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Numero d'incarto:
10.2005.47
Data decisione, Autorità:
09.06.2005, PRPEN
Titolo:
entrata illegale in Svizzera sprovvisto di validi documenti
Incarto
n.
10.2005.47/CEG
DA
3649/2003
Bellinzona
9
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per essere, in data 2 novembre
2003, entrato illegalmente in Svizzera attraverso il valico doganale di Chiasso
sprovvisto di validi documenti di legittimazione;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa del 15 giugno
2004 no. DA 3649/2003 del AINQ 1 che propone la condanna:
- Alla pena di 6 (sei) giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
pena da dedursi il carcere preventivo sofferto.
- Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo
di prova di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
- Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.;
viste l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2004;
la richiesta di rifacimento del
dibattimento, tenutosi in contumacia il 15 giugno 2004, inoltrata in data 14
dicembre 2004
indetto il dibattimento 9 giugno 2005, al
quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 aprile 2005 e
poi per via edittale con pubblicazione 27 aprile 2005, non è comparso, mentre
il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la
conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per
essere, in data 2 novembre 2003, entrato illegalmente in Svizzera attraverso il
valico doganale di Chiasso sprovvisto di validi documenti di legittimazione?
-
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
-
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
-
Deve essere pronunciata la pena
accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero?
4.1. In caso di risposta affermativa
per quale periodo?
4.2. Può essere concessa la
sospensione condizionale?
-
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
-
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 41, 5,
63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1, 3, 4, 4.1, 4.2, 5 e negativamente al quesito posto sub 2,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art.
23 cpv. 1 LDDS) per i fatti compiuti a Chiasso il 2 novembre 2003 nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 3649/2003 del 15 giugno
2004;
condanna ACCU 1 ,
-
alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
-
alla pena accessoria
dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
-
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per
complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta).
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può
ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
(per via edittale)
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. -.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 250.-- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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