AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.315
Data decisione, Autorità:
16.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.315
DA
1242/2003
Bellinzona,
16
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di segretario, per giudicare
,
difeso da: __________
prevenuto
colpevole di
- falsità in certificati, art. 252 CPS,
per avere,
a __________
__________, __________ e in altre località del Cantone Ticino,
nel periodo
ottobre 2002 – fine marzo 2003,
al fine di
migliorare la propria situazione,
fatto uso, a
scopo di inganno, della licenza di condurre internazionale no. 80’848
rilasciata a __________ il 1.10.2002, risultata falsa;
- conducenti
senza l'assicurazione di responsabilità civile, art. 96 cifra 2 cpv. 1 LCS,
per avere,
nel periodo
inizio gennaio 2003 – fine marzo 2003,
a __________
ed in varie località del Cantone,
condotto il veicolo a motore
__________ targato __________ sebbene dovesse sapere, prestando l’attenzione
dovuta, che non sussisteva la prescritta assicurazione di responsabilità
civile;
fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa __________ 2003
no. DA / del che propone la condanna:
Alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di tre anni, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla
pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di tre anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il 18.10.2002.
Alla multa di fr. 200.00, con l’avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 8 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico del Cantone Ticino il 12.6.2002 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico del Cantone Ticino il 23.9.2002 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese
giudiziarie di fr. 50.00.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico del Cantone Ticino il 18.10.2002, ma ne prolugna di 1 anno il periodo
di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
Ordina la confisca della licenza di condurre no. __________ intestata a
__________, rilasciata a __________ in data 1.10.2002.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41
cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 24 aprile 2003;
richiamata l’ordinanza 12
gennaio 2004 -notificata alle parti in data odierna seduta stante- mediante la
quale questo giudice ha autorizzato l’accusato a non presenziare al
dibattimento;
indetto il
pubblico dibattimento in data 16 gennaio 2004, alle ore 14.30, al quale hanno
partecipato dell’accusato, __________ __________, e la Sost. Procuratrice
pubblica Monica Casalinuovo, __________;
data lettura
del decreto d'accusa,
acquisiti gli atti formanti l'incarto del
Ministero pubblico no. __________;
esaminata la licenza di condurre
internazionale, __________, no. __________sequestrata in data 25 marzo 2003
all'imputato;
acquisito agli atti il rapporto di
constatazione 22 settembre 2002 della polizia cantonale relativo ad un fermo
dell'imputato ad __________ e prodotto dalla Sost. Procuratrice pubblica Monica
Casalinuovo al dibattimento;
sentita la Sost.
Procuratrice pubblica, avv. Monica Casalinuovo, __________, la quale sostiene
l'integrale conferma del decreto di accusa in narrativa: l'ipotesi di reato di
falsità in certificati è corroborata dall'analisi eseguita dalla polizia
scientifica in data 26 marzo 2003, mentre quella di conducenti senza
l'assicurazione di responsabilità civile trova in particolare fondamento nel
rapporto di constatazione 22 settembre 2002, dal quale si evince che l'imputato
avrebbe dovuto essere consapevole di essere privo di copertura assicurativa.
Alla luce di una simile condotta, ella chiede la conferma della sua proposta di
pena sia in punto alla condanna principale sia con riferimento alla proposta di
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 8
giorni di detenzione del 12.6.2002 e del beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione del 23.9.2002. Non
postula per contro la revoca del beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 15 giorni di detenzione del 18.10.2002, invocando tuttavia
il prolungamento di 1 anno del relativo periodo di prova.
Sentito il
difensore dell’accusato, lic. iur. __________, __________, il quale, dopo aver
illustrato i tratti essenziali della personalità del prevenuto, sostiene il suo
proscioglimento per entrambi i capi di imputazione: per un verso, in relazione
all’accusa di falsità in certificati, l'imputato non ha agito a scopo di
inganno ed inoltre non vi sono riscontri certi a sostegno della sua
colpevolezza – come del resto sembrerebbe ammettere anche un agente della
pubblica sicurezza; per un altro, sull’infrazione alla LCS, egli assevera che
dottrina e giurisprudenza non ammettono l’applicazione dell'art. 96 cifra 2 LCS
nei confronti di stranieri, invocando all'uopo la decisione STF 89 IV 44 e il commentario
Bussy / Rusconi a tale disposizione.
Posti a
giudizio, con il consenso della Sost. Procuratrice pubblica e del difensore del
prevenuto, i seguenti quesiti:
- È __________ autore colpevole di:
1.1
Falsità in certificati, art. 252 CPS?
1.2
Conducenti senza l’assicurazione di responsabilità civile, art. 96 cifra
2 LCS?
E meglio
come descritto nel decreto di accusa del __________ 2003 della Sost.
Procuratrice pubblica Monica Casalinuovo.
-
In caso di risposta affermativa ai precedenti quesiti, quale
pena gli deve essere inflitta?
-
In caso di pena privativa della libertà, può __________
beneficiare della sospensione condizionale della pena?
-
Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 8 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 12.6.2002?
-
Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23.9.2002?
-
Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 18.10.2002?
-
Deve essere ordinata la confisca della licenza di condurre no.
80’848 intestata a __________, rilasciata a __________ in data 1.10.2002?
-
La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
-
Il giudizio sulle spese processuali.
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 18, 41, 48, 49, 63, 68
cifra 2 e 252 CPS; 11 e 96 cifra 2 LCS; 9 e segg., 229, 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente ai quesiti no. 1.1, 3,
4, 7, 8 negativamente ai quesiti no. 1.2, 5 e 6;
proscioglie __________,
dall'imputazione di reato di
conducenti senza l’assicurazione di responsabilità civile, art. 96 cifra 2 LCS;
dichiara __________,
autore colpevole di falsità in
certificati, art. 252 CPS, per i fatti compiuti a __________. __________,
__________ e nelle circostanze di tempo descritte nel decreto di accusa no. DA
__________/__________del __________ 2003;
condanna ,
-
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 15 giorni di
detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni,
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il
18.10.2002;
-
alla multa di fr. 200.00
(duecento);
-
al pagamento delle tasse e
delle spese giudiziarie di complessivi fr. 400.— (quattrocento).
Ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
Assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
Revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 8 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone
Ticino il 12.6.2002.
Non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23.9.2002.
Non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 18.10.2002.
Ordina la confisca della licenza di
condurre no. 80’848 intestata a __________ __________ __________, rilasciata a
__________ in data 1.10.2002.
Le parti sono
state avvertite da questo giudice del diritto di presentare, per il suo
tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale
entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso
termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di
fr. 200.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
fr.
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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