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Numero d'incarto:
11.1995.135
Data decisione, Autorità:
04.04.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00135
Lugano
4 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. __________ (rapporti di vicinato: emissioni moleste) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 4 dicembre 1992 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________o)
__________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),
giudicando ora sul decreto
cautelare del 6 dicembre 1993 con cui il Pretore ha respinto un’istanza di
provvedimenti cautelari contestuale alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del 14 dicembre 1993 presentato da __________
__________ contro il decreto cautelare emesso il 6 dicembre 1993 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 3;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:__________ A. __________
__________ è proprietario della particella n. __________ RFD di __________, su
cui sorge una casa d’abitazione. A confine con tale fondo, sulla sottostante
particella n. __________RFD che appartiene alla __________ __________
__________ __________ __________, si trova un ristorante gestito dalla ditta
__________ __________ di __________. Il 4 dicembre 1992 __________ __________
ha introdotto una petizione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3, perché fosse ordinato alle due società di allontanare dal confine gli sfoghi
della cappa da cucina e della ventola di aerazione del ristorante (art. 684
cpv. 2 CC). Egli ha fatto valere che sin dal 1989 le esalazioni maleodoranti
della cappa e il rumore persistente della ventola, i cui sfoghi sono a ridosso
del suo fondo a circa un metro l’uno dall’altro, producono continue immissioni.
In via cautelare egli ha chiesto che fosse ingiunto alle due società, sotto
comminatoria penale (art. 292 CP), di spegnere con effetto immediato la ventola
di aerazione durante la chiusura del ristorante, come pure dalle ore 20 alle
ore 8 di ogni giorno dell’anno.
B. All’udienza
del 28 gennaio 1993, indetta per discutere la cautelare, si è costituita la
sola __________, che ha postulato il rigetto dell’istanza. Con decreto del 26
luglio 1993 il Pretore ha respinto l’istanza, rifiutando nel contempo tutte le
prove offerte e ponendo la tassa di giustizia (fr. 300.–) con le ripetibili
(fr. 500.– complessivi) a carico di __________ __________. Un appello
presentato da quest’ultimo contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile
da questa Camera il 7 ottobre 1993 per il fatto che il procedimento cautelare
non poteva ritenersi concluso senza la discussione finale, omessa dal Pretore
(inc. I CCA __________).
C. In esito alla sentenza di appello la causa è stata
riassunta davanti al primo giudice, che con ordinanza del 29 ottobre 1993 ha
nuovamente rifiutato tutte le prove offerte e ha convocato le parti alla
discussione finale del 29 novembre successivo. In tale occasione __________
__________ si è riconfermato nella propria istanza, mentre le società convenute
hanno proposto il rigetto della domanda. Statuendo il 6 dicembre 1993, il
Pretore ha respinto l’istanza con l’argomento che per emanare un provvedimento
cautelare difettava in concreto sia il requisito dell’urgenza sia quello del
notevole pregiudizio. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr.
300.–, sono state poste a carico dell’istante, tenuto a rifondere alle
convenute fr. 500.– complessivi per ripetibili.
D. Contro il decreto predetto __________ __________ è insorto
con un appello del 14 dicembre 1993 in cui chiede che la sua istanza cautelare
sia accolta e che il giudizio pretorile sia riformato di conseguenza. Tanto la
__________ quanto la __________ propongono nelle loro osservazioni del 10
gennaio 1994 di respingere l’appello.
Considerando
in diritto:
-
L’appellante si duole in primo luogo di remore e lentezze
del Pretore nell’istruzione e nella decisione della cautelare. Questa Camera ha
già avuto modo di spiegare all’istante tuttavia che il Tribunale di appello non
è competente per esaminare censure del genere, non potendo né sollecitare un
giudice a procedere nei suoi incombenti né accertare eventuali ritardi dopo che
il giudice ha statuito (sentenza del 7 ottobre 1993, consid. 3 con richiamo).
Su tale punto l’appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
-
Il provvedimento cautelare richiesto dall’istante
consiste, come si è accennato, nell’obbligo per le convenute di spegnere la
ventola di aerazione sul tetto del ristorante a ridosso del confine durante i
giorni di chiusura, così come ogni giorno tra le ore 20 e le ore 8 del mattino.
