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Numero d'incarto:
10.2006.344
Data decisione, Autorità:
13.02.2007, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.28 gr/oo - max. 1.60 gr/oo)
Incarto
n.
10.2006.344
DA
2738/2006
Bellinzona
13
febbraio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Nissan targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.28 - max. 1.60 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
6 maggio 2006;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 31 luglio
2006 n. 2738/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
-
Alla multa di fr. 1'200.--
(milleduecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
-
Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale della pena di 20 (venti) giorni di detenzione
inflittagli dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2006, ma ne
prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
-
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 2 agosto 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 13 febbraio 2007,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale, sostenendo
di aver bevuto dopo l’incidente, chiede di essere prosciolto dall’accusa di
guida in stato inattitudine;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
L’imputato è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
-
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
-
Deve essere
mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il __________ 2006 dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 6 maggio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2738/2006
del 31 luglio 2006;
condanna ACCU 1
- alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 600.--
(seicento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
- alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale della pena di 20 (venti) giorni di detenzione inflittagli dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2006, ma ne prolunga di 1
(uno) anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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