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Numero d'incarto:
10.2004.333
Data decisione, Autorità:
17.06.2005, PRPEN
Titolo:
colpito caporale di polizia con un pugno al volto provocandogli delle lesioni e danneggiandogli gli occhiali.
- CIVI 1
- CIVI 2
Incarto
n.
10.2004.333 ROC/MAM
DA
2737/2004
Bellinzona
16
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DUF 1
prevenuto
colpevole di 1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
per
avere, a __________ in data __________, con violenza, segnatamente sferrandogli
un pugno al volto, impedito al __________ della Polizia comunale di __________ CIVI
1 di compiere un atto che entrava nelle sue attribuzioni, ossia di procedere
alla sua indentificazione;
- lesioni
semplici
per
avere, a __________ in data __________, sferrato un pugno al volto di CIVI 1,
cagionandogli le lesioni accertate dal certificato medico, agli atti, del
__________ del Dr.
Med. __________;
- danneggiamento
per avere, a __________ in data __________,
intenzionalmente danneggiato gli occhiali da vista di proprietà di CIVI 1,
caduti a terra a seguito del manrovescio descritto sub. 1 e 2 (danno
quantificato dalla parte civile in fr. 120.--);
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 285 cifra 1 CP, art.123 cifra 1 CP e
art. 144 cpv. 1 CP,
richiamati
gli art. 11 CP e art. 41 cifra 1 CP;
perseguito con decreto
d'accusa no. 2737/2004 del 23 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna
del prevenuto
-
Alla
pena di 15 (quindici) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
-
Al
versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 120.-- a titolo di
risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
-
Per
ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 2 è rinviata al competente foro
civile.
-
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
ed inoltre 5. La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente il 27.08.2004;
indetto il
pedissequo dibattimento di data 16 giugno 2005, al quale hanno partecipato
l'accusato, assistito dal proprio difensore come pure dal proprio tutore, ed il
Sost. Procuratore pubblico;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato e sentito il teste in virtù dell’ordinanza
sulle prove di data 19.11.2004;
sentito il
difensore, il quale chiede in via principale
l’applicazione dell’art. 10 CPS
(irresponsabilità)
e la pedissequa non punibilità del prevenuto. In via
subordinata
postula una riduzione della pena e la possibilità, se del caso, di
assegnare
al prevenuto un lavoro di pubblica utilità;
sentito da
ultimo l'accusato il quale nega ogni addebito penale;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.È ACCU 1
autore colpevole di
1.1. violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari
per
avere, a __________ in data __________, con violenza, segnatamente sferrandogli
un pugno al volto, impedito al __________ della Polizia comunale di __________
di compiere un atto che entrava nelle sue attribuzioni, ossia di procedere alla
sua indentificazione;
1.2. lesioni
semplici
per
avere, a __________ in data __________, sferrato un pugno al volto di
CIVI 1, cagionandogli
le lesioni accertate dal certificato medico, agli atti, del
__________ del Dr.
Med. __________;
1.3. danneggiamento
per
avere, a __________ in data __________, intenzionalmente danneggiato gli
occhiali da vista di proprietà di CIVI 1, caduti a terra a seguito del
manrovescio descritto
sub. 1 e 2 (danno quantificato dalla parte civile in fr.
120.--);
-
Trattasi di irresponsabilità ex
art. 10 CPS?
-
In caso di risposta negativa
al quesito precedente, trattasi di responsabilità
scemata ex art. 11
CPS?
- In caso di risposta
affermativa al quesito no. 1.3., trattasi di reato di lieve entità
ex art. 172ter CPS?
- In caso di risposta
affermativa ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3. e negativa al
quesito 2, se deve
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
- In
caso di risposta affermativa al quesito no. 5, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
-
In
caso di risposta affermativa al quesito no. 5., se la condanna deve essere
iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
-
In caso di risposta
affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3., se devono
essere accollate al
condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
9.Se deve
essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1.
-
In caso di risposta
negativa al quesito no. 9. se la pretesa della parte civile CIVI 1 deve essere
rinviata al competente foro civile.
-
Se le pretese della
parte civile CIVI 2 devono essere rinviate al competente foro civile.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli
artt. 285 cifra 1 CP, art. 123 cifra 1 CP e art. 144 cpv. 1 CP in rel. con art.
172 ter CP, 11 CP e art. 41 cifra 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg.
CPP, 273 e segg. CPP,e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 e negativamente al quesito
2;
venendo
contestualmente a cadere il quesito no.10;
dichiara ACCU 1, , __________ nato a __________,
,
colpevole
di
- violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari
per
avere,
a
__________ in data __________, con violenza, segnatamente sferrandogli un pugno
al volto, impedito al __________ della Polizia comunale di __________ CIVI 1 CIVI
1 di compiere un atto che entrava nelle sue attribuzioni, ossia di procedere
alla sua indentificazione;
- lesioni
semplici
per
avere, a __________ in data __________, sferrato un pugno al volto di CIVI 1,
cagionandogli le lesioni accertate dal certificato medico, agli atti, del
__________ del Dr.
Med. __________;
- danneggiamento di
lieve entità
per avere, a __________
in data __________, intenzionalmente danneggiato gli
occhiali da vista di
proprietà di CIVI 1, caduti a terra a seguito del
manrovescio descritto
sub. 1 e 2 (danno quantificato dalla parte civile in fr.
120.--);
di
conseguenza
condanna ACCU 1
-
Alla
pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
-
Al
versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 120.-- a titolo di
risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
-
Per ogni eventuale
pretesa la parte civile CIVI 2 è rinviata al
competente foro civile.
- Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
Fr. 100.--.
ordina 5. L’iscrizione della
condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata
trascorso il periodo
fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4
CPS.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il
Giudice il
Segretario
Claudio
Rotanzi Michele Maggi
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 indennità teste
Fr. 200.00
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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