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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.463
Data decisione, Autorità:
04.12.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.463/CEG
DA
2323/2003
Bellinzona
4
dicembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
__________ __________ __________, __________.1975, di
__________ e __________ n. , nato a __________ (),
cittadino della __________, domiciliato a __________, __________ __________,
coniugato,
Alias:
__________ __________, __________.1981, di
__________ e di __________, nato a __________ (____________________), celibe,
prevenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una
falsa attestazione,
per avere, usando inganno e
meglio dichiarando di chiamarsi __________ durante il verbale di audizione
steso l'8.8.2000, presso il centro di registrazione di __________ dell'Ufficio
federale dei rifugiati, indotto funzionari ad attestare in documenti pubblici,
contrariamente al vero, fatti di importanza giuridica, in specie per avere
indotto i competenti funzionari di polizia a rilasciare l'attestazione di asilo
valida quale documento di riconoscimento sotto il falso nome di __________;
fatti avvenuti a __________ e __________
nell'agosto 2000;
reato previsto dall'art. 253 CP,
richiamato l'art. 68 cifra 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del __________
2003 no. DA / del Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi,
__________, che propone la condanna:
Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni;
pena
interamente aggiuntiva alla sentenza emessa dal Juge d'instruction du
__________ il 23.5.2001, tramite la quale l'accusato veniva condannato a 5
giorni di detenzione con l'alias di __________.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.--.;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall'accusato in data 22 luglio 2003;
dichiarato aperto il pubblico dibattimento in data
odierna alle ore 14.30;
rilevata l'assenza dell'accusato, benché
regolarmente citato, nonché la presenza del suo difensore avv. __________,
__________, mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 settembre 2003 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale postula
l'assoluzione del proprio assistito poiché il fatto di firmare un verbale
d'interrogatorio con il nome di un terzo e di spacciarsi per tale non
costituisce reato (DTF 106 IV 372 segg.). Inoltre l'autorità era consapevole
che l'identità del richiedente non fosse comprovata; gli atti da lei rilasciati
a seguito della domanda d'asilo non erano atti a comprovare l'identità
dichiarata dall'accusato, ma solo ad attestare il deposito della domanda
d'asilo da parte di una persona così legittimatasi. Il libretto 25.6.2002
indica chiaramente che stato e continente non sono noti e attesta unicamente il
deposito della domanda d'asilo (art. 30 OAsi1).
Dal profilo soggettivo,
l'accusato ignorava gli venisse rilasciato un documento: l'uso di false
generalità perseguiva lo scopo di ottenere lo statuto di richiedente l'asilo, non
di conseguire un documento falso.
Infine l'art. 253 CP non entra
in concorso con le norme speciali, che sempre hanno preminenza (cfr. DTF 117 IV
170 segg. e 332 segg.; Basler Kommentar n. 107 ad art. 251). Nella LAsi,
all'art. 116, vi è proprio una disposizione penale speciale che riguarda
l'obbligo di informare di cui all'art. 8 LAsi, e in particolare le conseguenze
penali delle dichiarazioni inveritiere poste in relazione con questo obbligo.
Quindi se del caso andava applicata la lex specialis (LAsi) che
tuttavia, trattandosi di contravvenzione, risulta prescritta.
Ne consegue la richiesta di
proscioglimento.
Posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
E' __________ __________
__________, alias __________ __________, autore colpevole di conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione?
-
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
-
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
-
La pena deve essere aggiuntiva
a quella di 5 giorni di detenzione di cui alla sentenza emessa il 23 maggio
2001 nei confronti dell'alias __________ __________ dal Juge d'instruction du
__________?
-
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
-
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 1 segg.
LAsi; 1 segg. OAsi; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito n.1,
decaduti gli altri quesiti,
proscioglie __________ __________ alias
__________ __________,
dall'accusa di conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione;
assegna allo Stato le tasse e le spese
giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276
CPP).
dichiara la
sentenza definitiva.
Intimazione
a:
__________ __________ __________ __________ __________,
, __________ -,
avv. __________ , Via __________, __________,
Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, Via __________,
__________,
Ministero Pubblico, __________, __________,
Ministero pubblico della
Confederazione, __________
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 300.-- totale
Il
giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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