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Numero d'incarto:
10.2003.679
Data decisione, Autorità:
23.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.679
DA
4001/2003
Bellinzona
23
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario, per giudicare
difeso da: __________ __________
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato d'ebrietà,
per
aver condotto l'autovettura __________ __________ __________ TI __________
essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del
__________ __________ 2003, concludente per uno stato di ebrietà
"live" (recte: lieve);
fatti avvenuti a
__________ il __________ __________ 2003;
reato previsto dall'art.
91 cpv. 1 LCStr;
- opposizione alla prova
del sangue,
per essersi
intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione
dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili
conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a Lugano il
12 settembre 2003;
reato previsto dall'art.
91 cpv. 3 LCStr;
perseguito con decreto
d'accusa del __________ __________ 2003 n. DA / del
___________ che propone la condanna:
Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Alla multa di fr. 1'000.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino il 14 luglio 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41
cifra 4 CPS;
vista l'opposizione al decreto
d'accusa interposta tempestivamente in data ____________________ 2003 dal
difensore;
indetto il dibattimento __________
__________ 2004, al quale erano presenti l'imputato ed il suo difensore, mentre
il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del
decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non
contesta i reati ascritti al suo cliente, rilevando comunque che per quanto
concerne il secondo capo d'imputazione l'informazione sulle conseguenze
dell'opposizione alla prova del sangue è stata alquanto lacunosa. Sottolinea
che si tratta della prima ebrietà e che il signor __________ è stato condannato
ad una pena di 30 giorni di detenzione sospesi per tre anni e alla multa di fr.
1'500.--. Ritenuto che la collisione è unicamente imputabile a quest'ultimo e
che egli circolava con tasso alcolemico doppio rispetto al qui imputato, la
pena proposta appare palesemente sproporzionata. Rileva inoltre che il suo
assistito ha un guadagno mensile di 1'600.--/2'000.--. Chiede pertanto una
massiccia riduzione della pena (al massimo 10 giorni sospesi condizionalmente
per due anni) e della multa. Si oppone da ultimo alla revoca della sospensione
condizionale della precedente condanna, avuto riguardo alla prognosi favorevole
dell'imputato;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
non ha nulla da aggiungere;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- E' il signor
__________ __________ autore colpevole di:
1.1. Circolazione in stato
d'ebrietà;
1.2. Opposizione
alla prova del sangue;
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA n.
__________/__________del ____________________ 2003?
-
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
-
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
-
Deve essere revocato
il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino il 14 luglio 2003?
-
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48, 63 CPS; 91 LCStr;
9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ __________
autore
colpevole di:
-
circolazione
in stato d'ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCStr,
-
opposizione
alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCStr,
per
i fatti compiuti a __________ e __________ il ____________________ 2003 nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
/____________________ 2003;
condanna __________
-
alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni;
-
alla multa di fr. 600.--;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei
suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 14 luglio 2003
(art. 41 cifra 3 cpv. CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di
fr. 600.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1'250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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