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Numero d'incarto:
10.2006.82
Data decisione, Autorità:
25.07.2006, PRPEN
Titolo:
appropriazione indebita di imposta alla fonte da parte di amministratore unico di una società anonima per un importo di fr. 6'897.71
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.82
DA
358/2006
Bellinzona
25
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di appropriazione indebita d'imposta
alla fonte,
per avere, a partire dal mese
di gennaio 2005, a __________, nella sua qualità di amministratore unico della
ditta __________ e quindi datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla
fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta
concernente il periodo 1 gennaio 2004 - 30 giugno 2005 per un importo
complessivo sottratto di fr. 6'897.71;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 270
LTributaria;
perseguito con decreto d’accusa del 6 febbraio
2006 n. DA 358/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 5 (cinque)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
-
Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'493.40, a titolo di risarcimento (art.
208 cpv. 1 lett. b CPP).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
-
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2006
dall’accusato;
indetto il dibattimento 25 luglio 2006,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da l'accusato, il quale illustra
il calvario che lo ha portato al fallimento della ditta e la sua difficile
situazione economica. Ha fatto di tutto per far fronte ai propri debiti e
salvare la società, rinunciando addirittura al suo salario e consumando la sua
sostanza personale. Ha inoltre cercato in tutti i modi di evitare di lasciare a
casa i suoi dipendenti, con lui da anni. Si rimette pertanto nelle mani del
giudice;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
L’imputato è autore
colpevole di appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
-
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
-
Deve essere confermata, e
se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 270 LTributaria; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
appropriazione indebita
d'imposta alla fonte, art. 270 LTributaria,
per i fatti compiuti a __________
a partire dal mese di gennaio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. DA 358/2006 del 6 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
-
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
-
al risarcimento alla parte
civile, , rappr. CIVI 1, , dell’importo di fr. 1'493.40, a titolo di
risarcimento (art. 266 CPP);
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
dispone che la condanna non venga
iscritta a casellario giudiziale;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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