Illegal stay and unauthorized work by foreign domestic worker

10.2004.307Übriges Gericht14.12.2004Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Bellinzona Pretura penale partly upheld the opposition to the penal order against a foreign domestic worker. It acquitted her of illegal stay under Art. 23 cpv. 1 LDDS, accepting that her presence in Switzerland was interrupted almost daily by returns to Italy and did not constitute the charged continuous stay. It convicted her, however, of contravention under Art. 23 cpv. 6 LDDS for working without the required permit. The court reduced the sanction from the penal order to a CHF 1,000 fine, ordered CHF 400 in court fees and costs, denied repeatibili, and maintained the usual warning that non-payment would lead to conversion into arrest.

Omnilex-Regeste

Art. 23 cpv. 1 et 6 LDDS; distinction between illegal stay and unauthorized gainful employment; where the accused’s presence in Switzerland is not continuous but interrupted by almost daily returns abroad, the elements of illegal residence are not established (consid. 1); however, gainful activity in Switzerland without the required foreign police permit constitutes a contravention under Art. 23 cpv. 6 LDDS. In sentencing, the court may substantially reduce the sanction proposed in the penal order in light of the partial acquittal and the circumstances of the case; standard consequences for non-payment and the entry/cancellation of the judgment in the criminal record remain applicable.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.307

Data decisione, Autorità: 14.12.2004, PRPEN

Titolo: collaboratrice domestica straniera soggiorna presso il datore di lavoro

Incarto n. 10.2004.307 DA 2608/2004

Bellinzona 14 dicembre 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di 1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale),

per avere, a Brusino Arsizio, nel periodo 16 febbraio 2004 - 26 luglio 2004, soggiornato illegalmente sul territorio svizzero, pernottando presso la dimora di __________, priva del necessario permesso;

  1. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,

per avere, a Brusino Arsizio, nel periodo 1. ottobre 2002 - 26 luglio 2004, svolto attività lucrativa, senza essere in possesso del necessario permesso di polizia degli stranieri;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS, richiamato l'art. 41 cifra 1 CPS;

perseguita con decreto d'accusa n. DA 2608/2004 di data 16 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Alla multa di fr. 7'000.-- (settemila), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 agosto 2004 dal difensore;

indetto il dibattimento 14 dicembre 2004, al quale hanno partecipato l'imputata, assistita dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale innanzitutto rileva come il decreto d'accusa sia in parte impreciso, in quanto non indica quale infrazione in ambito lavorativo abbia commesso la sua cliente. Per quanto attiene l'accusa di soggiorno illegale, egli ritiene che il reato non sia adempito né dal profilo oggettivo né da quello soggettivo. In effetti, l'accusata non ha mai soggiornato stabilmente in Svizzera, né lo ha mai voluto, ma rientrava quasi quotidianamente al suo domicilio in Italia, distante ca. 4 Km dall'abitazione dei suoi datori di lavoro. Per quanto riguarda l'accusa di esercizio illecito di un'attività lavorativa egli sottolinea come la sua assistita abbia sempre chiesto ai datori di lavoro di regolarizzare la sua posizione. A questo proposito, egli invoca anche l'errore sui fatti, evidenziando i numerosi elementi che permettono di affermare che l'imputata potesse ritenere che la sua situazione fosse stata sanata. La difesa chiede pertanto, in via principale, in proscioglimento da entrambi i capi di imputazione, e, in via subordinata, la condanna della sua cliente alla sola sanzione pecuniaria, massicciamente ridotta rispetto al decreto d'accusa, in considerazione della situazione finanziaria e dell'attenuante dei motivi onorevoli. In conclusione egli protesta tasse, spese e ripetibili;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. E' l'imputata autrice colpevole di:

1.1. Infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale);

1.2. Contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 2608/2004 del 16 agosto 2004?

  1. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

  2. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

  3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv.1 e 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, prendendo atto dei principi sanciti dalla sentenza DTF 128 IV 117, nonché del fatto che il periodo di soggiorno imputato all'accusata non supera complessivamente i 6 mesi ed è stato interrotto quasi quotidianamente dai rientri in Italia della stessa;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 6 LDDS,

per i fatti compiuti a Brusino Arsizio nel periodo dal 1. ottobre 2002 - 26 luglio 2004 nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. DA 2608/2004 del 16 agosto 2004;

e la proscioglie dall'accusa di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,

per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto di accusa di cui sopra;

condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 1'000.--;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

respinge la richiesta di riconoscimento di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. - 200.00 spese di inchiesta

fr. 1'200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the accused committed illegal stay under Art. 23 cpv. 1 LDDS.

Extrahierter Entscheid

No. The court found that the stay did not amount to the charged illegal residence, considering the short overall duration and the almost daily returns to Italy.

Extrahierte Begründung

Relying on DTF 128 IV 117, the court held that the stay was not sufficiently continuous or stable to constitute illegal stay as charged.

Kernrechtsfrage

Whether the accused committed unauthorized gainful employment under Art. 23 cpv. 6 LDDS.

Extrahierter Entscheid

Yes. She was found guilty of the contravention for working without the required foreign police permit.

Extrahierte Begründung

The evidence established gainful activity in Switzerland during the charged period without the necessary authorization.

Kernrechtsfrage

What sentence and ancillary consequences should be imposed.

Extrahierter Entscheid

The court reduced the sanction to a fine of CHF 1,000, with payment within three months and conversion to arrest in case of non-payment; court costs were imposed and the request for costs/repeatibili was rejected.

Extrahierte Begründung

Given the partial acquittal and the circumstances, the court substantially lowered the sanction proposed in the penal order and maintained the usual consequences for non-payment and costs.

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