Acquittal for drunk driving under in dubio pro reo

10.2005.74Übriges Gericht07.06.2005Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Pretura penale of Bellinzona acquitted the accused of drunk driving under Art. 91 cpv. 1 vLCStr. The defence argued that no police officer had seen him driving and that the evidence was insufficient. The court accepted the objection, applied in dubio pro reo, and held that the prosecution had not proved the conduct beyond doubt. As a consequence, the accused was acquitted and the costs were borne by the State. The request to uphold or revoke the earlier conditional suspension was not reached in light of the acquittal.

Omnilex-Regeste

Art. 91 cpv. 1 vLCStr; in dubio pro reo and proof of driving under intoxication: a conviction for driving in a state of intoxication requires proof that the accused actually drove while intoxicated. Where no witness observed the accused at the wheel and the remaining evidence does not exclude reasonable doubt, the court must acquit. The principle in dubio pro reo governs the assessment of the evidentiary state and precludes conviction on mere suspicion or indirect inference when decisive proof is lacking (consid. 1). On acquittal, costs may be charged to the State.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.74

Data decisione, Autorità: 07.06.2005, PRPEN

Titolo: persona ubriaca si presenta in polizia per denunciare di aver subtio un incidente della circolazione e viene accusato di circolazione in stato di ebrietà; in dubio pro reo

Incarto n. 10.2005.74 DA 406/2005

Bellinzona 7 giugno 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto l’autovettura VW Golf targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.29 - max 1.65 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia: 1.55 grammi per mille);

fatti avvenuti a Chiasso il 6 dicembre 2004;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 vLCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 406/2005 di data 7 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

  2. Alla multa di 1'200.-- (milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 4 novembre 2002 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

  4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

  5. La condanna verrà iscritta a casellario e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 febbraio 2005 dal difensore;

indetto il dibattimento 7 giugno 2005, al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito in virtù del principio in dubio pro reo, ossia poiché non c’è alcuna prova che abbia guidato sotto l’influsso dell’alcool. Nessuno degli agenti di polizia lo ha infatti visto al volante del proprio veicolo. Inoltre le dichiarazioni del teste della difesa sono inequivocabili. In via subordinata, egli chiede di non revocare la sospensione della precedente condanna;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputato è autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 406/2005 del 7 febbraio 2005?

  2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

  3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa della libertà e, se sì a quali condizioni?

  4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 4 novembre 2002 e, se sì, a quali condizioni?

  6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 CPS; 91 cpv. 1 vLCstr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, in virtù del principio in dubio pro reo;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCStr,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 406/2005 del 7 febbraio 2005;

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 testi

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

drunk drivingin dubio pro reoacquittalevidencecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the accused was guilty of driving in a state of intoxication under Art. 91 cpv. 1 vLCStr.

Extrahierter Entscheid

The evidence did not establish beyond doubt that the accused had driven while intoxicated; applying in dubio pro reo, he had to be acquitted.

Extrahierte Begründung

No police officer had seen him at the wheel, and the defence witness statements did not allow the contrary to be proven.

Kernrechtsfrage

Who must bear the court costs after the acquittal.

Extrahierter Entscheid

The costs were charged to the State.

Extrahierte Begründung

As the accused was acquitted, the court ordered the expenses to be borne by the State.

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