Al contraddittorio del 28 gennaio 1993 la società __________ ha negato però che
l’impianto di aerazione rimanga in funzione dopo la chiusura dell’esercizio
pubblico (verbale, pag. 3 in alto). L’istante non ha contestato tale obiezione,
limitandosi a replicare che “se la __________ (...) mantiene in funzione gli
impianti negli orari usuali già aderisce in parte [alle richieste] di parte
istante” (verbale, pag. 4), e alla discussione finale del 29 novembre 1993 ha
ribadito che la società __________, ammettendo la disattivazione della ventola
dopo la chiusura dell’esercizio pubblico, “de facto aderiva alle
richieste della cautelare” (verbale, pag. 4). Quest’ ultima affermazione non
può essere condivisa, poiché non consta che lo spegnimento dell’impianto dopo
la chiusura serale dell’esercizio pubblico sia successivo al 4 dicembre 1992,
ovvero sia stato deciso solo dopo l’introduzione della causa da parte
dell’istante. Resta il fatto che, nella misura in cui tende alla disattivazione
della ventola dopo i normali orari di apertura del ristorante (dopo la
mezzanotte ed eventualmente prima delle 6 del mattino: art. 113 e 114 RLEP: RL
10/500a), l’istanza cautelare è senza oggetto.
-
Occorre verificare, ciò posto, se il primo giudice,
rifiutando di decretare la disattivazione dell’impianto in via cautelare per un
periodo più lungo (in particolare fra le ore 20 e le ore 24 nei giorni di
apertura del locale ed eventualmente prima delle ore 8 del mattino), abbia
disatteso l’art. 376 cpv. 1 e 2 CPC. L’appel-lante sostiene che a torto il
Pretore avrebbe negato i presupposti dell’urgenza e del danno considerevole:
intanto egli medesimo avrebbe reagito con prontezza alle immissioni moleste,
cercando per quanto possibile un’intesa con le due società, e in secondo luogo
egli subirebbe “un nocumento non da poco” (appello, pag. 9 in alto).
a) L’emanazione di un provvedimento cautelare è subordinata –
come rileva il Pretore – a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un
notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza
di buon esito insita nell’azione di merito, l’istante essendo responsabile
per altro dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383
cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep 1988 pag. 351 consid. 1
con richiamo). La verosimiglianza dei tre requisiti non giustifica in ogni modo
l’adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della
proporzionalità esige che – comunque sia – la misura richiesta si limiti
allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine
preseguito e la restrizione decretata (Pelet,
Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83
segg. con rinvii; Gloor,
Vorsorgliche Mass-nahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem
Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
b) Nel caso in esame il requisito dell’urgenza non può ritenersi
dato. L’appellante stesso adduce di essersi accorto per la prima volta delle
emissioni moleste “nel corso del 1989” (petizione, pag. 2). Che fosse
impellente intervenire nelle vie cautelari tre anni dopo (l’istanza è del 4
dicembre 1992) non è verosimile. Certo, l’istante sottolinea di avere trattato
a lungo e intensamente con le convenute prima di rivolgersi nel dicembre del
1992 al giudice civile, tentando finanche di ottenere soddisfazione per il
tramite delle autorità amministrative (appello, punto 4). Ma questo solo fatto
non basta a rendere verosimile che tutt’a un tratto il provvedimento richiesto
fosse diventato urgente. È vero che un istante cautelare non deve vedersi
rimproverare la buona volontà dimostrata nel risolvere in via amichevole un contenzioso
di vicinato, tuttavia simile disponibilità non è sufficiente – da sola – a
rendere attendibile l’indifferibilità di un provvedimento che l’istante ha
rinunciato a chiedere per anni. La sentenza impugnata potrebbe essere
confermata quindi già per difetto del requisito dell’ urgenza. Come si vedrà in
appresso, nondimeno, nel caso specifico manca anche la verosimiglianza del
notevole pregiudizio.
c) L’ipotesi di un notevole pregiudizio si verifica quando dal
ritardo a procedere nelle vie ordinarie può derivare all’interessato un danno
grave e difficilmente riparabile. Che nella fattispecie la ditta __________ sia
rimasta assente alla discussione del 28 gennaio 1993 non è – contrariamente
all’opinione dell’appellante – di rilievo, tale circostanza non esonerando
l’istante dal rendere verosimili gli estremi per l’ottenimento della misura
richiesta. Ora, che il fastidio causato da un’elettroventola in funzione giorno
e notte possa arrecare serio pregiudizio al vicinato è teoricamente possibile,
ma nella fattispecie l’istante non ha sostanziato concretamente tale
eventualità. Come si è visto, egli non contesta che l’impianto litigioso venga
disattivato alla chiusura del ristorante – ciò che limita già in misura
considerevole l’eventuale disturbo notturno – e in nessun passaggio né della
replica (verbale del 28 gennaio 1993, pag. 2 segg.) né dell’appello egli sostiene
che tale misura non basti a evitare un danno grave e difficilmente riparabile.
