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Numero d'incarto:
11.1994.7
Data decisione, Autorità:
06.06.1995, ICCA
Incarto n.
11.94.00007
Lugano
6 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Nani
sedente per statuire nella causa
n. __________ FIL della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa
con petizione 23 febbraio 1994 da
__________,
(patrocinato
dall’avv. __________)
contro
__________,
(patrocinato
dall’avv. __________)
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se deve essere accolto l’appello 22 novembre 1994
di __________ contro il decreto 2 novembre 1994 del Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________
(1936) e __________ (1934) si unirono in matrimonio il __________ 1964 avanti
l'Ufficiale dello stato civile del Comune di __________a. Dalla loro unione
sono nati i figli __________ (1966) e __________ (1970). Il __________ 1978 il
Pretore dell'allora giurisdizione di Lugano–Città ha pronunciato il divorzio
dei coniugi, __________ è deceduto il __________ 1985.
B. Con
sentenza 27 gennaio 1994 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, ha disconosciuto
la paternità di __________ nei confronti di __________ (inc. __________FIL).
C. __________,
con petizione 23 febbraio 1994, ha convenuto in causa __________ alfine di
farne accertare la paternità nei suoi confronti. A sostegno dell'accertamento
l’attore ha prodotto la perizia giudiziaria 5 febbraio 1993, eseguita
nell’ambito della causa di disconoscimento di paternità, dalla quale risulta
che __________ è padre biologico di __________ con una probabilità del 99,24 %
(doc. H).
Nella
risposta del 9 maggio 1994 __________ ha sollevato preliminarmente l'esistenza
di diverse irregolarità relative al procedimento di disconoscimento di paternità.
Egli ha affermato in particolare che l'azione di disconoscimento è stata
promossa unicamente nei confronti della madre, senza convenire in giudizio i
discendenti del padre legale premorto. Ha aggiunto, inoltre, che l'eventuale
compatibilità del gruppo sanguigno di __________ con quello di __________
ancora non significa che l'attore non sia figlio del defunto __________.
Con
replica 10 giugno 1994 __________ ha confermato la petizione mentre __________
nella duplica del 29 agosto 1994 ha sollevato in ordine un'eccezione giusta
l'art. 181 CPC, chiedendo la reiezione della petizione 23 febbraio 1994 per
mancanza dei presupposti necessari in quanto la paternità di __________ nei confronti
dell'attore non è stata validamente disconosciuta, la sentenza 27 gennaio 1994
del Pretore di Lugano non essendo cresciuta in giudicato per carenza di
notifica al Procuratore generale.
All'udienza
preliminare del 10 ottobre 1994, limitata alla discussione dell'eccezione
preliminare, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni.
D. Con
sentenza 2 novembre 1994 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'eccezione
preliminare presentata da __________ come pure il richiamo relativo all'incarto
/ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, relativo
alla successione __________. Ha posto inoltre la tassa di giustizia di fr.
200.- a carico di __________ i, cui è stato fatto obbligo di versare alla
controparte fr. 1200.- a titolo di ripetibili.
E. __________
è insorto il 22 novembre 1994, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,
che l'eccezione sia accolta e che la petizione tendente all'accertamento della
paternità venga invece respinta; in via subordinata l’appellante ha chiesto la
riforma del calcolo sulle ripetibili operato dal Pretore.
Con
scritto 23 gennaio 1995 __________ ha rinunciato a presentare osservazioni
all’appello.
Considerato
in diritto:
-
Il
Pretore nel respingere l'eccezione ha rilevato che a prescindere dalla
questione di sapere se da convenire nella causa di disconoscimento era la madre
__________ oppure anche i discendenti del padre legale premorto, mal si
comprende come __________ i, terzo estraneo al procedimento, possa evocarvi
difetti procedurali o di merito. A mente del primo giudice non può nemmeno
essere messa in dubbio l'avvenuta crescita in giudicato della pronuncia di
disconoscimento, poiché nella lettera 27 giugno 1994 del Procuratore generale è
contenuta un’implicita rinuncia ad appellare contro la citata sentenza.
-
L'appellante
sostiene che il Pretore non poteva accogliere l'azione di paternità promossa
dall'attore, dal momento che la sentenza 27 gennaio 1994 di disconoscimento
della paternità del defunto __________ è nulla in quanto non ancora cresciuta
in giudicato.
Egli
rileva dapprima che con la petizione del 13 dicembre 1991 l'attore aveva promosso
causa unicamente nei confronti della madre e non anche dei fratelli, discendenti
ed eredi del defunto padre legale. A sostegno della propria tesi cita
l'opinione di Hegnauer pubblicata
nel Berner Kommentar edito nel 1984 (ad art. 256 CC, N. 87) secondo cui nei
casi in cui il padre legale è deceduto occorre applicare per analogia l'art.
