Conviction for assault, defamation, insult and threats

10.2005.480Übriges Gericht04.04.2006Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Pretura penale in Bellinzona convicted ACCU 1 of simple assault, defamation, repeated insult, and repeated threats against the civil parties, but acquitted him of one of the two assault episodes. The court imposed the 10-day custodial sentence proposed in the summary penalty order, suspended it conditionally for two years, and ordered CHF 700 in costs. It also ordered registration of the conviction in the criminal record. The civil parties had been referred to the civil court for any damages claims, and no opposition was made to that dispositive part.

Omnilex-Regeste

Art. 123 cpv. 2, 173, 177 and 180 cpv. 1 CPS; conditional suspension of a short custodial sentence and costs: where the evidence proves only part of the assault charge, the accused is to be convicted solely for the established episodes, while unproven episodes require acquittal. If the overall culpability so justifies, the court may confirm the penalty proposed in the summary penalty order and suspend a custodial sentence conditionally for the statutory probation period. The conviction is to be entered in the criminal record and deleted according to the temporal rules governing expungement (consid. not specified).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.480

Data decisione, Autorità: 04.04.2006, PRPEN

Titolo: ripetute lesioni semplici provocate con pugni e con la gamba del tavolo, diffamazione, ripetuta ingiuria, ripetuta minaccia

  1. CIVI 1
  2. CIVI 2
  3. CIVI 3

Incarto n. 10.2005.480 DA 3687/2005

Bellinzona 4 aprile 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici (ripetute),

per avere ripetutamente cagionato un danno al corpo o alla salute di CIVI 2, e meglio

· a __________, in data 28 gennaio 2005, colpendola con la gamba del tavolo alle gambe, cagionatole le lesioni attestate nel certificato medico di data 1 febbraio 2005 del dr. med. __________, nonché

· a __________, in data 18 aprile 2005, colpendola con dei pugni, cagionatole le lesioni attestate dal certificato medico di data 18 aprile 2005 __________;

  1. diffamazione,

per avere, comunicando con un terzo, incolpato CIVI 2 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla di lei reputazione, e meglio, a fine febbraio 2005, ad __________, riferendo a CIVI 3 e __________ che a sua moglie “è una puttana, ha rubato fr. 50'000.-- presso il ristorante __________ ad __________, dove lavora”;

  1. ingiuria (ripetuta),

per avere, a __________, in data 13 febbraio 2005, mediante scritti inviati a CIVI 2 tacciandola di “troia” nonché asserendo:

· “quando è rimasta incinta in segreto .. ha ingerito una manciata di pillole per abortire bastardo”

· “la tua è una denuncia falsa”

· “tu vai dal dottore e gli paghi falsi papiri”

offeso il di lei onore;

  1. minaccia (ripetuta),

per avere, a __________, in data 15 gennaio 2005. comunicando al telefono al minore.: “questa è casa CIVI 1? Sono ACCU 1, di questo a tuo padre, io l’ammazzo, di allontanarsi da mia moglie” incusso timore a CIVI 1 nonché a __________ presso __________, in data 30 marzo 2005, riferendo a CIVI 3 la seguente minaccia “ti ammazzo, scorrerà sangue”, incussole timore;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 123 cifra 2 cpv. 3, 173, 177, 180 cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 41 cifra 1, 66ter e 68 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 5 ottobre 2005 n. DA 3687/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

  3. Le parti civili CIVI 2, CIVI 1 e CIVI 3 sono rinviate al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b. CPP).

  4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 4 aprile 2006, al quale hanno partecipato l’imputato, le parti civili e l’interprete, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame delle parti civili;

sentita la parte civile CIVI 2, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa per quanto la concerne;

sentita la parte civile CIVI 1, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa per quanto lo concerne;

sentita la parte civile CIVI 3, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa per quanto la concerne;

sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede il proscioglimento da ogni capo d’imputazione per non aver commesso i fatti che gli vengono rimproverati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Ripetute lesioni semplici,

1.2. Diffamazione,

1.3 Ripetuta ingiuria,

1.4. Ripetuta minaccia,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3687/2005 del 5 ottobre 2005?

  1. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

  2. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

  3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 cifra 1, 66ter, 68, 123 cifra 2 cpv. 3, 173, 177 e 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

  1. lesioni semplici, art. 123 cifra 2 cpv. 3 CPS,

  2. diffamazione, art. 173 CPS,

  3. ripetuta ingiuria, art. 177 CPS,

  4. ripetuta minaccia, art. 180 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 28 gennaio 2005, ad __________ a fine febbraio 2005, a __________ il 13 febbraio 2005 ed a __________ il 15 gennaio 2005, nelle circostanze descritte ai punti nri. 1 primo paragrafo, 2, 3 e 4 del decreto di accusa n. DA 3687/2005 del 5 ottobre 2005;

e lo proscioglie dall’accusa di lesioni semplici per l’episodio descritto al punto n. 1, secondo paragrafo, del suddetto decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

  1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 400.00 spese giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Schlagwörter

simple assaultdefamationinsultthreatsconditional suspensioncriminal recordcivil claimscosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the accused committed repeated simple assault, defamation, repeated insult and repeated threats as charged.

Extrahierter Entscheid

The court found the accused guilty of simple assault, defamation, repeated insult and repeated threats for the conduct described in the indictment, but acquitted him of one assault episode.

Extrahierte Begründung

After hearing the parties and reviewing the file, the court accepted the charge for all counts except the second assault episode, which was not proven to the required standard.

Kernrechtsfrage

Whether the proposed sentence should be imposed and suspended conditionally.

Extrahierter Entscheid

The accused was sentenced to 10 days' detention, suspended conditionally for a probationary period of 2 years.

Extrahierte Begründung

Given the offenses and the case circumstances, the court adopted the penalty proposed in the summary penalty order and granted conditional suspension.

Kernrechtsfrage

Whether the conviction should be entered in the criminal record and when it may be deleted.

Extrahierter Entscheid

The court ordered entry in the criminal record, with deletion after the period provided by Articles 80 and 41(4) CPS.

Extrahierte Begründung

The conviction triggered record entry under the applicable criminal law rules.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.