Drunk driving and refusal of blood test

10.2005.542Übriges Gericht15.03.2007Confirmed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Pretura penale convicted ACCU 1 of driving in an impaired state and intentionally evading a blood test after she drove a moped in Ascona and refused testing in Locarno on 30 September 2005. Despite the defense’s request for a milder sanction because of her prior bad experience with an involuntary blood test, the court imposed 300 hours of community service, suspended for four years, plus a CHF 800 fine and CHF 800 in costs. It also ordered substitute detention of 8 days for non-payment of the fine and registration of the conviction in the criminal record.

Omnilex-Regeste

Art. 91 cpv. 1 and Art. 91a cpv. 1 LCStr; sentencing and conditional suspension under the CP: driving in a drunken state and intentional refusal of an ordered blood test are separate offenses where the evidentiary threshold is met by breath-test results and deliberate non-compliance after warning. In sentencing, the court may impose community service and a fine cumulatively; conditional suspension may be granted for the custodial substitute or community-service sentence according to the circumstances, while default rules for non-payment of a fine allow substitute detention. Prior analogous convictions may be considered in assessing culpability and penalty severity (consid. not stated).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.542

Data decisione, Autorità: 15.03.2007, PRPEN

Titolo: Condurre un motoveicolo in stato di ubriachezza e opporsi alla prova del sangue

Incarto n. 10.2005.542 DA 4124/2005

Bellinzona 15 marzo 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di

  1. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCS,

per aver condotto il motoveicolo Piaggio targato __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 1.80 gr. per mille, quarta prova 1.73 gr. per mille), malgrado fosse già stata condannata nel 1998 per analogo reato (alcolemia: min. 2.13 – max 2.47 gr. per mille);

fatti avvenuti ad Ascona il 30.09.2005;

  1. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS,

per essersi intenzionalmente opposta alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a Locarno il 30.09.2005;

perseguita con decreto d’accusa del 7 novembre 2005 n. DA 4124/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

Alla multa di fr. 1'000.--.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 novembre 2005 dall'accusata;

indetto il dibattimento 15 marzo 2007, al quale parteciparono l’accusata e il suo patrocinatore;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, avv. DI 1, __________, il quale illustra preliminarmente le ragioni dell’opposizione della prevenuta: l’entità della pena proposta, che egli giudica troppo severa, e le circostanze particolari da considerare per l’esame dell’aspetto soggettivo delle infrazioni imputatele. Riguardo a quest’ultimo aspetto, il patrocinatore rievoca un episodio del 2002 in cui l’imputata veniva travolta da un automobilista e, trasportata a un vicino ospedale, veniva sottoposta, senza il suo consenso, a un esame del sangue (positivo e in forza del quale l’autorità amministrativa le revocava la patente di guida visto anche un precedente di circolazione in stato di ebrietà del 1998). Memore di quella brutta avventura, l’imputata si è quindi rifiutata di dar seguito all’ordine dell’agente di sottoporsi ad un esame del sangue. Alla luce di queste particolari evenienze, il difensore chiede che la sua assistita venga condannata ad una pena pecuniaria sospesa o a un lavoro di pubblica utilità, sempre da sospendere condizionalmente;

sentito per ultimo l'accusata per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), la quale condivide pienamente quanto asserito dal suo patrocinatore, dichiarando di essere disposta a svolgere dei lavori di pubblica utilità durante i weekend;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. È ACCU 1, __________, autrice colpevole di:

1.1. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per aver condotto,

ad Ascona il 30.09.2005,

il motoveicolo Piaggio targato __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 1.80 gr. per mille, quarta prova 1.73 gr. per mille), malgrado fosse già stata condannata nel 1998 per analogo reato (alcolemia: min. 2.13 – max 2.47 gr. per mille)?

1.2. Elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS,

per essersi intenzionalmente opposta,

a Locarno il 30.09.2005,

alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto?

  1. In caso di risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena le deve essere comminata?

  2. In caso di pena privativa della libertà, di pena pecuniaria o di pena ai lavori di pubblica utilità, deve essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

  3. In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

  4. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCS; 12, 34 ss., 42 ss.,47 ss., 106 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

  1. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per aver condotto,

ad Ascona il 30.09.2005,

il motoveicolo Piaggio targato __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 1.80 gr. per mille, quarta prova 1.73 gr. per mille), malgrado fosse già stata condannata nel 1998 per analogo reato (alcolemia: min. 2.13 – max 2.47 gr. per mille);

  1. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS,

per essersi intenzionalmente opposta,

a Locarno il 30.09.2005,

alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

e condanna ACCU 1

  1. a un lavoro di pubblica utilità di 300 (trecento) ore;

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

  1. alla multa di fr. 800.00 (ottocento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

  1. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.00 (ottocento).

Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.00 multa

fr. 350.00 tassa di giustizia

fr. 350.00 spese giudiziarie

fr. 1500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

drunk drivingblood test refusalcommunity serviceconditional suspensionfinecriminal recordsubstitute detention

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the accused committed driving in an impaired state under Art. 91(1) LCStr.

Extrahierter Entscheid

Yes. The court found that she drove the Piaggio moped in a state of drunkenness in Ascona.

Extrahierte Begründung

The breath tests showed significant alcohol levels, and the prior 1998 conviction was noted as aggravating context.

Kernrechtsfrage

Whether the accused committed evasion of measures to determine driving incapacity under Art. 91a(1) LCStr.

Extrahierter Entscheid

Yes. She intentionally refused the ordered blood test despite warning about the penal consequences.

Extrahierte Begründung

Her deliberate refusal after being informed of the consequences satisfied the offense elements.

Kernrechtsfrage

What sentence, probation, fine, and costs should be imposed.

Extrahierter Entscheid

The court imposed 300 hours of community service, suspended for 4 years, a fine of CHF 800, substitute detention of 8 days in default of payment, and costs of CHF 800.

Extrahierte Begründung

The court considered the defense arguments but imposed a mitigated yet meaningful sanction.

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