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Numero d'incarto:
10.2003.33
Data decisione, Autorità:
27.11.2003, ICCA
Incarto n.
10.2003.33
Lugano,
27 novembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
28 ottobre 2003 presentata da
(patrocinato dall'avv. __________)
riguardante
la sentenza del 29 agosto 2003 con cui il presidente del Gerichtskreis III
Aarberg-Büren-Erlach, Aarberg, ha pronunciato l'ammortamento di una
cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 285 000.– gravante in primo
grado le proprietà per piani appartenenti all'istante sui fondi base n.
__________ e __________ RFD di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 29 agosto 2003 il presidente del Gerichtskreis III
Aarberg-Büren-Erlach (Canton Berna) ha pronunciato l'ammortamento di una
cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 285 000.– iscritta in primo
grado sulle seguenti proprietà per piani intestate o cointestate a __________:
– particella n. __________
RFD di __________:
unità
n. __________;
– particella n. __________
RFD di __________:
unità
n. __________;
che
__________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 28 ottobre 2003, la
delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere la
cancellazione del titolo di pegno dal registro fondiario;
che con
ordinanza del 10 novembre 2003 il giudice delegato ha invitato l'istante a far
apporre la conferma del passaggio in giudicato sull'esemplare della sentenza prodotto
a questa Camera per la delibazione e ad allegare un estratto del registro fondiario
relativo alle particelle n. __________ e __________ RFD di __________;
che
l'istante ha ottemperato alla richiesta il 14 novembre successivo;
che nelle
circostanze descritte giova procedere all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate
o giudicate in contumacia (lett. c);
che la
procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2
CPC per analogia), nella quale il giudice statuisce previo contraddittorio
(art. 363 CPC);
che, di
per sé, lo sconosciuto detentore della cartella ammortata andrebbe quindi
citato all'udienza;
che nella
fattispecie una simile convocazione si tradurrebbe nondimeno in un mero esercizio
di forma;
che, in
effetti, l'annullazione di una cartella ipotecaria ha luogo – davanti al
giudice di merito – secondo la procedura d'ammortamento dei titoli al
portatore, col termine di un anno per le pubblicazioni (art. 870 cpv. 2 CC);
che
l'ammortamento di titoli al portatore (art. 981 segg. CO) è – per diritto
federale – un procedimento di volontaria giurisdizione (Furter in: Basler Kommentar, OR II, 2ª edizione, n. 9 in fine
ad art. 971), trattato nel Canton Berna con procedura sommaria dal presidente
del tribunale (art. 2 cpv. 2 in fine EG ZGB: BELEX
n.
211.1);
che in
tale ambito lo sconosciuto detentore della cartella ipotecaria gravante le proprietà
per piani dell'istante è già stato diffidato invano a manifestarsi con tre
pubblicazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, oltre che con una
pubblicazione sul Foglio ufficiale del Canton Berna e una sull'Anzeiger für
das Amt Erlach, onde la verosimile infruttuosità di ulteriori citazioni
edittali (art. 123 cpv. 2 CPC);
che, del
resto, anche il dispositivo della sentenza emanata dal Gerichtskreis III Aarberg-Büren-Erlach
è stato pubblicato sui tre organi ufficiali citati dianzi (art. 986 cpv. 2 CO),
senza che lo sconosciuto detentore risulti avere dato in qualche modo segni di
vita;
che,
quanto alla sentenza da delibare, essa ha acquisito forza di giudicato il 12 settembre
2003, come risulta dall'attestazione apposta il 12 novembre 2003 dal cancelliere
del Tribunale sull'ultimo foglio dell'esemplare della sentenza prodotta
davanti a questa Camera;
che lo
sconosciuto detentore della cartella ipotecaria è stato regolarmente diffidato
a esibire il titolo – come detto – con triplice pubblicazione nel Foglio
ufficiale svizzero di commercio (art. 984 cpv. 1 CO), oltre che mediante
pubblicazione nel Foglio ufficiale del Canton Berna e nell'Anzeiger für das
Amt Erlach,
che sono
dati, ciò premesso, i requisiti cumulativi dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun
“soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la sentenza del 29 agosto 2003 con cui il presidente
del Gerichtskreis III Aarberg-Büren-Erlach ha pronunciato l'ammortamento
della cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 285 000.– gravante in
primo grado le proprietà per piani appartenenti all'istante sui fondi base n.
__________ e __________ RFD di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva
nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante.
- Intimazione
all'avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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