AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.445
Data decisione, Autorità:
15.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.445/fc
DA
2258/2003
Bellinzona
15
ottobre 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________, fu __________ e __________
n. __________, nato a __________ il __________ __________ __________,
attinente di __________, domiciliato a __________, Via __________ __________,
coniugato, __________
difeso da: Avv. __________
__________, __________,
prevenuto colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli
stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, in veste di coltivatore per conto della ditta "__________
__________ ", coltivato un quantitativo complessivo di ca. 3'400 piantine
di canapa che sapeva essere destinate alla produzione e alla successiva vendita
quale sostanza stupefacente (marijuana), percependo per la sua prestazione un
compenso di fr. 35.-- a piantina;
fatti avvenuti a __________ fra la primavera 2001
e il mese di __________ 2002;
reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup.;
perseguito con decreto d’accusa n. DA
/ di data __________ __________ 2003 del Procuratore
pubblico Antonio Perugini, __________,
che propone la condanna dell'accusato:
-
Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data __________ __________ 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento __________
__________ 2003, al quale sono presenti l'accusato personalmente ed il suo
difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera ____________________ 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentiti i testi __________ __________, __________ __________ __________ e
__________ __________;
sentito il difensore, il quale rileva che
l'accusato, di fronte alla situazione di insicurezza giuridica che vi era
attorno alla canapa, ha fatto di tutto per informarsi se quanto stava facendo
era legale. La polizia stessa che di fronte ad una coltivazione palese e
dichiarata non è mai intervenuta ha avuto modo di specificargli che non si
poteva ritenere illegale la coltivazione.
Osserva che __________ non ha
lucrato poiché il prezzo per piantina corrisponde ai parametri ortofrutticoli
applicati per altri ortaggi e che egli non ha modificato completamente la
produzione della sua azienda, ma ha limitato la coltivazione di canapa ad una piccola
parte, mantenendo una produzione molto variata.
Precisa che non si può colpire
retroattivamente qualcuno per mancata diligenza quando il quadro giuridico non
era definito e non erano reperibili segnali chiari di illiceità.
Chiede l'assoluzione da ogni
imputazione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
-
Se __________ __________ è
autore colpevole, eventualmente per negligenza, di ripetuta infrazione alla LF
sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
-
Sulla pena proposta e sulle
spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
- __________ __________,
nato nel __________, dopo avere avuto una formazione nell'ambito __________ all'interno
della ditta di cui era dipendente, ha iniziato nel 1996 a lavorare nell'azienda
__________ della __________ __________ __________.
Nel 2000 ha creato una propria
azienda agricola a __________ su una superficie di 54'000 m2,
coltivando all'incirca una quarantina di ortaggi in modo biologico (con il
marchio __________).
Alla fine del 2002 viene
avvicinato da __________ __________, la quale gli chiede se nel corso del 2001
avrebbe potuto coltivare per lei della canapa. Egli, dopo avere accertato che
tale produzione poteva essere integrata in quella dell'azienda, ha deciso di
accettare l'offerta. Ha così concluso il ____________________ 2001 con la
__________, per la quale la __________ agiva, un contratto per la citata
coltivazione. Tale contratto è stato firmato tra la __________ __________,
rappresentata da __________ __________ e la __________ __________,
rappresentata dall'amministratore unico __________ __________.
Nel 2001 e 2002 l'accusato ha
quindi coltivato nella sua azienda canapa su una superficie di ca. 600 m2.
Più precisamente, __________
__________ doveva mettere a dimora le piantine di canapa fornite dalla
__________ __________, farle crescere, tagliarle e consegnarle poi alla
__________ __________ in scatole da lei messe a disposizione.
Per ogni pianta di canapa così
fornita l'accusato avrebbe percepito un compenso di fr. 35.--. __________
__________ aveva assicurato all'accusato che la canapa da lui coltivata era
destinata esclusivamente alla produzione di olio essenziale.
