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Numero d'incarto:
10.2003.70
Data decisione, Autorità:
10.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.70/fc
DAP
3062/2002
Bellinzona
10
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________, __________.1955, fu __________ e __________ n.
__________, nato a __________ , attinente di __________ __________
/, domiciliato a __________, celibe, commerciante
difeso da: Avv. __________ __________ __________, __________,
prevenuto
colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione,
per
avere violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio
pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere circolato alla guida
dell'autovettura marca __________ __________ __________ targata __________,
alla velocità da lui stesso dichiarata di ca. 150/160 km/h e inadeguata alle
condizioni meteorologiche (forte pioggia; fondo stradale bagnato), malgrado il
vigente limite di velocità di 120 km/h;
fatti
avvenuti sulla tratta autostradale A2, __________
-__________, corsia sud-nord, il 23 maggio 2002;
reato
previsto dall'art. 90 cifra 2 LCS, in relazione con gli
art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCS, art. 4a cpv. 1 lett. d ONC e art. 22 cpv. 1
OSStr;
perseguito con
decreto d’accusa n. DAP / di data __________ 2002 del
Procuratore pubblico Nicola Respini,
__________, che propone la condanna dell'accusato:
-
Alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
Alla multa di fr. 1'000.--.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 11 dicembre 2002 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 10 marzo 2003, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo
difensore, mentre il Procuratore pubblico con scritto 14 febbraio 2003 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma
del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede in via principale che il condannato sia prosciolto a
causa dei vizi formali di intimazione della contravvenzione e, in via
subordinata, che la multa venga ridotta a fr. 60.--, protesta tasse e spese;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se __________ __________ è
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione come
descritto nel decreto di accusa a suo carico.
-
Sulle pene proposte e sulle
spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 90 cifra 2 LCS, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCS,
art. 4a cpv. 1 lett. d ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr; art. 9 e segg., 273 e segg
CPP, 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara __________ __________,
colpevole di infrazione grave
alle norme della circolazione, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. DAP __________/__________del ____________________
2002;
condanna __________ __________,
-
alla
multa di fr. 600.-- (seicento);
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo di 1 anno se
il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4).
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________ __________, __________,
Procuratore pubblico Nicola Respini, Via __________
__________, __________,
Avv. __________ __________ __________, Viale __________,
__________,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Sezione
della circolazione, ufficio giuridico, __________
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di __________ __________,
fr. 600.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 950.- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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