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Numero d'incarto:
10.2003.9
Data decisione, Autorità:
07.04.2003, ICCA
Incarto n.
10.2003.9
Lugano
7 aprile 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
3 marzo 2003 presentata da
riguardante
la sentenza emessa il 13 gennaio 2003 dalla giudice unica nei procedimenti
ordinari del Tribunale distrettuale di Uster (Bezirksgericht Uster,
Einzelrichterin im ordentlichen Verfahren) nella causa di divorzio che ha
opposto l'istante a
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 13 gennaio 2003 la giudice unica nei procedimenti ordinari del
Tribunale distrettuale di Uster ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto
da __________ e __________;
che nella
convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata dalla giudice __________
ha accettato di cedere alla moglie, nell'ambito della liquidazione del regime
matrimoniale, la proprietà per piani n. __________ della particella n.
__________ RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno,
__________ impegnandosi ad assumere l'intero onere ipotecario (clausola n.
3.2);
che la
giudice unica del Tribunale distrettuale ha omologato tale clausola nel dispositivo
n. 2 lett. B cpv. 3.2 della sentenza;
che
__________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 3 marzo 2003, la delibazione
del predetto dispositivo nel Cantone Ticino;
che con
ordinanza del 10 marzo 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato
le parti al contraddittorio del 28 marzo 2003 alle ore 16.15, avvertendole che
in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli
atti;
che
l'udienza è andata deserta;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate
o giudicate in contumacia (lett. c);
che in
concreto il dispositivo n. 2 lett. B cpv. 3.2 della sentenza di divorzio ha
acquisito forza di giudicato l'11 febbraio 2003, come risulta dall'attestazione
apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio
prodotto a questa Camera per la delibazione;
che
entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti
al Tribunale distrettuale di Uster, tant'è che le conseguenze del divorzio sono
state regolate da loro stesse per convenzione;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi
opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” a norma
dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. B cpv. 3.2 della sentenza
emanata fra le parti il 13 gennaio 2002 dalla giudice unica nei procedimenti
ordinari del Tribunale distrettuale di Uster (Bezirksgericht Uster,
Einzelrichtein im ordentlichen Verfahren) è riconosciuto e dichiarato
esecutivo nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– __________;
– __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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