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Numero d'incarto:
10.2006.452
Data decisione, Autorità:
02.05.2007, PRPEN
Titolo:
guida in stato di spossatezza e incidente della circolazione
- LESA 1
- LESA 2
Incarto
n.
10.2006.452
DA
3529/2006
Bellinzona
2
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giorgia
Scolari in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l'autovettura VW Golf targata __________ essendo in stato di spossatezza;
fatti avvenuti a __________
il 16 luglio 2006;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 2 LCStr;
- infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di
guida invadendo così la corsia di contromano scontrandosi conseguentemente con
la vettura VW Golf targata __________ condotta da LESA 2 , regolarmente
sopraggiungente in senso inverso;
fatti avvenuti a __________
il 16 luglio 2006;
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e
2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 25
settembre 2006 n. 3529/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
-
Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento), tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza
che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--
-
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 2 ottobre 2006 dal
difensore;
indetto il dibattimento 2 maggio 2007, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione del teste;
sentito il difensore, il quale chiede una
massiccia riduzione della pena in considerazione della colpa lieve
dell’imputato e della sua situazione economica;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
-
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
-
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1,
7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
-
guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr,
-
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 16 luglio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
3529/2006 del 25 settembre 2006;
condanna ACCU 1
- alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
150.-- (centocinquanta);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di
fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 440.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 640.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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