Conditional suspension for heroin conviction

10.2004.374Übriges Gericht03.02.2005Modified

Zusammenfassung

The Bellinzona Pretura penale convicted ACCU 1 of a narcotics infraction and contravention after he admitted buying 32 grams of heroin in Zurich and consuming around 40 grams in Lugano. The only contested point concerned execution of the sentence. The court granted the defence request and suspended the 60-day custodial sentence conditionally for four years. It also ordered total court costs of CHF 200 and confirmed confiscation and destruction of the seized heroin.

Regest

Art. 41, 63 CP; Art. 19 cifra 1 and 19a cifra 1 LS; conditional suspension of a short custodial sentence and fixing of the probation period. Where the statutory prerequisites are met, the court may suspend execution of a custodial sentence conditionally; the probation period is to be set according to the circumstances. In narcotics cases, purchase and consumption of heroin may concurrently fulfill infraction and contravention provisions of the LS. Conviction entails allocation of procedural costs to the convicted person and may be accompanied by confiscation/destruction of the narcotic substances seized.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.374

Data decisione, Autorità: 03.02.2005, PRPEN

Titolo: acquisto e vendita eroina

Incarto n. 10.2004.374/da DA 3009/2004

Bellinzona 3 febbraio 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Anna Dell'Oso in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DUF 1

prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, acquistato a Zurigo il 4.8.2004, 32 grammi lordi di eroina al prezzo di fr. 1'200.-, sostanza sequestrata dalla Polizia e per la metà destinata alla vendita al dettaglio e l'altra metà per il proprio consumo;

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, consumato dal mese di febbraio 2004

fino all'inizio di agosto 2004, complessivamente ca. gr. 40 di eroina, sostanza

acquistata a Lugano;

reati previsti dagli art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LS;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 6 settembre 2004 n. DA 3009/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione da espiare, dedotto il carcere preventivo sofferto.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

  3. Ordina la confisca e la distruzione di gr. 32 di eroina sequestrati dalla Polizia all'accusato, rep. SAD 3236;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 settembre 2004, limitatamente alla questione dell’esecuzione effettiva della pena;

indetto il dibattimento 3 febbraio 2005, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, mentre il procuratore Pubblico con scritto 31 gennaio 2005 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede che la pena inflitta venga sospesa per un periodo di prova da stabilire dal giudice;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se ACCU 1 può beneficiare della sospensione condizionale della pena di 60 giorni inflittagli per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

1.1. In caso di risposta affermativa quale deve essere il periodo di prova.

  1. Sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LS; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________ del 6 settembre 2004;

condanna ACCU 1

  1. alla pena di 60 (sesanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

ordina la confisca e la distruzione di gr. 32 di eroina sequestrati all’accusato dalla Polizia, rep. SAD 3236.

le parti sono state avvertire del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziaria

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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