AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.120
Data decisione, Autorità:
20.02.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00120
Lugano
20 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione 2 febbraio 1993 da
__________, __________
contro
__________, nata __________,
(patrocinata
dalla lic. jur. __________, studio legale dott. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
il ricorso (recte: l’appello) del 26 agosto 1994 presentato da
__________ contro la sentenza emanata il 1° luglio 1994 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno–Campagna;
-
Se deve essere accolto
il ricorso (recte: l’appello) adesivo del 27 settembre 1994 introdotto
da __________ contro la medesima sentenza;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1956)
e __________ nata __________ (1954) si sono uniti in matrimonio a __________ il
__________ 1977. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1978) e
__________ (1980). Il marito è docente di __________, la moglie ha lavorato a
metà tempo come impiegata, da ultimo presso la __________. Nell’agosto 1985
__________ ha lasciato l’abitazione coniugale e il tentativo di conciliazione
chiesto dalla moglie al Pretore di Bellinzona è decaduto infruttuoso il 2
ottobre 1985. __________ ha promosso con petizione 11 novembre 1985 azione di
separazione per tempo indeterminato, alla quale si è opposto il marito con azione
riconvenzionale intesa a ottenere la pronuncia del divorzio per colpa esclusiva
della moglie. Un tentativo di ripresa della vita in comune, avvenuto nel
gennaio 1986 nelle more della procedura, non ha avuto esito e i coniugi si sono
confermati nelle rispettive domande a giudizio. Statuendo il 6 novembre 1989,
il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione a tempo
indeterminato fra i coniugi, ha assegnato i figli __________ e __________ alla
madre, con l’esercizio dell’autorità parentale, ha regolato il diritto di
visita del padre, ha stabilito un contributo alimentare mensile di fr. 500.–
più assegni familiari per ogni figlio e di fr. 1’210.– per la moglie, da
adeguare all’indice del costo della vita e infine ha pronunciato la separazione
dei beni. La domanda riconvenzionale del marito, ritenuto coniuge
preponderantemente colpevole della disunione, è stata invece respinta; la tassa
di giustizia di fr. 1’800.– e le spese sono state poste a carico del convenuto,
tenuto inoltre a rifondere all’attrice un’indennità di fr. 3’500.– per
ripetibili.
B. __________ ha
introdotto alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna un’azione di
divorzio con petizione 2 febbraio 1993. Per quel che concerne gli effetti
accessori del divorzio __________ ha chiesto la conferma dell’affidamento dei
figli alla madre e del proprio diritto di visita, offrendo un contributo alimentare
di fr. 500.– mensili per ogni figlio, così come già stabilito dal giudice della
separazione. __________ si è opposta alla petizione con la risposta 31 marzo
1993, sostenendo che l’attore portava l’esclusiva responsabilità della
disunione e che essa era disposta a riprendere la vita coniugale. Nella replica
27 aprile 1993 e nella duplica 7 giugno 1993 le parti hanno mantenuto le
proprie tesi. Ultimata l’istruttoria i coniugi hanno rinunciato a comparire al
dibattimento finale e con le rispettive conclusioni scritte hanno ribadito le
domande a giudizio proposte con i propri allegati di petizione e risposta.
C. Il Pretore ha pronunciato
il divorzio fra i coniugi con sentenza 1° luglio 1994. Egli ha regolato le
conseguenze accessorie confermando quanto a suo tempo stabilito dal giudice
della separazione per i figli, ossia l’affidamento alla madre con diritto di
visita del padre e un contributo alimentare mensile di fr. 500.– per ogni
figlio oltre assegni familiari, e ha assegnato alla convenuta una pensione
alimentare ai sensi dell’art. 151 CC di fr. 1’210.– mensili fino al 30 aprile
1996, entrambi i contributi essendo da adeguare all’indice del costo della
vita. La tassa di giustizia di fr. 1’500.– e le spese sono state poste a carico
del marito in ragione di 1/3 e per il resto a carico della convenuta, ammessa
al beneficio dell’assistenza giudiziaria ma tenuta a rifondere all’attore
un’indennità di fr. 2’000.– per ripetibili.
