Acquittal for neglect of maintenance obligations

10.2006.472Übriges Gericht05.06.2007Acquitted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

ACCU 1 was tried in the Bellinzona Pretura penale for neglect of maintenance obligations after allegedly failing to pay child support, with arrears of CHF 48,451.90 for the period 1 April 2000 to 30 April 2005. The defence argued that the accused’s health, age, and limited income made higher payments impossible and sought acquittal. The judge heard the accused, the defence, and the prosecutor’s written request to confirm the indictment. The court acquitted the accused and charged the court fees and expenses to the State.

Omnilex-Regeste

Art. 217 cpv. 1 CPS; acquittal where the evidence does not establish the accused’s culpability for neglect of maintenance obligations. If the indictment is dismissed, no penal sanction or revocation of prior conditional suspension may be ordered; in the absence of a conviction, civil and ancillary punitive requests tied to the offence are likewise not granted. The court may, however, allocate the costs to the State, as expressly ordered in the dispositive (consid. implicit).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.472

Data decisione, Autorità: 05.06.2007, PRPEN

Titolo: omettere di versare gli alimenti al figlio per un importo di fr. 48'451.90 per il periodo 1. aprile 2000 - 30 aprile 2005

CIVI 1

Incarto n. 10.2006.472 DA 3345/2006

Bellinzona 5 giugno 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giorgia Scolari in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per aver omesso, benché ne avesse i mezzi, di prestare al figlio e per esso a CIVI 1 che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio 28 settembre 1994 del Pretore del distretto di __________, così da essere in arretrato (già tenuto conto degli acconti versati) di complessivi fr. 48'451.90 per il periodo 1 aprile 2000 - 30 aprile 2005;

fatti avvenuti a __________ nel periodo indicato;

reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS:

perseguito con decreto d’accusa del 18 settembre 2006 n. 3345/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

  2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 48'451.90, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

  3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di: 75 (settantacinque) giorni di detenzione e 45 (quarantacinque) giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico il 24 gennaio 2000 e il 13 giugno 2000 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

  4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

  5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 ottobre 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 5 giugno 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale sottolinea la difficile situazione personale e professionale dell’imputato nel periodo oggetto del decreto d’accusa. Nei cinque anni in questione come dimostrato dai documenti prodotti egli ha potuto contare su un reddito annuale di poco inferiore a fr. 30'000.-- . Visto il suo precario stato di salute (etilismo, tabagismo, 3 polmoniti e 3 infarti) e la sua età, non era oggettivamente ipotizzabile pretendere che egli guadagnasse di più. Pertanto l’imputato deve essere prosciolto. In via sussidiaria chiede una massiccia riduzione della pena nonché la non revoca di quelle precedenti, precisando di non contestare la quantificazione del suo debito nei confronti dello Stato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

  2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

  3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

  4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

  5. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?

  6. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 75 giorni di detenzione e di 45 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti il 24 gennaio 2000 ed il 13 giugno 2000 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

  7. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS;

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3345/2006 del 18 settembre 2006;

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

maintenance obligationsacquittalchild support arrearscriminal liabilitycost allocation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the accused committed neglect of maintenance obligations under Art. 217 para. 1 CPS.

Extrahierter Entscheid

The accused was not found guilty of neglect of maintenance obligations for the facts alleged in the indictment.

Extrahierte Begründung

After hearing the accused and defence, the court accepted the request for acquittal; the dispositive contains no conviction or punishment.

Kernrechtsfrage

What sentence or suspension should be imposed if guilt were established.

Extrahierter Entscheid

No sentence was imposed because the accused was acquitted.

Extrahierte Begründung

The court did not reach sentencing once it dismissed the accusation.

Kernrechtsfrage

Whether the civil party's compensation claim for CHF 48,451.90 should be granted.

Extrahierter Entscheid

The claim was not granted in the dispositive and fell with the acquittal.

Extrahierte Begründung

No civil award is ordered in the judgment.

Kernrechtsfrage

Whether prior conditional suspensions should be revoked.

Extrahierter Entscheid

No revocation was ordered.

Extrahierte Begründung

The acquittal eliminated the basis for the prosecutor's requested revocation.

Kernrechtsfrage

Allocation of court fees and expenses.

Extrahierter Entscheid

Costs and court fees were charged to the State.

Extrahierte Begründung

The court expressly ordered the tariff and expenses to be borne by the State.

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