Il __________ 2002 la
__________ __________ ha peraltro concluso un contratto con la distilleria
__________ __________ (cfr. allegato H all'atto 1) e all'inizio dell'autunno è
effettivamente avvenuta una distillazione a __________. A questo proposito si
rileva che non è però certo che la canapa distillata sia quella coltivata
nell'azienda dell'accusato, poiché __________ __________ ha dapprima ritirato
le scatole preparate da __________ __________ per poi riportarle un po' di
tempo dopo in vista della distillazione.
-
Con decreto d'accusa del
____________________ 2003 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________
__________ autore colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale sugli
stupefacenti per avere senza essere autorizzato, in veste di coltivatore per
conto della ditta "__________ __________ ", coltivato un quantitativo
complessivo di ca. 3'400 piantine di canapa che sapeva essere destinate alla
produzione e alla successiva vendita quale sostanza stupefacente (marijuana),
percependo per la sua prestazione un compenso di fr. 35.-- a piantina.
-
Al dibattimento
l'accusato ha ribadito di aver accettato di effettuare la coltivazione sia
perché era al corrente che in altre parti del piano questa coltivazione era in
atto, sia perché aveva saputo che la coltivazione poteva essere integrata con
le altre coltivazioni dell'azienda. Ha precisato di essere stato d'accordo solo
dopo che __________ __________ gli aveva garantito più volte sia a voce, sia
per scritto, che la canapa sarebbe stata usata per la produzione di olio
essenziale e non a scopo stupefacente.
Egli ha inoltre sottolineato
che all'inizio della coltivazione nel 2001, e poi ancora nel 2002, la polizia
si è presentata in azienda per controllare la coltivazione in atto e mai ha
avuto qualcosa da ridire. In tali occasioni egli ha sottoposto loro il
contratto che aveva concluso con la __________ __________. La polizia ha preso
nota dei nominativi menzionati nel contratto.
Sostiene di avere chiesto
esplicitamente in entrambi i casi ai poliziotti se c'erano problemi legali con
la sua coltivazione e che i poliziotti gli risposero che il suo modo di
coltivazione della canapa non poneva problemi.
Egli osserva di avere inoltre
interpellato l'agente della polizia cantonale __________ __________, che aveva
eseguito un sopralluogo nel __________ 2002, per sapere chiaramente se la sua
coltivazione era illecita:
"passato qualche tempo,
mi sembra nel corso del mese di __________ 2002, chiamai telefonicamente il
signor __________ __________ che conosco personalmente e gli chiesi se la mia
coltivazione di canapa era fattibile alla luce delle legge vigente.
__________ __________ mi
richiamò uno o due giorni dopo dicendomi che aveva preso contatto con
l'antidroga, nella persona di __________ __________, e che allo stadio attuale
delle cose la mia coltivazione poteva essere portata avanti". (cfr.
atto 5, pag. 2).
L'accusato sottolinea infine
che il prezzo di fr. 35.-- per piantina non è eccessivo, poiché corrisponde
all'incirca a quanto avrebbe guadagnato con una piantina di pomodori a due
teste.
- La difesa rileva
dapprima che nel periodo in cui l'accusato ha coltivato canapa la sicurezza
giuridica non era data poiché la coltivazione di canapa appariva lecita o,
perlomeno, tollerata. Osserva che l'accusato ha sempre cercato di informarsi e
di sapere se commetteva un illecito. Egli si è addirittura rivolto alla polizia
la quale, oltre a non avere mai reagito di fronte ad una situazione chiara e
manifesta, a sua precisa domanda ha risposto che poteva andare avanti con la
sua coltivazione.
Sottolinea, quindi, come
__________ __________ abbia fatto tutto quello che si poteva fare per sapere se
stava commettendo un reato. Per concludere rileva che non si può colpire
retroattivamente qualcuno per mancata diligenza, quando il quadro giuridico non
era definito.
Chiede il proscioglimento.
- Per l'art. 19 cifra 1
cpv. 1 LStup. chiunque, senza essere autorizzato, coltiva canapa per produrre
stupefacenti, è punito, se ha agito intenzionalmente con la detenzione o con la
multa.
In concreto, è pacifico che
l'accusato ha coltivato canapa. Egli afferma però di non averlo fatto a scopo
stupefacente ma per venderla per l'estrazione di olio essenziale. Si tratta
quindi di verificare se egli non si sia colpevolmente assunto il rischio che la
canapa da lui coltivata fosse comunque usata come stupefacente.
Giusta l'art. 19 cpv. 1 CP
chiunque ha agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di
fatto è giudicato secondo questa supposizione, se essa gli è favorevole. Il
colpevole è tuttavia tenuto ad adottare tutte le precauzioni che si possono da
lui pretendere per evitare l'errore, poiché altrimenti è punibile per
negligenza, qualora la legge reprima l'atto come reato di negligenza. Nel caso
di stupefacenti ciò è previsto dall'art. 19 cifra 3 LStup.
Dagli atti risulta che
l'accusato prima di accettare di coltivare la canapa si è informato sulla
possibilità di coltivazione e ha dato il suo consenso solo dopo che
l'acquirente gli aveva assicurato che lo scopo della produzione era quello di
estrarre l'essenza. In seguito egli ha sempre cercato di avere la conferma
della correttezza del suo agire e anche quando la polizia è venuta nella sua
azienda ha cercato di sapere se tutto era in ordine. Non contento di ciò, e
ritenendo che la polizia fosse l'autorità che poteva definitivamente
confermargli che non stava facendo qualcosa di illegale dal momento che si
occupava della problematica, ha contattato direttamente un poliziotto
chiedendogli di dargli ragguagli in merito.
Questo agente non gli ha
risposto subito, ma ha detto di volersi prima informare. Alcuni giorni dopo ha
ricontattato personalmente l'accusato per comunicargli che, chiesti ragguagli
al servizio antidroga, segnatamente al responsabile __________, la coltivazione
poteva essere continuata, poiché non si poteva dire che era illegale.
Occorre rilevare che la polizia
era perfettamente al corrente che partner contrattuale di __________ __________
era la __________ __________ con alla testa __________ __________. Se avesse
avuto dubbi sulla destinazione della coltivazione a causa delle persone
coinvolte non avrebbe certo potuto rispondere all'accusato che la sua
coltivazione non era illegale.
La polizia non ha quindi solo
tollerato la situazione, ma ha avuto un comportamento attivo che ha
concretamente rassicurato l'accusato.
Dagli atti non risulta che la
polizia abbia condizionato la sua affermazione, o meglio non risulta che abbia
dato una risposta del tipo "se effettivamente lo scopo della coltivazione
è l'estrazione di olio essenziale, allora la coltivazione non è illegale".
L'agente si è limitato a dire che non vi erano elementi per impedire una
coltivazione di quel tipo. Quello che l'accusato poteva capire da una risposta
del genere è che effettivamente non vi era nulla che potesse far dubitare che
lo scopo della coltivazione fosse quello di produrre olio essenziale. Questa
rassicurazione, data da un'autorità che si occupava in quel momento del
problema, era da considerare a tal punto rassicurante da neutralizzare anche
l'unico segnale che __________ __________ avrebbe potuto individuare per
dubitare di un uso diverso, ossia la richiesta di __________ __________ di
eliminare le piante maschio.
- In conclusione si deve
ritenere che __________ __________ -il quale peraltro non ha cambiato
radicalmente la produzione della sua azienda orticola per cavalcare il proficuo
cavallo della coltivazione di canapa a scopo stupefacente, ma si è limitato a
dedicare alla canapa, con nelle sue intenzioni altre finalità, una parte molto
ridotta della superficie da lui coltivata- ha fatto quanto si poteva da lui
pretendere per non cadere in errore. Non gli può quindi essere rimproverata una
negligenza.
Egli va pertanto prosciolto.
per questi motivi
visti gli art. 19 cifra 1 LStup.; 9 e
segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie __________ __________,
dall'imputazione di ripetuta
infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti a __________ nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del
____________________ 2003;
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________, Via
__________ __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio
Perugini, __________ __________ __________ __________, __________,
Avv. __________ __________,
__________ __________ __________, __________,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster