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Numero d'incarto:
10.2003.38
Data decisione, Autorità:
05.12.2003, ICCA
Incarto n.
10.2003.38
Lugano
5 dicembre 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
3 dicembre 2003 presentata da
e
(patrocinati dall'avv. __________)
riguardante
la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 12 agosto 2003 dal giudice
unico nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Winterthur (Einzelrichter
im ordentlichen Verfahren des Bezirkes Winterthur);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 12 agosto 2003 il giudice unico nei procedimenti
ordinari del Tribunale distrettuale di Winterthur (Einzelrichter im
ordentlichen Verfahren des Bezirkes Winterthur) ha sciolto per divorzio il
matrimonio contratto a Winterthur il __________ 1983 da __________ e
__________, omologando la convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta
dalle parti (dispositivo n. 4);
che nella
clausola n. 4 lett. a/ee di tale convenzione __________ dichiara di cedere alla
moglie, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di comproprietà (55/100)
della particella n. __________ RFD di __________, la moglie impegnandosi da
parte sua ad assumere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile;
che con
istanza del 3 dicembre 2003 le parti postulano ora la delibazione nel Cantone
Ticino del dispositivo inerente al trapasso della quota di comproprietà ancora
intestata all'ex marito nel registro fondiario;
che la
richiesta di delibazione congiunta dispensa dall'indizione del contraddittorio
davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate
o giudicate in contumacia (lett. c);
che la
clausola n. 4 lett. a/ee della convenzione sulle conseguenze del divorzio con
cui __________ dichiara di cedere alla moglie la sua quota di comproprietà sul
noto fondo a __________ e la moglie dichiara, da parte sua, di assumere
l'intero onere ipotecario gravante l'immobile è il solo punto della sentenza
confederata suscettibile di esecuzione nel Ticino;
che le
altre clausole della convenzione omologata dal giudice con il dispositivo n. 4
della sentenza riguardano, invero, o la pronuncia del divorzio (trascritta
d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art.
130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il
Cantone;
che la
sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato, come risulta dall'attestazione
apposta il 12 settembre 2003 dal Tribunale sul primo foglio dell'esemplare della
sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;
che le
parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando
la convenzione sugli effetti del divorzio da loro medesime sottoposta al Tribunale
per l'approvazione nel quadro di un divorzio su richiesta comune;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che, non
essendovi alcun “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, gli oneri
dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la clausola n. 4 lett. a/ee della convenzione sulle
conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 4 della sentenza
emanata fra le parti il 12 agosto 2003 dal giudice unico nei procedimenti
ordinari del Tribunale distrettuale di Winterthur (Einzelrichter im
ordentlichen Verfahren des Bezirkes Winterthur) è riconosciuta e dichiarata
esecutiva nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli istanti in solido.
- Intimazione
all'avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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