AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.125
Data decisione, Autorità:
23.06.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00125
Lugano
23 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente
Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di ricusazione presentata
il 20 luglio 1994 dall’
ing. __________ __________, __________,
contro
il Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 6, avv. __________ __________,
nell’ambito della causa di stato (n. __________A) che oppone
l’istante a
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
viste le osservazioni formulate il 3 agosto 1994 del
Pretore;
sentita la convenuta all’udienza del 20 giugno 1995,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere
accolta l’istanza di ricusazione;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili:
Ritenuto
in fatto:
che tra __________
__________ e __________ nata __________ è pendente un’azione di divorzio
davanti la Pretura del distretto di Lugano, Sezione 6, attualmente giunta allo
stadio del dibattimento finale (inc. __________);
che l’8 giugno 1994
__________ __________ ha postulato la ricusazione dell’allora Pretore, ma la
procedura è stata dichiarata senza oggetto il 14 giugno 1994, il giudice in
questione avendo lasciato la magistratura il 31 maggio 1994 (I CCA, decreto del
14 giugno 1994, inc. __________);
che
il 20 luglio 1994 l’istante si è rivolto nuovamente alla Camera civile di
appello, sollecitando anche la ricusazione del Pretore entrato in carica il 1°
giugno 1994;
che l’istante si duole di
essere trattato con totale discredito dal giudice, il quale rifiuterebbe, come
il suo predecessore, di rispondere a un suo scritto del 18 febbraio 1994 in cui
egli chiede la restituzione di 21 lettere prodotte con l’allegato di replica
del 30 settembre 1988;
che il Pretore ha
dichiarato di non avere osservazioni da presentare, mentre all’udienza del 20
giugno 1995, alla quale __________ __________ non è comparso, __________
__________ ha postulato il rigetto dell’istanza;
Considerando
in diritto:
che a norma dell’art. 27
CPC le parti possono ricusare il giudice ove questi sia escluso (nel senso
dell’art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice e alcuna
delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni” (lett. b);
che il giudizio sulla
ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1
CPC), la quale statuisce con decreto in camera di consiglio non impugnabile
(art. 30 cpv. 3 CPC);
che l’art. 27 lett. b CPC
abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano gravi ragioni,
ossia fattori oggettivi che mettono in dubbio l’imparzialità del magistrato
agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni
(Rep. 1988 369);
che senza riguardo
all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU
garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui
comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119
Ia 226 consid. 3 e 5a con richiami);
che se da un lato non
bisogna essere troppo esigenti nel valutare la prova della prevenzione, d’altro
lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art.
58 con riferimenti), l’istituto della ricusazione avendo carattere eccezionale
(DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4);
che dalla confusa istanza
20 luglio 1994 risulta in sintesi che l’istante propone la ricusa del Pretore
in carica poiché questi rifiuterebbe, in particolare, di rispondere a un suo
scritto del 18 febbraio 1994 e di restituirgli 21 lettere prodotte con
l’allegato di replica del 30 settembre 1988;
che per quanto riguarda lo
scritto del 18 febbraio 1994, il Pretore non era tenuto a darvi riscontro,
essendo questo stato proposto in modo informe, in spregio di ogni regola
processuale;
che la restituzione
delle 21 lettere accluse alla replica è stata chiesta per la prima volta
dall’istante nello scritto medesimo, il 18 febbraio 1994, senza che la
richiesta sia mai stata nemmeno sollecitata:
che in ogni caso va
rilevato che se da un canto l’azione di divorzio proposta dal marito con
petizione del 27 aprile 1988 è stata stralciata dai ruoli il 27 settembre 1993
per il mancato pagamento dell’anticipo delle spese giudiziarie, d’altro canto è
tuttora pendente l’azione riconvenzionale introdotta dalla moglie il 12 luglio
1988, di modo che esse, rappresentando del materiale processuale, saranno
restituite all’istante, trascorsi dieci giorni da quando la sentenza è diventata
esecutiva (art. 289 CPC);
che gli altri rimproveri
mossi al giudice non lo riguardano già per il fatto che dal 1° giugno 1994,
giorno delle sua entrata in carica, questi ha unicamente diretto il dibattimento
finale, per altro già indetto dal precedente Pretore, al quale l’istante non è
neppure comparso;
che in definitiva nella
fattispecie non emergono “gravi ragioni” tali da mettere in dubbio
l’imparzialità del magistrato, ragion per cui l’istanza dev’essere respinta;
che gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che la controparte ha
diritto a una congrua indennità per ripetibili per la comparsa del 20 giugno
1995 davanti alla Camera civile di appello;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’istanza è
respinta.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.--
b) spese fr. 50.--
fr. 150.--
sono posti a carico
dell’istante, che rifonderà alla controparte fr. 200.-- per ripetibili.
- Intimazione a:
-
ing. __________
__________, __________
-
avv. __________
__________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster