Drunk driving conviction and revocation of prior suspended sentence

10.2005.129Übriges Gericht07.06.2005Confirmed

Zusammenfassung

Antonio ACCU 1 was tried before the Pretura penale in Bellinzona for driving in an unfit state after being stopped in Magadino on 6 January 2005 with a blood alcohol level of 1.39–1.53 g/kg. The court, after hearing the accused and reviewing the file, found him guilty under Art. 91 para. 1 SVG. It imposed the same penalty proposed in the decree of accusation: 90 days' detention suspended for 4 years, a CHF 1,200 fine, and CHF 550 in court taxes and costs. The court also revoked the conditional suspension of a prior 60-day detention sentence from 18 November 2002.

Regest

Art. 91 cpv. 1 LCStr; revocation of conditional suspension under Art. 41 CP: where the accused reoffends in the same manner and the evidence establishes intoxicated driving, the court may convict, impose a suspended custodial sentence and fine, and revoke the earlier conditional benefit. The criminal record entry follows the conviction and is subject to statutory deletion periods (consid. on sentence and revocation).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.129

Data decisione, Autorità: 07.06.2005, PRPEN

Titolo: per aver circolato in stato di ubriachezza

Incarto n. 10.2005.129/bep DA 919/2005

Bellinzona 7 giugno 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di circolazione in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura VW targata (I) VA B11192 essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.39 - max. 1.53 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia: 2.74 grammi per mille);

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

fatti avvenuti a Magadino, il 6 gennaio 2005;

perseguito con decreto d’accusa n. 919/2005 di data 14 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla pena dio 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

  2. Alla multa di fr. 1'200.--.

  3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 18.11.2002.

  4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 marzo 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 7 giugno 2005, al quale è comparso l’accusato mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa ed acquisiti i documenti da 1 a 5 prodotti il 14 aprile 2005 dall’accusato, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se __________ è autore colpevole di circolazione in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

  2. Sulla pena e sulle spese.

  3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 18.11.2002.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di circolazione in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 919/2005 del 14 marzo 2005.

condanna Antonio ACCU 1

  1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

  2. alla multa di fr. 1'200.-;

  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 18.11.2002.

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino (80022),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'200.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 350.00 spese giudiziarie

fr. 1'750.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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