Omission of accounting; reduced suspended detention sentences

10.2004.257Übriges Gericht14.12.2004Convicted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

ACCU 1 and ACCU 2, former sole administrators of a company later bankrupt, were prosecuted for omission of accounting under Art. 166 CP. After opposition to the accusation decrees and a hearing in Bellinzona, the Pretore penale found both accused guilty. The court imposed on each a suspended custodial sentence of 10 days with a 2-year probation period and ordered each to pay CHF 400 in costs. For ACCU 1, the court refused to revoke two earlier suspended sentences from 1999 and instead issued a formal admonition. The judgment was declared final.

Omnilex-Regeste

Art. 166 CP; omission of accounting by a company administrator. A person who, in breach of the statutory duty, fails to prepare the balance sheet and keep the accounting books regularly, thereby preventing the company’s financial situation from being ascertained, commits the offence of omission of accounting. In sentencing, the court may reduce the penalty proposed in the accusation decree and grant conditional suspension under the applicable general rules. Revocation of an earlier suspended sentence is not automatic; it requires the statutory prerequisites, failing which a formal admonition may suffice (consid. concerning penalty and revocation).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.257

Data decisione, Autorità: 14.12.2004, PRPEN

Titolo: omissione della contabilità

Incarti n. 10.2004.257, 10.2004.258/AMM DA 2249/2004

Bellinzona 14 dicembre 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , e ACCU 2 (DI 1)

ciascuno accusato di omissione della contabilità

per avere a __________ e in altre località in Svizzera, nel periodo ottobre 2000 – maggio 2001 (ACCU 1), rispettivamente maggio 2001 – aprile 2002 (ACCU 2), nella sua qualità di amministratore unico della ditta __________ SA, __________, della quale la Sezione 5 della Pretura di Lugano ha decretato il fallimento l'8 aprile 2002, omesso di allestire il bilancio e di tenere regolarmente i libri contabili, violando in tal modo il dovere impostogli dalla legge e impedendo di rilevare la situazione patrimoniale;

reato previsto dall'art. 166 CP;

perseguiti con decreti d’accusa DA 2249/2004 (ACCU 1) e DA 2248/2004 (ACCU 2) del 1° luglio 2004del AINQ 1 che propone la condanna di ciascun imputato:

  1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

  2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;

e per ACCU 1 non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 1 mese rispettivamente 3 mesi di detenzione decretate dal Ministero pubblico il 18 gennaio e il 17 dicembre 1999, ma l'ammonisce formalmente;

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte il 2 luglio 2004 dagli imputati;

indetto il dibattimento 14 dicembre 2004, cui sono comparsi gli accusati, il difensore e il Procuratore pubblico;

accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati e all’audizione testimoniale di __________ e __________;

sentiti – il Procuratore pubblico, il quale ravvisa in entrambi i casi gli estremi del reato di omissione della contabilità e conclude per la conferma dei decreti d'accusa;

– il difensore, il quale contesta l'adempimento dei reati e conclude per il proscioglimento degli accusati dal rispettivo capo d'imputazione;

sentiti da ultimo gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti, per ciascun accusato:

  1. se l'imputato è colpevole di omissione della contabilità, commesso nelle circostanze di cui sopra;

  2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova,

2.3 (per ACCU 1) se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 1 mese rispettivamente 3 mesi di detenzione decretate dal Ministero pubblico il 18 gennaio e il 17 dicembre 1999;

  1. il giudizio sugli oneri processuali;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 63, 166 e 172 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

dichiara ACCU 1

autore colpevole di omissione della contabilità, art. 166 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DA 2249/2004 del 1° luglio 2004;

condanna ACCU 1

  1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 1 mese rispettivamente 3 mesi di detenzione decretate dal Ministero pubblico il 18 gennaio e il 17 dicembre 1999, ma l'ammonisce formalmente;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

dichiara ACCU 2

autore colpevole di omissione della contabilità, art. 166 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DA 2248/2004 del 1° luglio 2004;

condanna ACCU 2

  1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

CIVI 1 patr. da: PR 1

Il giudice: Il segretario:

Distinta di pagamento a carico di ciascun condannato:

fr. 200.– tassa di giustizia

fr. 200.– spese giudiziarie

fr. 400.– totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

omission of accountingbookkeepingbankruptcyconditional suspensioncriminal recordcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether ACCU 1 committed omission of accounting under Art. 166 CP

Extrahierter Entscheid

ACCU 1 was found guilty of omission of accounting for the conduct described in DA 2249/2004.

Extrahierte Begründung

The court accepted that, in his role as sole administrator, he failed to prepare the balance sheet and keep the books regularly, thereby preventing assessment of the patrimonial situation.

Kernrechtsfrage

Whether ACCU 2 committed omission of accounting under Art. 166 CP

Extrahierter Entscheid

ACCU 2 was found guilty of omission of accounting for the conduct described in DA 2248/2004.

Extrahierte Begründung

The court accepted the same accounting omissions for the later period attributed to him in his capacity as sole administrator.

Kernrechtsfrage

What sentence should be imposed on each accused and whether it should be suspended

Extrahierter Entscheid

Each accused was sentenced to 10 days' detention, suspended conditionally for a probation period of 2 years.

Extrahierte Begründung

The court reduced the penalty proposed in the accusation decrees and granted conditional suspension.

Kernrechtsfrage

Whether the conditional suspension previously granted to ACCU 1 for earlier detention sentences should be revoked

Extrahierter Entscheid

Revocation was denied; ACCU 1 was formally admonished instead.

Extrahierte Begründung

The court found no basis to revoke the benefit of suspension for the earlier 1999 sentences.

Kernrechtsfrage

How costs should be allocated

Extrahierter Entscheid

Each convicted accused had to pay CHF 400 in court fees and costs.

Extrahierte Begründung

Costs followed the convictions.

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