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Numero d'incarto:
10.2005.44
Data decisione, Autorità:
10.06.2005, PRPEN
Titolo:
al fine di procacciarsi un indebito profitto ingannato con astuzia un funzionario della Banca e formato un falso "contratto per conto di garanzia del locatario"
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.44 ROC/MAM
DA
2237/2004
Bellinzona
10
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1;
ritenuto colpevole di 1. truffa,
per avere, il __________, a __________,
al fine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia un
funzionario della Banca __________, affermando cose false ed inducendolo in tal
modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,
e meglio per avere allestito un
documento falso sul quale figurava, contrariamente al vero, l’autorizzazione
del locatore dello stabile di via __________ a __________ di proprietà di __________
- dove aveva abitato un appartamento per il quale non aveva pagato la pigione
negli ultimi sei mesi d’affitto - e dopo averlo presentato al funzionario della
__________ di ____________________, ottenuto indebitamente lo sblocco a suo
favore del conto deposito garanzia affitti n. __________ prelevando il saldo di
fr. 2'300.--;
- falsità in documenti,
per avere, nelle surriferite
circostanze di tempo e di luogo e al fine di commettere la truffa di cui al
punto precedente, formato un falso “contratto per conto di garanzia del
locatario” n. __________ della __________ di __________, apponendo su una copia
in suo possesso, alla voce “dichiarazione di sblocco”, una fotocopia della
firma del locatario ritagliata da una lettera inviatagli da quest’ultimo, e
fotocopiando il tutto a colori al fine di ingannare il funzionario di banca;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 146 cpv. 1
e 251 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 28 giugno
2004 no. DA 2237/2004 del AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:
-
Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione, da espiare.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di Fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
Fr. 50.--.
ed inoltre
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il
periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
13 luglio 2004;
rilevato che
per questi fatti l’accusato è stato condannato in contumacia in data 11
novembre 2004 dal giudice della Pretura penale Giovanni Celio;
preso atto che
con lettera del 25.11.2004, il condannato ha formulato istanza di nuovo
giudizio giusta l’art. 277 cpv. 3 CPP;
indetto il
pedissequo dibattimento 10 giugno 2005, al quale hanno partecipato il
prevenuto, mentre che il AINQ 1 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato
il quale ammette i fatti del decreto d’accusa impugnato, postulando
la
sospensione condizionale della pena privativa della libertà personale e,
subordinatamente,
una massiccia riduzione della pena. Si dichiara comunque
dispiaciuto
per quanto accaduto e si appella in ogni caso alla clemenza del
Giudice,
pur tenendo a precisare che il movente scatenante alla base dei reati
indicati
nel decreto d’accusa impugnato è stato quello della sua precaria
situazione
finanziaria che attanagliava il prevenuto al momento dei fatti e che
lo
attanaglia a tutt’oggi, essendo questi a beneficio dell’assistenza;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.È ACCU 1
autore colpevole di
1.1. truffa
per avere, il __________, a __________,
al fine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia un
funzionario della Banca __________ di __________, affermando cose false ed
inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui, e meglio
per avere allestito un documento falso sul quale figurava, contrariamente al
vero, l’autorizzazione del locatore dello stabile di __________ a __________ di
proprietà di CIVI 1 - dove aveva abitato un appartamento per il quale non aveva
pagato la pigione negli ultimi sei mesi d’affitto - e dopo averlo presentato al
funzionario della Banca __________ di __________, ottenuto indebitamente lo
sblocco a suo favore del conto deposito garanzia affitti n. __________
prelevando il saldo di fr. 2'300.--.
1.2. falsità
in documenti
per avere, nelle surriferite
circostanze di tempo e di luogo e al fine di commettere la truffa di cui al
punto precedente, formato un falso “contratto per conto di garanzia del
locatario” n. __________ della Banca __________ di __________, apponendo su una
copia in suo possesso, alla voce “dichiarazione di sblocco”, una fotocopia
della firma del locatario ritagliata da una lettera inviatagli da quest’ultimo,
e fotocopiando il tutto a colori al fine di ingannare il funzionario di banca.
- In caso di risposta affermativa
al quesito no. 1.1. e/o 1.2. , se deve
essergli inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
- In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta
a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80
CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
- In caso di risposta
affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono
essere accollate al
condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli art. 146 cpv. 1 e 251 cifra 1
CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39
lett. a LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti 1.1, 1.2, 2, 4 e 5 e negativamente al quesito 3;
dichiara ACCU 1,
colpevole
di
- truffa,
per avere, il __________, a __________,
al fine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia un
funzionario della Banca __________ di __________, affermando cose false ed
inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,
e meglio per avere allestito un
documento falso sul quale figurava, contrariamente al vero, l’autorizzazione
del locatore dello stabile di __________ a __________ di proprietà di CIVI 1 -
dove aveva abitato un appartamento per il quale non aveva pagato la pigione
negli ultimi sei mesi d’affitto - e dopo averlo presentato al funzionario della
Banca __________ di __________, ottenuto indebitamente lo sblocco a suo favore
del conto deposito garanzia affitti n. __________ prelevando il saldo di fr.
2'300.--;
- falsità in documenti,
per avere, nelle surriferite
circostanze di tempo e di luogo e al fine di commettere la truffa di cui al
punto precedente, formato un falso “contratto per conto di garanzia del locatario”
n. __________ della Banca __________ di __________, apponendo su una copia in
suo possesso, alla voce “dichiarazione di sblocco”, una fotocopia della firma
del locatario ritagliata da una lettera inviatagli da quest’ultimo, e
fotocopiando il tutto a colori al fine di ingannare il funzionario di banca;
di
conseguenza
condanna ACCU 1
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, da espiare.
Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 100.-- (aumentata a Fr.
500.-- in caso di richiesta di motivazione scritta della sentenza) e delle
spese giudiziarie di Fr. 100.-- (cento).
ordina 3. La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr.
100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
Fr.
200.00 Totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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