Il ricorso si esaurisce in considerazioni astratte sulla natura illecita
dell’immissione, in rinvii di dottrina sulla natura di un procedimento
cautelare e in critiche d’ordine generale al rifiuto pretorile di assumere
prove (punti 5 e 6), ma non contiene alcun accenno concreto all’ eventualità
che il funzionamento della ventola dalle ore 20 alle ore 24 (o, dandosi il
caso, tra le ore 6 e le ore 8) sia suscettibile di cagionare un “danno
considerevole” nel senso dell’art. 376 cpv. 1 CPC.
L’appellante si limita ad asserire in realtà, sotto tale profilo,
che siccome la ditta __________ disattiva l’impianto di aerazione alla chiusura
del ristorante, ciò equivale a un sostanziale riconoscimento della domanda
cautelare. La tesi è doppiamente infondata: in primo luogo perché – come si è
spiegato – potrebbe farsi questione di acquiescenza solo ove la società avesse
deciso lo spegnimento della ventola dopo essere stata convenuta in Pretura (ciò
che non è neppure preteso) e in secondo luogo perché, avesse pure deciso la
convenuta di acquiescere parzialmente, incombeva all’istante spiegare per quali
ragioni il provvedimento rimaneva necessario nella sua integralità per
rimediare a un notevole pregiudizio. In sede cautelare non si tratta infatti di
accertare se le immissioni della ventola siano “moleste” (nel senso dell’art.
684 cpv. 2 CC) – ciò che sarà esaminato nell’ambito della procedura di merito –
bensì di sapere se esse siano verosimilmente insopportabili al punto da dover
essere eliminate già pendente causa alle ore 20 (anziché alle ore 24) e,
dandosi il caso, prima delle ore 8. Salvo per quanto attiene al sopralluogo,
tutte le prove offerte dall’istante al contraddittorio del 28 gennaio 1993
(verbale, pag. 4 seg.) miravano a dimostrare la molestia dell’immissione, non
la verosimiglianza del notevole pregiudizio. E anche il sopralluogo nel caso
specifico era inteso al medesimo scopo, ove si consideri che l’istante ne
chiedeva la generica assunzione “in condizioni di tempo e di orario da
stabilire eventualmente alla presenza di un perito”, non dopo le ore 20 o prima
delle ore 8.
d) Nelle condizioni descritte, non essenso debitamente sostanziata
la verosimiglianza dell’urgenza e di un notevole pregiudizio, appare vano
indagare sulla prospettiva di buon diritto insita nell’azione di merito o
esaminare la proporzionalità della richiesta cautelare, che contrariamente
all’opinione dell’appellante il Pretore non aveva più ragione di vagliare. Si
aggiunga, in ogni modo, che esagerato e improprio a suffragare la necessità di
un provvedimento cautelare è il rimprovero di “gravissime violazioni
procedurali dell’istruttoria” (appello, pag. 10). Il fatto che in un primo
tempo il Pretore abbia omesso la discussione finale dell’istanza non ha comportato
per l’istante, in effetti, alcun pregiudizio giuridico. Ha implicato tutt’al
più una dilazione del procedimento, che configura tuttavia un inconveniente di
mero fatto, non un pregiudizio di natura giuridica (v. DTF 116 Ia 199 nel
mezzo, 115 Ia 314 consid. 2c, 319 consid. 1bb).
- Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC). L’indennità per ripetibili alle parti appellate è congrua
all’entità del lavoro profuso dalla stesura delle osservazioni.
Per questi
motivi,
vista sulle
spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è
confermato.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a
carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti fr. 700.– complessivi
per ripetibili di appello.
- Intimazione:
–
avv. __________, __________;
–
avv. __________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla __________ del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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