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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.296
Data decisione, Autorità:
11.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.296/fc
DA
1221/2003
Bellinzona
11
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
__________ , fu __________ e __________
n. , nato il __________ __________ 1961 a __________ /,
attinente di __________ /, domiciliato a __________, Via __________
__________, coniugato, disoccupato
(difeso da: lic.iur. __________
__________, __________)
prevenuto colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli
stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, in veste di giardiniere presso la ditta __________ SA, coltivato
un quantitativo imprecisato di piantine di canapa che sapeva essere destinata
alla vendita quale sostanza stupefacente (marijuana),
fatti avvenuti a __________ fra il mese di
dicembre 2002 e il 26 marzo 2003;
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato,
consumato un quantitativo imprecisato di haschisch o marijuana (cfr. prova tossicologica
del 26.03.2003),
fatti avvenuti in località imprecisate del Canton
__________ nel corso del marzo 2003;
reati previsti dagli art. 19 cifra 1 e 3, 19a cifra
1 LStup.;
perseguito con decreto d’accusa n. DA
/ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio
Perugini, __________, che propone
la condanna dell'accusato:
-
Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
-
Ordina la confisca di
quanto sequestrato nelle sue mani presso la coltivazione della ditta "__________
SA" a __________ dalla polizia il 26 marzo 2003 come a relativi verbali di
sequestro del 26 marzo 2003.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 23 aprile 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento 11 settembre
2003, al quale sono comparsi l'accusato personalmente ed il suo difensore,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 agosto 2003 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell'imputato per entrambi i capi d'imputazione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
- Se __________ __________ è
autore colpevole, eventualmente per negligenza, di:
1.1. ripetuta infrazione alla
LF sugli stupefacenti.
1.2. ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel
decreto d'accusa a suo carico.
-
Sulle pene proposte e sulle
spese.
-
Se deve essere ordinata la
confisca di quanto sequestrato nelle sue mani presso la coltivazione della
ditta "__________ SA" di __________ dalla polizia il 26 marzo 2003.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cifra 1 e 3, 19a
cifra 1 LStup; 19, 58 e 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie __________ __________,
dall'imputazione di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto
d'accusa n. DA __________/__________del __________ 2003.
dichiara __________,
autore colpevole per negligenza
di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per i fatti compiuti a
__________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
__________/__________del __________ 2003.
condanna __________,
-
alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
ordina la confisca di quanto
sequestrato nelle sue mani presso la coltivazione della ditta "__________
SA" di __________ dalla polizia il 26 marzo 2003.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________, Via __________
__________, __________,
Procuratore pubblico Antonio
Perugini, Viale __________, __________,
lic.iur. __________, Via __________,
__________,
Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
Comando della Polizia
cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, __________,
Ufficio reperti della Polizia
cantonale, __________.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di __________ __________,
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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