 CC impone il versamento
integrale dell’assegno familiare al coniuge affidatario. Altrettanto ingiustificato
sarebbe lo stralcio della clausola 2.1.4, che impedisce una riduzione del
contributo alimentare pari all’eventuale reddito percepito dal figlio
minorenne, in contrasto con quanto dispone la giurisprudenza.
-
Il giudice non è vincolato all’ammontare del contributo per i figli
pattuito dai genitori in una convenzione sugli effetti accessori della
separazione o del divorzio (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 193 segg. ad art. 158 CC per analogia;
cfr. anche Hinderling/Steck, Das
schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 516). Da questo profilo
l’in-tervento del Segretario assessore non è – a giusta ragione – contestato.
Ora, l’art. 285 cpv. 2 CC stabilisce che gli assegni per i figli spettanti al
genitore tenuto al mantenimento sono pagati, salvo diversa disposizione del
giudice, in aggiunta al contributo alimentare. Eliminando la clausola
2.1.3, il Segretario assessore non ha fatto quindi che ristabilire il diritto
della figlia __________ a riscuotere anche dopo il 1° gennaio 1997 l’assegno
familiare integrale oltre il contributo alimentare, conformemente alle
finalità della legge (si vedano i richiami di dottrina e giurisprudenza in: Hinderling/Steck, op. cit., pag. 471
nota 19a). In quest’ambito le conseguenze legate allo stralcio della clausola
2.1.3 sono perfettamente chiare e non v’è motivo perché la Camera civile di
appello attenda il giudizio del Segretario assessore sulla citata domanda di
interpretazione (sopra, consid. E).
Nel merito l’intervento del primo
giudice non è né censurabile né inopportuno. L’appellante parte dall’idea, invero,
che il contributo alimentare stipulato nella convenzione sugli effetti
accessori della separazione copra già il fabbisogno in denaro della figlia,
onde l’inutilità di caricargli ulteriori oneri. In realtà le cose stanno diversamente.
Le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo,
cui questa Camera si riferisce per prassi costante (aggiornamento in: RDT 1993
pag. 78), con-templano per fasce di reddito coniugale analoghe a quelle delle
parti (almeno fr. 6500.– mensili: domanda di interpretazione, pag. 2 in fondo)
che il fabbisogno medio in denaro di un figlio unico ammonta a fr. 935.–
mensili tra i 7 e i 12 anni, a fr. 990.– mensili fra i 13 e i 16 anni e a fr.
1240.– mensili tra i 17 e i 20 anni. I contributi previsti nella convenzione
dell’8 marzo 1994 sono inferiori (fr. 800.– mensili fino ai 12 anni, fr. 900.–
mensili fino ai 16 anni e fr. 1000.– fino alla maggiore età). Dato che la madre
non è in grado, con un guadagno di fr. 1500.– mensili, di sussidiare il
fabbisogno della figlia, il Segretario assessore ha ritenuto che nella fattispecie
l’assegno familiare non può considerarsi incluso nella cifra offerta dal marito.
A giusto titolo egli non ha pertanto omologato una clausola che avrebbe
sottratto alla figlia, dal 1° gennaio 1997, la metà di tale assegno.
Per quel che attiene al secondo
capoverso della clausola 2.1.3, la sua formulazione risulta incomprensibile e
un intervento correttivo del giudice si imponeva già per questo motivo. Oltre a
ciò, non è nell’interesse della figlia una postilla che riserva già sin d’ora
al padre il diritto di conservare metà dell’assegno familiare in caso di aumento.
È possibile che in futuro, nonostante riforme legislative che maggiorino
l’entità dell’assegno familiare, il fabbisogno del padre non consenta di far
beneficiare appieno la figlia dell’aumento. Per il bene della figlia tale
ipotesi andrà verificata nondimeno dal giudice, né l’appellante spiega perché
un’eventualità come quella illustrata dovrebbe prevedersi già oggi. In relazione
allo stralcio della clausola 2.1.3 l’appello risulta, in ultima analisi, privo
di fondamento.
- La clausola 2.1.4 non merita miglior sorte. Certo, i genitori possono
esigere dal figlio minorenne che ritrae un provento dal proprio lavoro e che
vive con essi in economia domestica un’ adeguata partecipazione alle spese di
mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Identico principio vale per il figlio
maggiorenne
(I CCA, sentenze del 20 febbraio
1991 in re R. contro R., consid. 4; del 13 febbraio 1990 in re Z. contro Z.;
del 29 dicembre 1989 in re P. contro P.; del 26 ottobre 1988 in re L. contro
L.). La misura della partecipazione esigibile dal figlio dipende però dalle
circostanze concrete (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 480 nota 16 con richiami). La riduzione del contributo
alimentare stabilita nella clausola 2.1.4 non tiene conto né delle spese
effettive che comporterà il mantenimento della figlia (la quale potrà anche non
vivere più con la madre), né del reale guadagno che la figlia conseguirà, né
della situazione finanziaria in cui verseranno i genitori. Un accordo del genere
non è quindi necessariamente nell’interesse della minorenne, ancorché a prima
vista sembri tutelare proprio quest’ultima da un’immediata riduzione del contributo
(nella misura per lo meno in cui il suo guadagno non eccederà fr. 300.– mensili
indicizzati).
La riformulazione della clausola
proposta nell’appello non è più felice. Intanto essa prevede una riduzione
lineare del contributo pari al 30% del futuro guadagno, ciò che non solo può
rivelarsi contrario agli interessi della figlia, ma è addirittura ingiustificato
ove il reddito da questa conseguito fosse modesto (Hinderling/ Steck, loc. cit.; Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 156 ad
art. 157 CC). Inoltre, una volta ancora, la clausola prescinde da qualsiasi
apprezzamento concreto, applicandosi senza riguardo alle circostanze che si
riscontreranno al momento in cui la figlia dovesse iniziare un’attività
lucrativa. Nemmeno la proposta contenuta nell’atto di appello può quindi
trovare accoglimento.
- La moglie prospetta, con le osservazioni all’appello, una soluzione
alternativa, nel senso di includere l’assegno familiare nel contributo per la
figlia (diversamente da quanto contempla la convenzione sugli effetti accessori),
di prevedere il diritto della figlia a riscuotere metà della differenza qualora
l’assegno familiare dovesse aumentare e, infine, di circoscrivere l’eventuale riduzione
del contributo alimentare all’ipotesi in cui il 30% del guadagno della figlia dovesse
superare fr. 300.– indicizzati.
L’inclusione dell’assegno
familiare nel contributo per la figlia sarebbe stata senz’altro fattibile, a
condizione di garantire il fabbisogno in denaro della figlia stessa. Il
Segretario assessore, limitandosi a stralciare la clausola 2.1.3, ha omologato
la convenzione per quanto possibile, salvaguardando nel contempo il bene della
minorenne, che beneficerà dell’intero assegno a copertura del suo fabbisogno.
Le prospettate sostituzioni delle clausole 2.1.3 e 2.1.4, ancorché più chiare
di quelle figuranti nella convenzione, non sono necessariamente nell’interesse
della figlia, e ciò per le ragioni enunciate al considerando che precede. Il
parziale accoglimento dell’appello auspicato dalla moglie non può di
conseguenza essere condiviso, né questa Camera è legata a simili proposte di
giudizio (art. 86 CPC), il diritto di filiazione essendo governato per diritto
federale dal principio inqui-sitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con
rinvio; Cocchi/ Trezzini, CPC
annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 86).
- Gli oneri processuali del sindacato odierno seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellata, che ha postulato a torto il parziale
accoglimento del ricorso, può vedersi riconoscere solo un’indennità ridotta a
titolo di ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC).
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
-
Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili
ridotte di appello.
- Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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