D. __________ con
ricorso (recte: appello) del 26 agosto 1994 propone che il giudizio
impugnato sia riformato nel senso di respingere l’azione di divorzio e di
confermare la sentenza di separazione del 6 novembre 1989. In via subordinata
essa postula in caso di pronuncia del divorzio un contributo alimentare complessivo
mensile di fr. 2’500.–, di cui fr. 500.– oltre l’assegno familiare per ogni
figlio e fr. 1’210.– per sé vita natural durante, da adeguare in base
all’indice valido nel settembre 1989.
E. Nelle
osservazioni 27 settembre 1994 __________ ha proposto la reiezione dell’appello
e con ricorso (recte: appello) adesivo chiede in riforma della sentenza
litigiosa la soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 1° luglio
1994, subordinatamente la riduzione a fr. 210.– fino al 31 dicembre 1994.
F. __________ ha
chiesto di respingere l’appello adesivo nelle sue osservazioni 26 ottobre 1994.
Considerato
in diritto:
- In via
preliminare va rilevato che le “precisazioni” inoltrate il 31 ottobre 1994 da
__________ alle osservazioni sull’appello adesivo presentate il 26 ottobre 1994
dall’appellante sono irricevibili, non essendo previste dalla procedura.
I. Sull’appello
principale
- Giusta l'art.
147 cpv. 3 CC dopo tre anni di separazione a tempo indeterminato e quando non
sia avvenuta una riconciliazione, ognuno dei coniugi può domandare il divorzio
o la cessazione della separazione. In tal caso il divorzio deve essere pronunciato
in virtù dell'art. 148 cpv. 1 CC, eccetto che i fatti determinanti siano imputabili
a esclusiva colpa del coniuge che la ripropone (DTF 111 II 109). Nell'applicazione
dell'art. 148 CC, a differenza dell'art. 142 cpv. 2 CC, la pronuncia del
divorzio può essere ottenuta anche dal coniuge maggiormente colpevole, ossia da
colui che è preponderantemente responsabile della disunione. L'azione di
divorzio proposta dopo la separazione è sottoposta a condizioni speciali, in
quanto il giudice della separazione ha già ammesso l'esistenza di una grave
turbativa delle relazioni coniugali per pronunciare la separazione (DTF 114 II
115).
Il Tribunale federale
ha precisato che, ove il giudizio di divorzio sia pronunciato in considerazione
di fatti sopravvenuti dopo la separazione, il coniuge attore può ottenere il
divorzio se prova che il coniuge innocente al momento della separazione non lo
è più a causa del suo comportamento successivo, per aver mancato in modo non
trascurabile ai doveri essenziali del matrimonio, e ciò anche se tale colpa non
è stata causale per la disunione. Una relazione adulterina, anche se di breve
durata, non è una mancanza veniale al dovere di fedeltà, che persiste nonostante
la separazione (DTF 114 II 116).
- Il Pretore ha
pronunciato il divorzio fra le parti, ritenendo che la rottura del vincolo
matrimoniale era dovuta anche a fattori oggettivi e che la grave violazione dei
doveri coniugali a opera del marito non denota una colpa esclusiva.
L’appellante contesta le conclusioni del primo giudice, ribadendo che la
responsabilità della disunione deve essere imputata solo all'attore, che già
nell’estate 1985, prima della separazione di fatto dei coniugi, aveva commesso
adulterio. Essa chiede pertanto in via principale la reiezione della petizione
e la conferma della sentenza di separazione.
