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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.431
Data decisione, Autorità:
27.01.2006, PRPEN
Titolo:
Colpire con pugni al volto e al corpo provocando lesioni
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.431
DA
3124/2005
Bellinzona
27
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Elena Perazzi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________ il __________,
intenzionalmente colpito LESA 1 con dei pugni al volto e al corpo provocandole
le lesioni di cui al certificato 24 agosto 2005 del Dr. med. __________, agli
atti;
reato previsto dall’art. 123 cifra 2 cpv. 4 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 1°
settembre 2005 n. 3124/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 5 (cinque)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
-
Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton
Ticino il __________, ma l'ammonisce formalmente;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 14 settembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 27 gennaio 2006,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 14/15
dicembre 2005, non è comparso,
mentre il AINQ 1 con lettera 16
dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 41, 63, 123 cifra 2
cpv. 4 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
Se ACCU 1 è autore colpevole di
lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
-
Sulla pena e sulle spese.
-
Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton
Ticino il __________.
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni
semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 3124/2005 del 1 settembre 2005.
condanna ACCU 1
-
alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________, ma
l’ammonisce formalmente.
L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione
orale del dispositivo.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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