Incompetence of appellate chamber for Lugano exequatur

10.2006.15Übriges Gericht31.10.2006Inadmissible

Zusammenfassung

Two applicants sought exequatur in Ticino of a foreign judgment ordering CO 1 to pay damages and costs. The Second Civil Chamber of the Court of Appeal held that it lacked competence because, for monetary judgments governed by the Lugano Convention, exequatur belongs to the Pretore, while the appellate chamber is competent only for opposition proceedings under the Convention. The applicants’ argument based on the absence of an execution venue in Switzerland did not change the statutory allocation of competence. The application was declared inadmissible without being served on the respondent, and costs of CHF 200 were charged to the applicants.

Regest

Art. 511 CPC, Art. 513b CPC; exequatur of a foreign judgment condemning payment of money under the Lugano Convention: competence of the Pretore and not of the Court of Appeal. The appellate chamber is limited to opposition proceedings under Arts. 36 and 40 ConvLug. The absence of an execution venue in Switzerland does not create substitute jurisdiction in deviation from the statutory scheme. Lack of jurisdiction may be examined ex officio and leads to inadmissibility; in such a case the application may be disposed of without service on the opposing party.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.15

Data decisione, Autorità: 31.10.2006, IICCA

Titolo: delibazione di sentenza pecuniaria estera - competenza della Camera d'appello ?

Incarto n. 10.2006.15

Lugano 31 ottobre 2006/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 19 ottobre 2006 presentata da

IS 1 IS 2 entrambi rappr. da RA 1

relativa alla sentenza 22 maggio 2003 con cui il Tribunale di ha condannato

CO 1

a versare agli istanti la somma di € 2'617.00 oltre interessi legali dal 1.12.1989 quale risarcimento dei danni nonché alla rifusione delle spese di causa in € 1'794.47;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto: che con sentenza 22 maggio 2003, il giudice unico del Tribunale di __________ ha condannato CO 1 al risarcimento dei danni in favore di IS 1 e IS 2 nella misura di € 2'617.00 oltre interessi legali dal 21.12.1989 nonché alla rifusione delle spese di causa in € 1'794.47;

che con istanza 19 ottobre 2006 IS 1 e IS 2 hanno chiesto alla Camera civile del Tribunale d'appello di riconoscere e dichiarare esecutiva la predetta sentenza;

che l'istanza non è stata intimata alla controparte;

che il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente la competenza (art. 97 CPC);

che per l'art. 511 CPC la Camera civile d'appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze civili pronunciate all'estero (cpv. 1), riservate le disposizioni relative alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (cpv. 2);

che la competenza per riconoscere o dichiarare esecutive le decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro o altre prestazioni cui torna applicabile la Convenzione di Lugano spetta al Pretore (art. 513b CPC), non invece alla Camera civile d'appello, che è in questi casi competente solo per pronunciarsi sull'opposizione ai sensi degli artt. 36 e 40 della Convenzione;

che di conseguenza l'istanza di cui trattasi, proposta alla Camera civile d'appello, è irricevibile;

che, quand'anche, come sostiene la parte istante, non vi fosse in Svizzera un luogo dell'esecuzione a dipendenza del domicilio estero del convenuto e neppure fosse data la competenza del giudice del luogo dell'esecuzione, tale circostanza non sarebbe atta a creare la competenza della Camera civile d'appello in sostituzione di quella attribuita per legge al Pretore;

che, ad ogni buon conto, il Tribunale federale ammette la possibilità di chiedere l'exequatur di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro anche all'infuori di una procedura esecutiva, nel qual caso però il richiedente deve rendere verosimile l'esistenza di un interesse legittimo a siffatto accertamento (cfr. sulla questione: Donzallaz, La convention de Lugano, pag. 356 seg., ni 2706 segg.; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 8. ed., no 8 ad art . 33 ConvLug; Gaudemet-Tallon, Compétence et execution des jugements en Europe, 3a ed, pag. 357 seg.);

che non è in tal senso da escludere che siffatto interesse possa esistere anche nel luogo in cui risiede un terzo debitore del debitore principale, dove in futuro potrebbe essere avviata una procedura esecutiva;

che, comunque, neppure tale giurisprudenza è d'aiuto alla parte istante, siffatto interesse non essendo atto a sovvertire il sistema delle competenze stabilito dal CPC;

che di conseguenza l'istanza va dichiarata irricevibile, sicché può essere evasa ancor prima di intimarla alla controparte;

per i quali motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza è irricevibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico della parte istante.

  1. Intimazione:
  • ;
  • .

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

exequaturjurisdictionLugano Conventionforeign judgmentinadmissibilitycourt costs