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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.527
Data decisione, Autorità:
10.12.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.527
DA
2702/2003
Bellinzona
10
dicembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, di __________ e di __________ nata
__________, nato __________ 1960 a __________, cittadino italiano, residente
a __________ d'Italia, divorziato, netturbino,
difeso da: avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale
sugli stupefacenti,
per
avere, senza essere autorizzato, a __________ in data 15 luglio 2003, detenuto
0.7 grammi di cocaina destinata al suo consumo personale;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19a LStup, richiamato
l'art. 58 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 18 agosto
2003 n. DA / del Procuratore pubblico Marco Villa,
__________, che propone la condanna:
Alla multa di fr. 100.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 30.-- e delle spese di fr.
20.--.
Ordina la confisca e la distruzione di 0.7 grammi di cocaina / reperto
__________ __________ (art. 58 CPS).
La condanna non verrà iscritta
a casellario giudiziale;
vista l'opposizione al decreto
d'accusa interposta tempestivamente in data 3 settembre 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento 10 dicembre 2003,
al quale hanno partecipato l'imputato ed il suo difensore, avv. __________
__________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare,
postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dei
testi;
sentito il difensore, il quale ritiene
che la versione fornita dal suo cliente sia degna di fede e ne chiede pertanto
il proscioglimento in applicazione del principio in dubio pro reo. Ricorda come
il suo assistito non sia un tossicodipendente e come la lettera scritta alla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione in data 15 luglio 2003 sia fuori luogo
e non suffragata da riscontri oggettivi;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
ribadisce fermamente di non aver commesso i fatti rimproveratigli;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
E'
il signor __________ __________ autore colpevole di contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d'accusa
impugnato?
-
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere ridotta la pena proposta?
-
Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione di 0.7 grammi di cocaina (reperto
__________)?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 58, 63 CPS; 19a LStup,
9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti ed avendo appurato
che i fatti in questione, fermamente contestati fino all'ultimo dall'imputato,
rappresentano, come ammesso dagli agenti interrogati, un episodio isolato e che
non sono emersi elementi che permettano di concludere che egli sia dedito al
consumo di sostanze stupefacenti;
dichiara __________ __________
autore colpevole
di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti compiuti a
__________ il 15 luglio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. DA __________/__________del __________ 2003;
condanna __________ __________
-
alla multa di
fr. 100.--;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 180.--;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
ordina la confisca e la distruzione
di 0.7 grammi di cocaina (reperto __________);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________, Via __________,
__________,
Procuratore pubblico Marco
Villa, Via __________, __________,
Avv. __________, Via
__________, __________,
Ministero pubblico della
Confederazione,
e a:
Comando della Polizia
cantonale, __________,
Ufficio reperti, c/o Polizia
cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, ufficio giuridico, __________,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di __________,
fr. 100.00 multa
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 80.00 testi
fr. 280.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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