261 cpv. 2 CC. Sennonché tale autore ha nel frattempo mutato opinione e sostiene
ora che è sufficiente convenire in giudizio la madre della parte attrice (Rivista
di diritto tutelare, RDT 1991, pag. 69). Questa argomentazione non è isolata ma
è condivisa da altri autori (Sandoz,
L'action en désaveu de l'orphelin, in RDT 1992, pag 17) e non vi è motivo per
discostarsene. Il fatto di non avere convenuto in giudizio gli eredi del
defunto padre legale non ha quindi alcuna influenza sulla validità della
sentenza impugnata.
- L’appellante
adduce che la sentenza di disconoscimento non sarebbe comunque cresciuta in
giudicato in difetto di intimazione al Ministero pubblico. È pacifico che in
concreto la sentenza 2 novembre 1994 non è stata intimata al Procuratore
generale, in contrasto con quanto prevede l'art. 35 CPC. È infatti evidente che
il diritto di presentare appello, conferito da tale norma al Ministero pubblico
nelle cause di stato e di famiglia, presuppone la notificazione di tali
sentenze al magistrato penale. La prassi seguita dalla Pretura di Lugano non
corrisponde pertanto alle norme previste dal CPC e dovrà essere modificata. La
circostanza che il Procuratore generale rinunci per motivi di opportunità a far
uso della facoltà conferitagli dalla legge di procedura cantonale nulla muta
alla difformità della procedura seguita.
L'assenza
di notificazione al Procuratore generale non comporta tuttavia la nullità della
sentenza in questione. Il legislatore ticinese ha sancito all’art. 146 CPC il
principio secondo cui una sentenza può essere dichiarata nulla, per evidenti
ragioni di sicurezza giuridica, solo in esito a una procedura di ricorso (DTF
117 Ia 180 consid. 5b; Anastasi,
Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese,
pag. 154, 173 e 174; Rep. 1967 p. 125, nota a sentenza). Una sentenza non
impugnata, come in concreto, non può più essere eccepita di nullità dopo la
scadenza del termine di ricorso. Del resto la sentenza di disconoscimento non
ha forza di cosa giudicata nei confronti dell’appellante, che ha potuto – e
potrà – far valere tutti i suoi mezzi di difesa nella causa contro di lui
promossa. Ne discende che le censure di appello su questo punto, non prive di
gratuito formalismo, devono essere respinte.
- In
via subordinata l'appellante contesta l'ammontare delle ripetibili accordate
dal primo giudice alla parte attrice, che ritiene eccessivo in considerazione
del tempo impiegato dal patrocinatore di controparte per discutere l'eccezione.
Nella
determinazione dell’indennità per ripetibili, il giudice si ispira alla Tariffa
dell’Ordine degli avvocati, che ha però solo valore orientativo (art. 150 cpv.
2 CPC; Rep. 1985 96). Nell’applicazione della tariffa il Pretore dispone di un
potere di apprezzamento che può essere censurato solo per eccesso o per abuso.
Ora, la tariffa prevede all’art. 14 cpv. 1 che nelle cause di stato l’onorario
del patrocinatore è compreso tra fr. 1000.– e fr. 25 000.–. Tra il minimo e il
massimo dell’art. 14
cpv.
1 TOA la rimunerazione va definita secondo i criteri generali dell’art. 8 TOA
(e non solo in funzione del criterio orario). Trattandosi di un mero
procedimento incidentale, dovrebbe applicarsi poi l’art. 11 cpv. 1 TOA (ossia
la formula pubblicata nel Bollettino dell’ordine degli avvocati 1991 n. 1 pag.
15; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 150 n. 2). Anche se si
volesse tener conto solo del dispendio orario, in concreto il patrocinatore
dell’attore ha replicato per scritto all’eccezione avversaria e ha partecipato
all’udienza preliminare indetta allo scopo, trasferendosi da Mendrisio a
Lugano. Si possono riconoscergli quindi 5 ore di lavoro rimunerate fr. 240.–
l’una (la controversia procedurale, ancorché per certi versi pretestuosa, non
era di facilissima soluzione). L’indennità di fr. 1200.– per ripetibili non è
quindi il risultato né di un eccesso né di un abuso del potere di apprezzamento
del primo giudice e la domanda subordinata di appello deve pertanto essere respinta.
- L’appellante
risulta così essere totalmente soccombente sia sulla domanda principale che
sulla subordinata. Visto il principio sancito dall'art. 148 cpv. 1 CPC gli
oneri processuali in questa sede sono quindi posti a carico di __________ in misura
integrale. Non si giustifica per contro riconoscere all’appellato, che ha
rinunciato a presentare osservazioni all’appello, un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto.
-
Gli oneri del presente giudizio,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
– avv. __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto
di Lugano,
Sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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