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Numero d'incarto:
10.2003.541
Data decisione, Autorità:
01.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.541/KRM
DA
2479/2003
Bellinzona
1
ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela
Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________ __________, __________.1954, fu __________ e __________ n.
__________, nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________,
Via __________ __________, separato, impiegato
difeso da: Avv. __________ __________, __________,
siccome
ritenuto
colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a
procedimento giudiziale, disobbedienza a decisioni dell'autorità;
fatti
avvenuti tra il 1° luglio 2002 e il mese di maggio 2003 a
__________;
reato previsto dagli
art. 169 CP e 292 CP;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA / di data __________ 2003 del
Procuratore pubblico Claudia Solcà,
__________, per cui fu proposta la condanna
-
Alla
pena di 7 (sette) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
vista l'opposizione
interposta in data 26 agosto 2003 dall'accusato;
considerato che
per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di
inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte
contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che
il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo
domicilio di __________ il 21 luglio 2003;
che
il 22 luglio 2003 la posta di __________ non ha potuto consegnare l'invio e ha
avvisato il destinatario che lo stesso era in giacenza sino al 29 luglio 2003;
che
il 30 luglio 2003 l'ufficio postale, visto che la raccomandata non era stata
ritirata, l'ha ritornata con posta B al mittente (cfr. timbro sul retro), il
quale ha inviato con posta B all'accusato una copia del decreto di accusa per
conoscenza __________ 2003;
che
per costante giurisprudenza la notificazione di un atto giudiziario per
raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del
destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale
(cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);
che
in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a
decorrere il 30 luglio 2003 ed è scaduto il 13 agosto 2003;
che
l'opposizione interposta da __________ __________, datata 26 agosto 2003 e
spedita lo stesso giorno (cfr. timbro sulla busta allegata all'opposizione),
risulta dunque tardiva;
che
di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
-
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
-
Non
si preleva tassa di giustizia, le spese di fr. 30.- sono a carico
dell'opponente.
-
Intimazione
a:
__________ __________, Via __________ __________,
Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________
avv. __________ __________, Via __________ __________, CP
__________, ____________________
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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