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Numero d'incarto:
10.2006.89
Data decisione, Autorità:
06.07.2006, PRPEN
Titolo:
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.42 - max. 1.74 grammi per mille); recidivo
Incarto
n.
10.2006.89
DA
640/2006
Bellinzona
6
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DIFE 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura
Fiat targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.42 -
max. 1.74 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2005 per
analogo reato (alcolemia: 1.97 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
3 novembre 2005
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 20 febbraio
2006 n. DA 640/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni.
-
Alla multa di fr. 1’800.--
(milleottocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49 cifra 3 CPS).
-
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone __________ il
14 febbraio 2005 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
-
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 21 febbraio 2006 dal
difensore;
indetto il dibattimento 6 luglio 2006, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale in
considerazione delle particolarità della fattispecie chiede una riduzione della
pena detentiva a 15 giorni, nonché una riduzione della multa a fr. 200.--,
vista la difficile situazione economica in cui versa il suo cliente. Egli
postula infine che non venga revocato il beneficio della sospensione
condizionale della precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
L’imputato è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
-
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
-
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
-
Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti il 14 febbraio 2005 dal Ministero
pubblico del Cantone __________, e, se sì, a quali condizioni?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 3 novembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
640/2006 del 20 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
-
alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni;
-
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni decretata nei suoi
confronti dal Ministero pubblico del Cantone __________ il 14 febbraio 2005, ma
ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 41 cifra 3
cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 950.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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