a) Al momento della
pronuncia della separazione il Pretore aveva negato al marito il divorzio
ritenendolo coniuge preponderantemente colpevole a motivo delle sue ripetute
infedeltà in costanza di matrimonio. L’istruttoria condotta a quell’epoca non
aveva tuttavia permesso di accertare se le infedeltà del marito erano una
conseguenza della disunione coniugale o se ne erano l’origine. Nonostante tutti
gli sforzi profusi dall’appellante principale nei propri allegati, non risulta infatti
provato che il marito abbia abbandonato la famiglia nell’estate 1985 a causa di
una relazione adulterina. Come correttamente osserva il Pretore nella sentenza
impugnata, è arduo capire con quale nesso logico la moglie giunga a sostenere,
nelle proprie conclusioni 6 giugno 1994, che il marito aveva avviato
nell’estate 1985 una relazione con __________ __________. Nell’istruttoria
esperita nella causa di separazione (inc. n. __________Pretura di Bellinzona)
quest’ultima, conoscente dei coniugi, aveva testimoniato di aver dato in
locazione nel novembre 1985 un appartamento di sua proprietà al marito, che le
aveva confidato di avere una relazione con tale __________, pasticcera di
__________ (verbale 14 aprile 1989). A prescindere dal fatto che la teste, per
sua esplicita ammissione, aveva motivi di inimicizia con l’appellato a causa di
una denuncia penale, quanto da lei riferito attesta tutt’al più l’esistenza di
un’infedeltà coniugale nel novembre 1985, ma nulla consente di appurare per il
periodo precedente al trasloco del marito. Per sua ammissione, questi ha
lasciato l’abitazione coniugale a fine agosto 1985 (interrogatorio formale 7
novembre 1988, inc. __________). La teste __________ ha ammesso di aver avuto
una relazione con l’attore dal maggio al settembre 1986, e di averlo ospitato
in quel periodo nel proprio appartamento a __________ (deposizione 13 aprile
1989, inc. __________). Nel febbraio 1987 il marito ha iniziato una relazione
con __________, con cui vive dal settembre 1987 (deposizione __________ 13
aprile 1989; interrogatorio formale 7 novembre 1988). Egli non ha contestato di
aver pernottato una volta da __________, sostenendo però di aver dormito da
solo, mentre ammette di aver iniziato la relazione con __________ nel febbraio
1987. Come correttamente esposto dal Pretore, la deposizione di __________
__________ e __________ __________, sorelle dell’appellante principale, non
soccorre la tesi dell’adulterio causale alla disunione, poiché le testi si sono
limitate a riportare quanto riferito dalla sorella sull’infedeltà del di lei
marito (cfr. verbali __________ 12 luglio 1989, __________ 28 gennaio 1994), e
le loro deposizioni non hanno pertanto valore di prova, non essendo
constatazioni dirette di fatti, come correttamente esposto dal Pretore. La
teste __________ __________ ha deposto di aver conosciuto l’attore,
presentatogli da __________ __________i, “tanti anni fa, mi sembra 10-12 anni
fa” e ha riferito di aver avuto l’impressione “da come parlavano i due” che
__________ e __________ avessero una relazione (verbale 28 gennaio 1994).
Sulla base di
quest’ultima deposizione, in particolare sul concatenarsi di relazioni
sentimentali indicate dalla teste, l’appellante principale sostiene nelle
proprie conclusioni che il marito avrebbe lasciato la famiglia nell’estate 1985
a causa di un legame con __________ __________. Vi è da rilevare che
quest’ultima, già sentita durante la causa di separazione e che la moglie a
quell’epoca non aveva menzionato come amante del marito, è nel frattempo deceduta
e non ha potuto esporre la sua versione dei fatti. La tesi dell’appellante
principale non può comunque essere condivisa, poggiando come si è visto su
estrapolazioni tratte dalle mere impressioni di una testimone, risalenti per di
più a dieci anni prima. I diretti interessati hanno dal canto loro fornito due
versioni contrapposte, la moglie avendo sostenuto che il marito le avrebbe
confessato di avere un’amante nel luglio 1985 e il marito avendo ammesso una
relazione solo dal febbraio 1987. Le parti non contestano invece che vi siano
stati tre tentativi di riconciliazione durante la causa di separazione, tutti
senza esito, nel periodo compreso tra l’ottobre 1985 e l’inizio del 1986.
Dall’attento esame di tutte le risultanze istruttorie è indiscusso che l’attore
ha violato l’obbligo di fedeltà coniugale, anche volendo ammettere la tesi più
favorevole all’appellante, al più presto a partire dal maggio 1986, ossia
successivamente al fallimento dei ripetuti e vani tentativi di ripresa della
vita comune. Non è quindi stato provato, né durante la causa di separazione né
in quella di divorzio, che la separazione di fatto fra i coniugi sia stata
causata dall’adulterio del marito. __________ __________ ha riferito che le
difficoltà coniugali sono insorte nel 1985 (deposizione 12 luglio 1989) e la
circostanza che l’attore fosse nervoso e irritabile nel periodo precedente la
sua partenza dal domicilio coniugale non può essere interpretata come prova di
colpevolezza o dell’esistenza di un’altra donna, in assenza di altri indizi
concreti in tal senso e viste le divergenti affermazioni dei coniugi.
b) In conclusione,
quindi, se è accertata l’infedeltà del marito durante il matrimonio, non
risulta che tale violazione dei doveri coniugali sia stata la causa esclusiva
della disunione, come già a suo tempo constatato dal giudice della separazione.
