Repeated simple bodily harm; in dubio pro reo

10.2004.406Übriges Gericht17.03.2005Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

ACCU 1 was tried before the Pretura penale in Bellinzona for repeated simple bodily harm allegedly committed against his wife in August 2004. After hearing the accused, the prosecutor and the defense, the court found the charge not proven and acquitted him under Art. 123 No. 2 CP. The judgment states that it is final. The excerpt does not clearly state how costs were allocated, so no cost effect is recorded.

Omnilex-Regeste

Art. 123 No. 2 CP; proof of repeated simple bodily harm and application of in dubio pro reo. Where the evidentiary record leaves reasonable doubt as to the commission of the offence, the accused must be acquitted. A conviction cannot rest on a version of the events that is not sufficiently corroborated, especially when the court is not persuaded beyond reasonable doubt by the testimonial and circumstantial evidence assessed at trial.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.406

Data decisione, Autorità: 17.03.2005, PRPEN

Titolo: lesioni semplici ripetute a danno del coniuge. In dubio pro reo

Incarto n. 10.2004.406/AMM DA 3301/2004

Bellinzona 17 marzo 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Valentina Borsari in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso dall’avv.,)

accusato di lesioni semplici ripetute

per avere, a __________ nel corso del mese di agosto 2004, in almeno due occasioni, colpendo ripetutamente al viso la moglie __________ (recte: __________) __________, procurandole lividi e un gonfiore, cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona;

reato previsto dall'art. 123 n. 2 CP;

perseguito con decreto d’accusa DA 3301/2004 del 4 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:

  1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

  2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 200.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 6 ottobre 2004 dall’imputato;

indetto il dibattimento 17 marzo 2005, cui sono comparsi l’accusato, il difensore e il Procuratore pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti – il Procuratore pubblico, il quale – in estrema sintesi – spiega i motivi che lo hanno indotto a continuare il procedimento nonostante la richiesta di sospensione della vittima e rileva l’importanza di perseguire tali atti di violenza di coppia; sui fatti in rassegna, sottolinea la credibilità della versione della moglie – la quale non ha mai ritrattato pur manifestando l’intenzione di sospendere il pro­cedimento – confortata dalla deposizione testimoniale dell’amica; ciò, a fronte di una versione dell’imputato su taluni aspetti contraddittoria e, in generale, poco credibile; ne conclude, il Procuratore pubblico, per la conferma del decreto d’accusa, sia sul principio sia sulla pena proposta;

– il difensore, il quale – in estrema sintesi – ritiene che l’imputato abbia fornito una versione univoca e plausibile sia prima sia durante il dibattimento; ravvisa per contro diverse contraddizioni di rilievo fra la versione della moglie e quella della testimone, che, a suo parere, sono suscettibili di infondere un ragionevole dubbio sull’esistenza dei reati; donde la postulata assoluzione;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. se l'imputato è autore colpevole di lesioni semplici ripetute;

  2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

  1. il giudizio sugli oneri processuali;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 n. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di lesioni semplici ripetute, art. 123 n. 2 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA 3301/2004 del 4 ottobre 2004;

carica le spese __________;

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

bodily harmacquittalreasonable doubtdomestic violenceevidence assessment

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the accused committed repeated simple bodily harm under Art. 123 No. 2 CP

Extrahierter Entscheid

The court acquitted the accused of the charge.

Extrahierte Begründung

The court applied the standard of proof and, on the record as assessed at trial, did not find the accusation sufficiently established.

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