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Numero d'incarto:
10.2004.162
Data decisione, Autorità:
18.05.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2004.162/fl
DA
1565/2004
Bellinzona
18
maggio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di
cancelliere, per giudicare
_ACCU1
difeso da: DUF1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, ripetutamente venduto a tossicomani vari, un quantitativo
complessivo di 7 "bolas" di cocaina;
reato previsto dall'art. 19
cifra 1 LStup;
fatti avvenuti a __________ e a __________ fra
il mese di ottobre 2002 e il mese di agosto 2003;
- ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, ripetutamente ricevuto e acquistato per il suo consumo personale,
un quantitativo imprecisato di marijuana;
reato
previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;
fatti avvenuti a __________ e a __________ fra
il mese di luglio 2003 e il 23 aprile 2004;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA 1565/2004 di data 3 maggio 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:
- Alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare.
- Alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena accessoria dell'espulsione
dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni decretata con
decisione del Ministero pubblico di Bellinzona il 18 novembre 2003.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--.
- Ordina la confisca e la distruzione di 1.9 gr. di marijuana e la confisca
di un telefono cellulare marca Siemens con relativa carta, sequestratagli
dalla polizia il 23 aprile 2004.
- Ordina parimenti la devoluzione allo Stato di CHF 140.-- sequestratigli
dalla polizia il 23 aprile 2004;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 4 maggio 2004 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 18 maggio 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente,
il suo difensore, l'interprete francese signora __________ mentre il
Procuratore pubblico con lettera 15 marzo 2004 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dall'imputazione di infrazione
alla LF sugli stupefacenti e una riduzione della pena, da sospendere, per la
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti; postula altresì che non venga
revocata la sospensione dell'espulsione, che non si proceda a confische e che
non vengano addebitate spese procedurali;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
- Se
__________ è autore colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
1.2. ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per
i fatti compiuti nel decreto di accusa a suo carico.
-
Sulla
pena e sulle spese.
-
Se
deve essere ordinata revoca della sospensione condizionale concessa alla pena
accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre)
anni decretata dal Ministero pubblico di Bellinzona il 18 novembre 2003.
-
Se
deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 1.9 gr. di marijuana e la
confisca di un telefono cellulare marca Siemens con relativa carta,
sequestratagli dalla polizia il 23 aprile 2004.
-
Se
deve essere ordinata la devoluzione allo Stato di CHF 140.-- sequestratigli
dalla polizia il 23 aprile 2004.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LStup; 41, 55, 58 e 63 CP; 9 e segg., 273 e segg
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara __________,
autore
colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti a __________ e __________ nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1565/2004 del 3 maggio 2004.
condanna _ACCU1
-
alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare;
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
revoca la
sospensione condizionale concessa alla pena accessoria dell'espulsione dal
territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni decretata dal Ministero
pubblico il 18 novembre 2003.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall' art. 80 CP.
ordina la
confisca e la distruzione di 1.9 gr. di marijuana e la confisca di un telefono
cellulare marca Siemens con relativa carta, sequestratagli dalla polizia il 23
aprile 2004.
ordina la
devoluzione allo Stato di CHF 140.-- sequestratigli dalla polizia il 23 aprile
2004.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501
Bellinzona.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: Il
cancelliere:
Distinta spese a carico di _ACCU1
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 350.- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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