Gli indizi evocati dall’appellante principale a sostegno della sua tesi sono
invero troppo labili per giungere a siffatta conclusione con tranquillizzante
certezza. Nel dubbio e in assenza di prove certe, che contrariamente a quanto
sostenuto nel gravame spettava all’appellante principale portare (DTF 111 II
110 consid. 1a), la conclusione cui è giunto il primo giudice merita conferma.
Già il Pretore del Distretto di Bellinzona aveva constatato, nella sentenza di
separazione del novembre 1989 (consid. 8 sentenza 6 novembre 1989; doc. B), che
l’unione coniugale delle parti era profondamente turbata tanto che la moglie
stessa riteneva insostenibile la convivenza, pur opponendosi alla domanda di
divorzio del marito. Da allora nulla è cambiato, anzi i rapporti tra i coniugi
si sono inaspriti ulteriormente a causa di problemi finanziari e delle
difficoltà insorte nei rapporti tra padre e figli, di cui si dirà in seguito
trattando l’appello adesivo. I problemi finanziari sono invero scaturiti dalla
decisione dell’attore di prendere un congedo non pagato di un anno per motivi
di formazione senza preoccuparsi delle conseguenze per moglie e figli, che
hanno dovuto rivolgersi all’ente pubblico per ottenere mezzi di sussistenza.
Come si è visto in precedenza, però, la rottura del vincolo coniugale era già
consumata da anni e seppur criticabile dal profilo della responsabilità morale
verso la famiglia, la scelta professionale dell’appellato non può giustificare
il rifiuto del divorzio. Per quel che concerne poi i dissidi relativi ai
rapporti fra padre e figlio, sfociati in segnalazioni alla Delegazione tutoria
e all’Ufficio giuridico della circolazione e rimaste senza esito, gli stessi vanno
ricondotti all’intolleranza reciproca dei coniugi, alimentata verosimilmente
anche dalle difficoltà finanziarie legate al mancato versamento dei contributi
alimentari da parte del marito e padre.
c) Viste le
emergenze processuali e alla luce della giurisprudenza sopra citata, la domanda
di divorzio del marito deve essere accolta. L’attore non può infatti essere
considerato coniuge esclusivamente responsabile della disunione e
pertanto l’opposizione della moglie al divorzio ai sensi dell’art. 148 cpv. 1
CC è destituita di buon diritto.
- In via
subordinata, in caso di divorzio, la convenuta chiede che il contributo alimentare
di fr. 1’210.– mensili accordato dal Pretore ai sensi dell’art. 151 CC non sia
limitato nel tempo e sia dovuto anche dopo il 30 aprile 1996 e che il
contributo per i figli di fr. 500.– sia adeguato al rincaro prendendo come
indice base quello di settembre 1989, ossia 115,8.
Il primo giudice ha
limitato al 30 aprile 1996 l’obbligo alimentare dell’attore, ritenendo che la
convenuta, all’epoca del divorzio non ancora quarantenne e che aveva iniziato
un’attività a tempo parziale, avrebbe potuto reintegrarsi nel mondo del lavoro
non appena l’ultimo figlio avesse compiuto 16 anni. L’appellante principale
sostiene invece che il contributo alimentare tiene già conto della sua attività
lavorativa massima, comprendendo oltre al lavoro a tempo parziale anche quello
accessorio come portinaia di uno stabile e che il leggero incremento di reddito
possibile con un aumento dell’orario sarebbe comunque compensato dall’aumento
del minimo di base esecutivo e del canone di locazione, che da fr. 720.–
mensili passa dal 1° gennaio 1995 a fr. 1’072.–.
a) Vi è da rilevare
che l’istruttoria di causa è stata incentrata essenzialmente sul problema della
colpa nella disunione e che mancano agli atti i dati economici, le parti avendo
scelto di fare riferimento a quelli menzionati nella sentenza di separazione
del 6 novembre 1989. Per costante giurisprudenza il giudizio sulle pensioni
alimentari e sui rapporti patrimoniali fra i coniugi è soggetto alla massima
dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 pag. 195; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband
nn. 84 ad art. 151 CC). Spettava quindi all’appellante allegare e provare i
fatti su cui essa fonda la propria pretesa di un contributo alimentare non limitato
nel tempo. Essa non ha tuttavia fatto fronte all’onere della prova che le incombeva,
e a parte l’aumento degli oneri di base e di locazione, non ha addotto né dimostrato
di non potere lavorare a tempo pieno dopo il compimento dei 16 anni di età del
figlio minore. Come correttamente esposto dal Pretore, da una donna non ancora
quarantenne e in buona salute, già inserita da anni nel mondo del lavoro –
anche se a tempo parziale – si può ragionevolmente pretendere un’attività a
tempo pieno dopo il compimento del sedicesimo anno di età dell’ultimo figlio
(DTF 115 II 6, 427). L’appellante sostiene di aver raggiunto la massima
capacità lavorativa possibile, ma essa non ha indicato alcun dato concreto e
l’esperienza normale della vita insegna che il reddito di un’attività a tempo
pieno è ben superiore a quello di un’attività a tempo parziale combinata con
un’attività accessoria. La limitazione dell’indennità concessa sulla base
dell’art. 151 CC al 30 aprile 1996 è quindi conforme a dottrina e
giurisprudenza e deve essere confermata. Su questo punto l’appello, come si è
visto ai limiti della ricevibilità, deve pertanto essere respinto.
b) Non vi è alcuna
contestazione sull’ammontare dei contributi alimentari per i figli, che
appaiono conformi alla situazione economica dei genitori e alle necessità della
prole. Per quel che concerne invece l’indicizzazione dei contributi,
l’appellante principale chiede che questa sia stabilita sulla stessa base di
quanto indicato nella sentenza di separazione. La censura è fondata e merita
tutela. Nella sentenza 6 novembre 1989, infatti, l’indice di base adottato dal
Pretore per il futuro calcolo dell’adeguamento del contributo alimentare era
quello di settembre 1989, pari a 115,8. Nell’impugnata sentenza, verosimilmente
per una svista, è stato invece adottato l’indice di novembre 1989, pari a
117,6, senza che sia stata addotta una qualsiasi motivazione per tale modifica.
Si giustifica quindi di evitare interruzioni e di adeguare il contributo
alimentare sulla base dell’indice di settembre 1989, pari a 115,8. Su questo
punto, invero di modesta importanza, l’appello principale deve essere accolto.
II. Sull’appello
adesivo
- L’attore
sostiene, nel suo appello adesivo, che la moglie è essa pure colpevole della
disunione e chiede pertanto la soppressione del contributo alimentare con
effetto dal 1° luglio 1994, subordinatamente che il contributo alimentare sia
stabilito in fr. 210.– e sia limitato al 31 dicembre 1994.
a) Il Pretore ha
accordato alla moglie, da lui ritenuta coniuge innocente, un’indennità ai sensi
dell’art. 151 CC, limitata nel tempo. A detta dell’appellante adesivo la moglie
sarebbe invece corresponsabile della disunione e non essendo coniuge innocente
non avrebbe diritto ad alcuna indennità. Dagli atti, sia della causa di
separazione che di quella di divorzio, non è tuttavia emerso alcun elemento
atto a suffragare l’esistenza di una colpa concorrente della moglie. Tutta
l’argomentazione dell’appellante adesivo sulla condotta della moglie nelle
procedure giudiziarie evocate, a suo giudizio abusiva e calunniosa nei suoi
confronti, poggia unicamente sulle sue stesse affermazioni, sprovviste di
qualsiasi supporto probatorio, ed è pertanto vana. Se poi si considera che la
disunione tra i coniugi, come esposto sopra (consid. 3a) si è comunque
consumata in epoca anteriore all’istruttoria della causa di separazione, non
resta che constatare l’innocenza della moglie, così come deciso dal primo
giudice . I diffusi rimproveri del marito alla moglie per le affermazioni di
costei sulle presunte amanti e sulle rivelazioni di una cartomante, oltre che
sull’aggressiva condotta processuale, si rivelano quindi inutili a sorreggere
la sua tesi. Le uniche concrete violazioni degli obblighi coniugali
riscontrabili dalle istruttorie, come si è visto in precedenza, sono quelle
imputabili al marito, ossia le ripetute infedeltà che egli stesso ammette a
partire dal maggio 1986. Non si può considerare che la moglie abbia commesso
una violazione degli obblighi coniugali e sia responsabile della disunione per
avere essa consultato una cartomante, come risulta dalla deposizione di
__________ __________ (verbale 5 novembre 1994). L’episodio illustra semmai la
credulità dell’interessata, ma non consente di dimostrare che abbia avuto un
qualsivoglia effetto sulle relazioni coniugali, tanto più che avvenne -sembra-
in un momento di crisi. Quanto poi alle continue critiche della moglie al
marito, il teste stesso ha precisato di averle constatate in un periodo in cui
le difficoltà coniugali erano palesi.
