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Numero d'incarto:
10.2005.70
Data decisione, Autorità:
09.06.2005, PRPEN
Titolo:
Per aver in qualità di datore di lavoro tenuto a trattenere imposta alla fonte, impegato a profitto proprio o di un terzo
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.70
DA
515/2005
Bellinzona,
9
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia
Pontarolo
sedente con il
segretario Curzio Andreoli per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
appropriazione indebita
d'imposta alla fonte, art. 270 LT,
per avere, a partire dal mese
di gennaio 2004, a __________, nella sua qualità di socio e gerente della
società “__________Sagl” e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere
l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta
d’imposta concernente il 2003 per un importo complessivo sottratto di fr.
7'984.50;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 14 febbraio
2005 no. DA __________ del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla
pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per il periodo
di 2 (due) anni.
-
Al
versamento alla parte civile Ufficio imposte alla fonte dell'importo di fr.
7'984.50, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.-.
-
La
condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 15/17 febbraio 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 9 giugno 2005, al
quale ha partecipato il difensore dell’accusato, avv. DI 1, Lugano, mentre l'accusato,
regolarmente citato a mezzo raccomandata intimata il 13 maggio 2005, non è
comparso, e il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la
conferma del decreto d'accusa. La parte civile, Ufficio delle imposte alla
fonte, Bellinzona, non si è presentata.
Proceduto pertanto nelle forme contumaciali,
nel senso che, in concreto, si giudica in base alle risultanze degli atti (cfr.
art. 277 cpv. 1 CPP);
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore dell’accusato, avvDI
1, Lugano, il quale richiama d’entrata il decreto di non luogo a procedere del
Sostituto Procuratore pubblico Borelli di data 26 marzo 2004 relativo ad una
presunta appropriazione indebita d’imposta alla fonte concernente l’anno 2002. Le considerazioni in esso contenute devono valere a fortiori per il caso
oggi in esame ed impongono il proscioglimento dell’accusato. Al momento del
fallimento della __________ Sagl vi era una liquidità accertata di fr.
80'000.-. L’importo è di gran lunga superiore a quanto dovuto a titolo di
imposte alla fonte. Ne consegue che il debitore era in grado di pagare. Quale
substrato si deve inoltre considerare la liquidità ancora recuperata
nell’ambito della procedura fallimentare ed i debitori della società che
potevano e dovevano pagare ma che non l’hanno fatto approfittando della
dichiarazione di fallimento della ditta diretta dal signor ACCU 1. Pure
dall’elenco dei crediti posti in cessione e risultanti dall’avviso d’incanto
del 24 settembre 2004 (doc. dib. 2) risulta una somma di gran lunga superiore
(ca fr. 50'000.-) a quanto dovuto all’Ufficio imposte alla fonte. Oltre quanto
precede rileva la nullità del decreto d’accusa del 14 febbraio 2005 no. DA
515/2005 in quanto, per quel che concerne la delimitazione temporale del reato,
è erroneamente indicato il periodo a partire dal 2004. Ciò risulta impossibile
in quanto la __________ Sagl è stata dichiarata in fallimento il 17 dicembre
2003 e, di conseguenza, a far tempo da quella data il signor ACCU 1 ha perso
ogni potere di disposizione sui beni della società così come la facoltà di
onorare il dovuto a livello contributivo. Il montante scoperto di fr. 7'984.50
si riferisce con ogni probabilità al primo semestre del 2003. Osserva poi come
la Legge tributaria non sancisce un obbligo di versare i montanti trattenuti
dagli stipendi dei lavoratori soggetti alla regolamentazione bensì impone di
non utilizzare le trattenute per scopi diversi. Dai documenti contabili agli
atti risulta inoltre che la __________ Sagl doveva incassare un importo di fr.
450'000 circa. Il signor ACCU 1, socio e gerente, poteva dunque legittimamente
ritenere possibile un incasso dell’ordine di almeno fr. 200'000.-. In sostanza,
l’accusato non ha avuto alcuna intenzione di non saldare il debito contributivo
e nemmeno ha destinato le somme trattenute ad altri scopi. Risulta pure chiaro
che dalla dichiarazione del fallimento della ditta il potere decisionale circa
l’impiego dei mezzi societari è stato trasferito all’amministrazione del
fallimento. Ne consegue che il signor __________ deve essere prosciolto dal
reato imputatogli con protesta di spese e ripetibili.
Posti a
giudizio, con il consenso del patrocinatore dell’imputato, i seguenti quesiti:
In ordine:
- Il decreto d’accusa del 14
febbraio 2005 n. DA __________ del Procuratore pubblico Mario Branda deve
essere giudicato siccome nullo?
Nel merito:
- E’ ACCU 1 autore colpevole di
appropriazione indebita
d'imposta alla fonte, art. 270 LT;
per avere, a partire dal mese
di gennaio 2004, a __________, nella sua qualità di socio e gerente della
società “__________Sagl” e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere
l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta
d’imposta concernente il 2003 per un importo complessivo sottratto di fr. 7'984.50?
-
In caso di risposta
affermativa, quale pena deve essere comminata?
-
In caso di pena privativa della
libertà, deve essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della
pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
-
In caso di condanna, la stessa
deve essere iscritta a casellario giudiziale?
-
L’accusato deve essere
condannato al pagamento all’Ufficio imposte alla fonte, Bellinzona,
dell’importo di fr. 7'984.50, a titolo di risarcimento?
-
In caso di proscioglimento,
all’accusato devono essere riconosciute delle ripetibili?
-
A chi il carico delle spese di
giustizia?
Letti e esaminati gli atti formanti l'incarto del
Ministero pubblico dipendenti dal DA __________; quelli assunti d’ufficio prima
del dibattimento ad opera del giudice; nonché quelli prodotti dal difensore
dell’imputato;
preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 270 segg. LT, 9 cpv.
2, 18, 36, 41, 63 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito n. 1 in
ordine e, nel merito, affermativamente ai quesiti n. 1 e 3 e negativamente ai
quesiti n. 4 e 5, ritenuto superato il quesito n. 6;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
appropriazione indebita
d'imposta alla fonte, art. 270 LT,
per avere in qualità di
socio-gerente della __________ Sagl, __________, omesso di riversare
all’Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, l’importo di fr. 7'984.50,
dedotto dagli stipendi dei dipendenti della società __________ Sagl, __________,
a titolo d’imposte alla fonte per l’anno 2003, destinandolo ad altri scopi;
e condanna Davide ACCU 1:
-
Alla pena di 5 (cinque)
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
-
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (cinquecento).
Dichiara irricevibile
la pretesa dell’Ufficio imposte alla fonte, Bellinzona, e la rinvia alla
competente autorità.
Non ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale.
Le parti sono state avvertite del
loro diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la
dichiarazione di contumacia.
Il condannato in contumacia è stato
avvertito della sua facoltà di presentare, nel termine di 6 mesi
dall’emanazione della sentenza, istanza per un nuovo giudizio e che il giudizio
contumaciale di condanna diventa definitivo dopo 6 mesi, a condizione che
l’accusato abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento. Per le
spese e per i risarcimenti il presente giudizio è immediatamente esecutivo
(cfr. art. 277 cpv. 3 e 5 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice supplente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 Villa Luganese:
fr. 350.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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