b) L’appellante
adesivo rimprovera ancora alla moglie la pessima educazione che costei avrebbe
impartito ai figli, spinti così a rifiutare il padre. A prescindere dal fatto
che le varie segnalazioni del padre alla Delegazione tutoria e all’Ufficio
giuridico della circolazione non hanno comunque avuto alcun esito, non essendo
risultato nulla di concreto a carico della madre, l’eventuale comportamento
intollerante di costei non può raffigurare una colpa nella disunione, i
rapporti coniugali essendo falliti ben prima di quelli tra padre e figli. Del
resto la stessa lettera dell’ispettore __________, allegata all’appello adesivo
come doc. B, dimostra che le argomentazioni del marito sono pretestuose, poiché
l’episodio dello spostamento di classe del figlio __________ nel 1986 era
dovuto a una scelta di fondo delle autorità scolastiche, che evitavano di
mettere i figli di un maestro nella sua classe, piuttosto che alla malizia
della madre, che in concreto ha semplicemente segnalato al direttore la situazione
dei figli, confrontati allo sfacelo della famiglia. Né può essere imputato alla
convenuta di aver esercitato i propri diritti – e per inciso quelli dei figli –
per avere avviato procedure esecutive in vista dell’incasso degli alimenti
dovuti dal marito nel 1986 e nel 1988, quando questi si è messo in congedo non
pagato nell’anno scolastico 1988/1989, senza alcun riguardo per le esigenze
economiche della famiglia. L’appellante adesivo rileva che gli importi reclamati
dalla moglie non corrispondevano al vero ma non nega neppure di essere stato in
ritardo con i versamenti, avendo ammesso di aver liquidato le pendenze con
somme inferiori a quelle reclamate. Altrettanto dicasi per il rimprovero mosso
alla moglie di aver chiesto e ottenuto anticipi al Cantone in quel periodo, per
supplire al contributo che non veniva pagato dal marito (cfr. documenti
richiamati V, fascicolo verde richiamato dall’Ufficio anticipi e recuperi). La
convenuta si è infatti limitata a tutelare la propria situazione economica e
quella dei figli, di cui si è praticamente disinteressato il marito e padre in
quel momento, partendo in congedo senza preoccuparsi di assicurare il
mantenimento della famiglia. Per quel che concerne poi le censure relative al
mancato impiego a tempo pieno della moglie, vi è da ricordare, come peraltro
già noto all’appellante adesivo (cfr. sentenza 10 agosto 1987 di questa Camera
fra i coniugi), che la moglie cui sono affidati figli minori è tenuta a
lavorare in costanza di matrimonio solo nella misura in cui il fabbisogno
familiare lo richieda. Ciò che non si è verificato in concreto, visto il buon
reddito del marito, se non per un periodo limitato, per di più a causa di una
scelta unilaterale del debitore alimentare, che non può essere imposta a moglie
e figli. Temeraria è poi la critica rivolta alla convenuta di essersi rivolta a
questa Camera nel 1987 per contestare un giudizio cautelare emanato dal Pretore
durante la causa di separazione (inc. __________). Non può infatti assurgere a
colpa il fatto di esercitare le possibilità di ricorso offerte dalla legge,
tanto più che in concreto l’appello ebbe parziale buon esito, sia per la moglie
che per il marito, appellante lui pure su uno dei dispositivi del decreto
pretorile.
c) Ai limiti della
temerarietà sono pure i rimproveri alla moglie relativi all’episodio del
tentativo di riconciliazione intrapreso dall’attore nel giugno 1993.
L’episodio, di cui hanno riferito __________ __________, padre del marito, e
__________ __________, amministratore dello stabile in cui abita la moglie,
sarebbe buffo, se non fosse per gli effetti di forte tensione fra i coniugi che
ha provocato. Come già esposto correttamente dal Pretore, non è serio sostenere
che in quell’occasione il marito ha offerto alla moglie di riprendere la vita
in comune, quando si pensi che l’appellante adesivo convive per sua ammissione
con un’altra donna dal settembre 1987 e che egli ha formulato la proposta in
modo a dir poco sbrigativo. Il teste __________, estraneo alla famiglia e
quindi meno coinvolto emotivamente del padre dell’attore, ha dichiarato che il
marito ha chiesto dall’atrio dello stabile alla moglie, ferma sul pianerottolo
del primo piano, se volesse tornare con lui (“ti ta vörat torna con mi?”),
ottenendone la risposta “ma se proprio tu sei partito da casa!” (“ma te se ti
che te se nai via da cà!”), il tutto seguito da un’animata discussione (verbale
28 gennaio 1994, deposizione __________). Situazione teatrale, ma non certo seria
proposta di riprendere la vita in comune.
d) Riassumendo, non
risulta dagli atti una qualsiasi colpa della moglie nella disunione, con la
conseguenza che a giusta ragione il Pretore l’ha considerata coniuge innocente
e le ha attribuito un’indennità ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CC, vista la
grave colpa del marito, adultero a più riprese in costanza di matrimonio.
L’appello adesivo deve pertanto essere respinto sia sulla domanda principale
che sulla subordinata. Come si è visto in precedenza, infatti, prima del
compimento dei sedici anni di età del figlio minore, non era ragionevolmente
esigibile dalla moglie un’attività a tempo pieno, in considerazione del buon
reddito del marito e dell’età dei figli. Per quel che concerne infine
l’indicizzazione del contributo dovuto alla moglie, si deve rilevare che
l’incarto pretorile del 1991 cui si riferisce l’appellante adesivo, non forma
parte dell’incarto di divorzio, né è stato richiamato, motivo per cui non può
essere tenuto in considerazione in questo ambito.
- Le
spese e tasse di giustizia seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv.
1 CPC). Nel caso concreto la sentenza del Pretore viene confermata quasi
integralmente, salvo la clausola relativa all’indicizzazione del contributo
alimentare, in misura assai limitata per l’impatto concreto sui versamenti. Non
si giustifica pertanto di modificare la ripartizione degli oneri processuali
di prima sede. In appello, invece, il modestissimo buon esito dell’appello
principale, per di più su un punto secondario, ha come conseguenza che la
convenuta sopporterà i 9/10 degli oneri del suo appello e rifonderà
all’appellante adesivo un’adeguata indennità per ripetibili di appello,
commisurata alle prevedibili spese sopportate dall’attore, che si è difeso personalmente
in questa sede. Gli oneri dell’appello adesivo rimangono integralmente a carico
dell’attore, con l’obbligo di versare alla convenuta un’indennità per
ripetibili di appello.
Per questi motivi,
richiamata sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia:
I. L'appello
è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
I contributi alimentari di cui ai dispositivi n. 4 e 5 sono vincolati
all’indice nazionale dei prezzi al consumo e verranno adeguati all’inizio di
ogni anno, ritenuto quale indice base quello di settembre 1989 di punti 115.8
II. Gli
oneri processuali dell’appello principale, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 650.–
sono
a carico per 9/10 di __________ __________ e per 1/10 a carico di __________
__________. __________ __________ rifonderà inoltre a __________ __________, a
titolo di ripetibili ridotte di appello, l’importo di fr. 200.–.
III. L’appello
adesivo è respinto.
IV. Gli
oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono
a carico di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________
l’importo di fr. 800.– a titolo di ripetibili di appello.
V. Intimazione
a :
–
lic. iur. __________, __________
–
__________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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